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Ordinanza Interlocutoria — n. 24110/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on procedural grounds due to pending settlement of tax disputes.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24110/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that had accepted the taxpayers' main appeal. The taxpayers had submitted evidence proving payment of taxes for 2006 and 2007, effectively settling the dispute. The court rejected the appeal because the underlying litigation was already resolved by the parties' actions.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 118/2019; Art. 1 comma 186 legge n. 197/2022: When parties effectuate a settlement of tax disputes through payment of amounts due, the court must suspend proceedings to verify if this action extinguishes the administrative office's standing to continue the litigation.

Parole chiave

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Italian tax law settlement of litigation tax dispute resolution procedural dismissal administrative office standing payment of taxes court of cassation azienda agricola

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 118 del 2019
CONSIDERATO CHE: In data 31.1.2020 è stata depositata istanza di definizione di lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 118 del 2019 da parte della società con ricevuta versamento della prima rata.
Art. 1 comma 186 e segg. legge n. 197/2022
Con la memoria depositata in data 7.6.2023 i soci hanno comunicato di aver definito la pendenza ai sensi dell’art. 1 comma 186 e segg.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.880/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGRICOLA CANDIDA SRL, LEONE ROSARIO DANTE, RUSSO ELSA, LEONE MARIA EMANUELA, SCARDIGNO ELDA ANNA CLELIA, LEONE LINDA, elettivamente domiciliat i in ROMA VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) rappresentati e difes i dall'avvocato PACIELLO MARIA ELEONORA (PCLMLN77A58D643M); -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

FOGGIA n. 86/2013depositata il 13.5.2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione della sentenza sopra indicata della CTR Puglia che aveva accolto l’appello principale dei contribuenti e rigettato quello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Foggia di parziale accoglimento dei ricorsi riuniti della società Agricola Candida srl, già Agricola Candida sas di Leone Rosario Dante C., e dei soci avverso gli avvisi di accertamento per le annualità 2006 e 2007 recanti, per la società, maggior reddito di impresa e, per i soci, maggior reddito da partecipazione, con conseguenti maggiori imposte IRAP e IVA (per la società) e IRPEF (per i soci).

Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Hanno resistito con controricorso la società e i soci che hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE: In data 31.1.2020 è stata depositata istanza di definizione di lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 118 del 2019 da parte della società con ricevuta versamento della prima rata. Si è disposto il rinvio a nuovo ruolo fissando un termine per le deduzioni dell’Ufficio in merito. In data 28.3.2023 l’Agenzia ha comunicato l’avvenuta definizione per la società per l’anno 2007 , aggiungendo che non risultava pervenute istanze di definizione per i soci e che non era stato definito l’avviso di accertamento relativo alla società per il 2006.

Con la memoria depositata in data 7.6.2023 i soci hanno comunicato di aver definito la pendenza ai sensi dell’art. 1 comma 186 e segg. legge n. 197/2022, depositando le domande comprovanti pagamento di quanto dovuto, da parte di Rosario Dante Leone, e della prima rata, da parte degli altri soci, e hanno chiesto l’estinzione del giudizio. In data 16.6.2023 è stata depositata nota dell’Agenzia delle entrate che comunica l’avvenuta definizione degli avvisi di accertamento relativi ai sociper il 2007. È necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per deduzioni dell’Agenzia a ffinché chiarisca se le definizioni perfezionatesi determinino la tacitazione dell’Ufficio con riguardo a tutti gli atti oggetto del giudizio. p.q.m. dispone rinvio a nuovo ruolo con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per deduzioni de