Tax court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to successful application of simplified tax dispute resolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer successfully applied for the simplified resolution procedure. The taxpayer submitted a single-payment request and argued that the tax agency failed to notify a denial by the statutory deadline. Consequently, the court ruled that without a formal rejection, the litigation must end and the costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 della legge n. 130/22; If a taxpayer requests simplified tax dispute resolution and pays the amount in a single installment without receiving a denial notice within the prescribed period, the proceedings are extinguished and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14294/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro MOLINO DI SAN GIOVANNI SPA, elettivamente domiciliata in MILANO VIA CAMPERIO, 14, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MARULLO MAURIZIO (MRLMRZ76R11F158P) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE MATTIA GABRIELLA (DMTGRL69M67F205Q); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
BOLOGNA n. 1434/2021 depositata il29/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1434/21 della CTR dell’Emilia Romagna che, a seguito di rinvio da parte di quanto Corte, ha confermato la sentenza di primo grado della CTP di Ferrara che aveva accolto il ricorso della contribuente Molino di San Giovanni spa contro avviso di accertamento per il 2005. Resiste con controricorso la società.
CONSIDERATO CHE: Nelle more la società ha depositato memoria deducendo di aver presentato in data 16.1.2023 domanda di definizione agevolata delle lite fiscali pendenti, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/22, di aver versato l’importo dovuto in un’unica soluzione e di non aver ricevuto notifica di diniego da parte dell’Agenzia, che sarebbe dovuta pervenire entro il 15.2.2023, e ha allega t o la relativa documentazione. Non essendovi stato diniego della definizione agevolata, deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio e le spese, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 5 cit., restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione; spese a carico di chile