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Ordinanza — n. 24161/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares litigation extinguished after taxpayer requests case termination and pays fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24161/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation extinguished after the taxpayer formally requested the conclusion of the dispute and made the required payment. The tax authority accepted this request, leading to the termination of the proceedings before the regional tax commission. Consequently, the cassation appeal was dismissed, and the losing party was ordered to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 5 d.l. n. 130/2022; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: When a taxpayer requests the definition of a tax dispute and pays the associated fees, the judicial proceedings are extinguished, and the extraordinary unified contribution does not apply to such a voluntary withdrawal.

Parole chiave

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tax dispute termination litigation extinguishment unified contribution waiver taxpayer voluntary withdrawal Cassation procedural outcome debito fiscale assistenza amministrativa fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5 d.l. n. 130/2022
Roberto Succio - 2 - è in atti istanza di estinzione del giudizio depositata dall’Amministrazione Finanziaria, che comunica avere il contribuente presentatodomanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 5 deld.L.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175 del 2015
Cass. n. 190871 del 2018
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21975 /20 22 R.G. proposto da : PORCUALESSANDRO rappresentato e difeso in forza di procura speciale inatti dall’avv. Roberto Amodio (PEC: studiolegaleamodio@pec.it ) ; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l la Puglia n.2104/03/22 depositata in data 0 4 / 08 /20 2 2 , non notificata;

Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 04/07/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoe considerato che: Oggetto:estinzione delgiudizio Cons.Est. Roberto Succio - 2 - è in atti istanza di estinzione del giudizio depositata dall’Amministrazione Finanziaria, che comunica avere il contribuente presentatodomanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 5 deld.L. n. 130/2022, provvedendo questi anche al pagamento previsto peril perfezionamento della definizione; -pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; -le spese restano a carico di chi le ha anticipate -in ultimo, quanto al contributo unificato va dat a continuità al principio secondocui : "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I.n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligodi versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissi bilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria,è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, diinterpretazione estensiva o analogica ” (vedi Cass. n. 23175 del 2015 en. 190871 del 2018); p.q.m. dichiara estinto il giudizio; le spese di lite restano a