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Ordinanza Interlocutoria — n. 24135/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings due to new simplified definition regime for non-commercial entities under recent law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24135/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the tax dispute regarding the commercial nature of a sports association. The taxpayers initially sought suspension but later opted to join a new simplified definition regime introduced by recent legislation. Consequently, the court ordered a remand to the new docket to apply this specific suspension mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, l. n. 197/2022; Art. 20, comma 1, lett. c) d.l. n. 34/2023: When a taxpayer voluntarily joins the simplified definition regime for non-commercial entities, the judicial proceedings must be suspended and remitted to the new docket.

Parole chiave

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simplified definition regime non-commercial entities tax suspension sports association commercial activity Cassazione ordinanza tributi enti ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
cit.; che deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, stante la sospensione delle controversie definibili a termini dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, come modificato dall’art.
Art. 20, comma 1, lett. c) d.l. n. 34/2023
197/2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett.
l. n. 56/2023
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3545/2014 R.G. proposto da: RIZZI IRIS ANNA (C.F. RZZRNN58M47H620J), DAL FIUME PAOLO (C.D. DLFPLA55A26E008G), la prima in qualità di socia e legale rappresentante di ASD PALESTRE ROGER SYM (C.F.) , il secondo in qualità di socio della medesima, rappresentati e difesi dall’Avv. STEFANO COEN (CNOSFN53S20H501U) e dall’Avv. DAVIDE DRUDA (C.F. DRDDVD64B04G224T) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Piazza di Priscilla, 4 –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Oggetto: tributi – enti non commerciali N.7173/14 R.G.

Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 91/05/12 depositata in data 17 dicembre 2012 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE L’associazione contribuente ASSOCIAZIONE SPORTIVA PALESTRE ROGER GYM e i soci DAL FIUME PAOLO e RIZZI IRIS ANNA hanno impugnato alcuni avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2005 e 2006, redatti con modalità induttiva,in forza dei quali, a seguito di PVC in data 6 mar zo 2008 , veniva disconosciuta la natura non commerciale dell’associazione contribuente , stante lo svolgimento di attività commerciale (e, quindi, la mera apparenza dell’attività sportiva) e l’assenza di democraticità , per cui venivano conseguentemente recuperate maggiori imposte dirette e IVA sulla base dei maggiori ricavi accertati, oltre sanzioni, rettificandosianche i redditi di due dei soci quali organizzatori della accertata attività commercialee recuperando le ritenute non operate sui compensi agli istruttori, qualificando i relativi rapporti come lavoratori subordinati; che la CTP di Rovigo adita ha parzialmente accolto il ricorso, riducendo l’importo dei ricavi accertatiin base alle mensilità sulle quali calcolare gli importi dovuti; che la CTR del Veneto, con sentenza in data 17 dicembre 2012, ha rigettato l’appello dei contribuenti; che hanno proposto ricorso per cassazione l’associazione e i due soci, affidato a sette motivie ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio;

CONSIDERATO CHE N.7173/14 R.G. Est. F. D’Aquino I ricorrenti hanno inizialmente proposto istanza di sospensione ex art. 5, comma 2, l. 31 agosto 2022, n. 130 e successivamente hanno dichiarato di non avere aderito alla definizione agevolata, proponendo istanza di trattazione; che con successiva istanza in data 8 giugno 2023 i ricorrentihanno dichiarato di voler aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 e ss. l. n. 197/2022, chiedendo sospendersi il giudizio ex art. 1, comma197, l. ult. cit.; che deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, stante la sospensione delle controversie definibili a termini dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett.

c) d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56; P. Q. M. sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, l. 197