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Ordinanza Interlocutoria — n. 24262/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower tribunal to verify if tax debt extinguished via simplified payment procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24262/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision to uphold a tax assessment based on sectoral study TK10U. While the taxpayer argued for insufficient motivation and failure to examine his justifications, the primary focus shifted to a request for debt extinguishment under a simplified procedure. The court ordered the case remitted to the lower tribunal to verify the regularity of the taxpayer's simplified payment request and the resulting extinction of the tax claim.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016; Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: When a taxpayer requests the extinction of a tax claim via a simplified procedure, the court must verify the regularity of the request and the consequent extinction of the public debt before ruling on the merits of the appeal.

Parole chiave

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simplified tax payment procedure extinction of public debt tax assessment motivation sectoral study application remittal to lower tribunal tax appeal cassation contradictory proceedings motivi medici

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis del d.l. n. 331 del 1992
Art. 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 7 della l. n. 212 del 2000
Art. 2697 cod. civ.
212 del 2000, per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato , sebbene lo stesso fosse privo della necessaria motivazione, avendo l’Ufficio disatteso le giustificazioni fornite dal contribuente; - con il secondo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
civ., omessa / insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 6, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni dalla l. n. 335 del 2016
art. 2697 cod. civ
212 del 2000, per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato , sebbene lo stesso fosse privo della necessaria motivazione, avendo l’Ufficio disatteso le giustificazioni fornite dal contribuente; - con il secondo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod.
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Testo completo

a seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 8792/2015R.G. proposto da Tucci Sandro Antonio, rappresentato e difeso dall’avvocato Rocco Baldassini, presso il cui studio in Sora (FR), via G. Matteotti n. 2 , è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina n. 5736 / 3 9 / 20 1 4 , depositata il 25.09.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2023 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTP di Frosinone rigettava i l ricors o propost o da T ucci Sandro Antonio avverso l ’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA , Oggetto: Tributi– Accertamento–Ordinanza interlocutoria anno 2007, con il quale erano stati recuperati maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, sulla base dell’applicazione dello studio di settore TK10U (studi medici specialistici e poliambulatori); - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina rigettava l’appello proposto dal contribuente , rilevando che l’atto impositivo era sufficientemente motivato e che, a seguito del contraddittorio instaurato con il contribuente, questi non aveva fornito elementi sufficienti a giustificare lo scostamento tra i redditi dichiarati e quelli accertati con l’applicazionedello studio di settore; - Tocci Sandro Antonio impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; - l ’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o , il ricorrente de duce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62-bis del d.l. n. 331 del 1992, 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato , sebbene lo stesso fosse privo della necessaria motivazione, avendo l’Ufficio disatteso le giustificazioni fornite dal contribuente; - con il secondo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., omessa / insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare le ragioni giustificative addotte dal contribuente in sede di contraddittorio, affermando erroneamente che non erano stati offerti elementi utili a superare la presunzione sottesa all’applicazione degli studi di settore; - con richiesta depositata in data 16 .03.2023, il ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere , essendosi avvalso della definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni dalla l. n. 335 del 2016, e ha allegato le quietanze di pagamento degli importi dovuti e la comunicazione della richiesta all’Agenzia delle Entrate; - rilevato che appare necessario acquisire informazioni in ordine alla regolarità della domanda di adesione agevolatae della sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della presentazione di detta domanda.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo; onera l’Agenzia delle Entrate di fornire entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione della presenta ordinanza, le informazioni indicate in parte motiva. Così deciso in Roma,