Italian Court remands VAT refund case to new session for joint trial with related deduction appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by remanding the case to a new session for joint trial. The taxpayer sought an IVA refund based on a property swap contract, while the tax agency argued the company was merely a third-party beneficiary. The court decided to combine this refund dispute with a separate, already filed deduction appeal to ensure consistent judicial treatment of the same underlying facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When two proceedings involve strictly connected matters regarding the same tax liability, the court must remand them for joint trial to ensure coherent adjudication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6019/2018 R.G. proposto da Edil Loperfido srl , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Esposito e Roberto Altieri, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio dei difensori; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 611/3/2017, depositata il 31 luglio 2017.
Oggetto: IVA -rimborso Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 2023 dal Consigliere Enrico Manzon; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso Basil e , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli Avv. Valentina Guzzanti, in sostituzione dell'avv. Roberto Esposito, e Giancarlo Caselli; Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Basilicata accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 260/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Matera che aveva accolto il ricorso proposto da Edil Loperfido srl contro il diniego di rimborso IVA 2012.
La CTR osservava in particolare che la società contribuente doveva considerarsi "terzo" profittante in favore del quale era stato stipulato un contratto di permuta immobiliare tra società terze (Opera Costruzioni ed Elleblu; rogito notaio Grassano del 21 dicembre2012), sicché non essendo "parte" di detto contratto non poteva avvalersi della detrazione dell'IVA correlativa e perciò chiederne il rimborso, irrilevante ovvero abu/elusivo il rapporto a latere che la società contribuente allegava sussistere con la permutante (del terreno) Elleblu.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuentededucendo tre motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: La causa va rinviata a nuovo ruolo in quanto strettamente connessa con quella R.G. n. 22749/2021, che ha ad oggetto la detrazione, successivamente effettuata, della medesima imposta che, come lite di rimborso, costituisce materia del contendere nel presente giudizio. Come chiesto dalla società contribuente e del resto assentito dall'avvocatura erariale, è evidente l'opportunità della trattazione congiunta dei giudizi de quibus.
PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta del presente giud