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Ordinanza — n. 24164/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal, declaring case extinguished due to taxpayer's request for simplified settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24164/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following the taxpayer's request for a simplified settlement under recent legislation. The Regional Tax Commission had previously rejected the tax agency's appeal, citing erroneous data and an inappropriate analytical-inductive reconstruction method. Consequently, the agency requested case termination, which the Court granted, assigning costs to the party that advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5 L. n. 130/2022; Art. 360 c.p.c.: When a taxpayer requests a simplified settlement and proves regularity, the court must declare the proceedings extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified settlement cessation of subject matter tax dispute termination costs allocation taxpayer regularity indagine per frode iva tassa di controllo contributi per le attività di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 5 L. n. 130/2022
presentato domanda di definizione agevolata ex art. 5 della L.
Art. 5 comma 5 L. n. 130/2022
presentato domanda di definizione agevolata ex art. 5 della L.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2883/2021R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro La Pontresina s.r.l. , rappresentata e difesa da ll’ avvocat o Elio Fortunato, presso il cui studio in Milano, via Asti n. 16, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale allegata al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardian. 2731/20/ 20 20 , dep ositata il 24 . 11 .20 20 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTP di Varese annullava parzialmente l’avviso di accertamento impugnato dalla La Pontresina s.r.l., con il quale erano stati ricostruiti Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento maggiori ricavi e determinate maggiori imposte dirette e IVA per l’anno 2005; - la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate con sentenza n. 19/42/2012 depositata in data 31.01.2012; - proposto ricorso per cassazione dall a società contribuente , questa Corte, con ordinanza n. 727 del 2019, ha accolto il primo motivo di ricorso, con rinvio della causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione; - a seguito d i riassunzione del giudizio, c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in sede di rinvio, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate , rilevando, in sintesi,che: - in presenza di studi di settore congrui e coerenti, l’Agenzia non avrebbe potuto utilizzare l’accertamento analitico –induttivo; - non si comprendeva da quale dato era stata desunta la condotta antieconomica, atteso che il valore indicato nelle fatture per il servizio funebre era maggiore sia dei costi sostenuti sia del prezzo del servizio che il Comune di Milano (preso come campione comparativo) offriva ai propri cittadini quale “funerale convenzionato”; - i dati considerati dall’Agenzia erano , pertanto, errati e andavano disattesi, sicchè la metodologia utilizzata, con riferimento ai campioni presi a riferimento, non doveva ritenersi corretta; -l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza dell e CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi; -la società contribuente resisteva con controricorso .

CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la nullità della sentenzaimpugnata per violazione de gli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., avendo la CTR motivato in modo apparente sulla questione relativa alla rappresentatività o meno del campione di fatture individuato dall’Ufficio per effettuare la ricostruzione dei ricavi, limitandosi ad affermare che i dati posti a base dei calcoli effettuati dall’Ufficio erano errati; -con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., per mancata attuazione del principio di diritto sancito nella sentenza di cassazione con rinvio, essendosi la CTR pronunciata su fatti che non potevano essere più oggetto di decisione; - ciò posto, con nota del 13.12.2022, l’Agenzia delle Entrata ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese , avendo la società La Pontresina s.r.l. presentato domanda di definizione agevolata ex art. 5 della L. n. 130 del 2022 ed essendo la stes sa risultata regolare; - il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per cessata materia del contendere e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 5, comma 5,della l. n. 130 del 2022.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Cos