Italian court suspends tax appeal to allow simplified settlement under new law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax appeal and referred the case to a new docket. The tax agency sought cassation against a regional commission ruling that included ancillary services in a reduced VAT rate for social care. The taxpayer argued for a specific interpretation of the law regarding meal and cleaning services, while the court noted a new law enabling simplified dispute resolution. Consequently, the court halted the proceedings to facilitate this alternative settlement mechanism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, della legge n. 197/22; Art. 1, commi 186-202, della legge n. 197/22: The court may suspend a cassation appeal and refer the case to a new docket to allow the parties to opt for a simplified definition of the dispute under the new law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 13940 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro Gersia Gestione Residence Sanitarie Assistite s.c.ar.l. rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso dall’Avv.to Italo Doglio e Oggetto:Tributi art. 41-bisdella tabella A parte II allegata al D.P.R. n. 633/72- dall’Avv.to Michele Doglio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Bruno Nigro, in Roma Viale Tiziano n. 19; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 67/01/2021, depositata in data 1° febbraio 2021, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal Relatore Cons.Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di Gersia Gestione Residence Sanitarie Assistite s.c.ar.l., gestrice di residenze sanitarie assistite (RSA) nei Comuni di Capoterra, Sestue Selargius, in consorzio con le cooperative di servizi a.r.l.
“Polis” e “Insieme si può” e con la s.p.a. Casa di Cura Sant’Antonio, avverso la sentenza 1175/05/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari che aveva accolto il ricorso proposto avverso:
1) gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.f. di Cagliari, aveva recuperato, per il 2009-2011, maggiore Iva in relazione a fatture emesse per prestazioni rese da due cooperative consorziate (servizio mensa, reception, pulizia, manutenzione) che secondo l’Ufficio non avevano natura socio-sanitaria ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata al 4% ex art. 41bisdella tabella A parte II allegata al D.P.R. n. 633/72;
2) l’atto di irrogazione sanzioni per il 2008 per omessa regolarizzazione delle fatture; -in punto di diritto, la CTR- condividendo la decisione di primo grado - posto la non vincolatività delle interpretazioni delle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (n. 275 del 2007 e n. 151 del 2007) ha affermato che l’intervento di cui all’art. 1, comma 331, della legge n. 296/06 (finanziaria del 2007) aveva previsto che l’art. 41-bis della tabella A parte II allegata al D.P.R. n. 633/72 si dovesse interpretare nel senso che nelle prestazioni socio-sanitarie- assistenziali erano ricomprese anche le prestazioni di cui agli artt. 18, 19, 20, 21 e 27 ter dell’art. 10 del predetto decreto (consistenti in somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie) rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo art. 41-bis; pertanto, i servizi contestati, quali prestazioni accessorie e strumentali, rientravano nel complesso dell’operazione componendo la prestazione globale e complessa socio-sanitaria assistenziale oggetto dell’agevolazione fiscale; -la società resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186-202, della medesima legge; P.Q. M. La Corterinvia la causa a nuovo ruolo e sospende il processo ex art. 1, comma 197, della legge n. 19