Italian tax court dismisses appeal due to client's voluntary withdrawal and adoption of simplified tax procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Valnerina Tartufi s.r.l., voluntarily abandoned the challenge against an Italian tax authority regarding VAT on truffle purchases. The court ruled that the withdrawal, made before the hearing and signed by both the client and their lawyer, legally terminated the proceedings without a substantive judgment on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 23 d.l. n. 137/2020: A voluntary withdrawal by the appellant before the hearing extinguishes the litigation, rendering the court's decision on the merits unnecessary.
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6787/2018R.G. proposto da Valnerina Tartufi s.r.l., rappresentata e difes a dall’ avvocato prof. Carlo Calvieri, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 51, presso lo studio dell’avvocato Marcello Cardi, come da procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 283/02/2017, depositata in data 6.09.2017.
Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del 26.10.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, Oggetto: Tributi comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, con le quali è stato chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA La Commissione tributaria provinciale di Ternirespingeva il ricorso proposto dalla Valnerina Tartufi s.r.l., avverso l’avviso di accertamento n. T3Q030500297emesso per IVA e sanzioni, anno 20 09 .
La Commissione tributaria regionale dell’Umbria rigettava l’appello proposto dalla società contribuenteritenendo che la disposizione di cui all’art. 1, comma 109, della l. n. 311 del 2004, che aveva previsto un meccanismo di autofatturazione a carico dei cessionari che acquistavano tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali non muniti di partita IVA,con conseguente indetraibilità dell’IVA versata su detti acquisti, non fossein contrasto nè con i principi costituzionali in materia tributaria nè con il diritto unionale, dal momento che l’imprenditore acquirente poteva trasferire l’ammontare dell’imposta sul consumatore finale, sotto forma di aggravio del prezzo del prodotto.
La Valnerina Tartufi s.r.l. propon e ricorso per cassazione con tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso , la società ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 113 TFUE, 1 paragrafo 2, comma 2, della Direttiva 2006/112/CE e mancata disapplicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 109 della l. n. 311 del 2004 (legge finanziaria del 2005) per violazione e/o falsa applicazione dei principi di neutralità del tributo, non discriminazione e parità di trattamento,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo, deducela violazione e/o falsa applicazione degli artt, 10 e 113 TFUE, 2, paragrafo 1, lett.
a) della Direttiva 2006/112/CE e mancata disapplicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 109, della l. n. 311 del 2004 (finanziaria per l’anno 2005) perviolazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ. Con il terzo motivo , denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 113 TFUE, 117, comma 1, Cost. che sottopongono l’intera legislazione nazionale e regionale ai vincoli imposti dall’ordinamento comunitario; violazione e falsa applicazione di norme di diritto,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. , per evidente violazione di regole ermeneutiche che avrebbero imposto una interpretazione costituzionalmente orientata; questione pregiudiziale e, in subordine, questione di legittimità costituzionale.
Ciò posto, con atto notificato all’Agenzia delle Entrate in d ata 22.03.2023, sottoscritto dalla parte e dal suo difensore, depositato in pari data, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, avendo aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136 del 2018. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'udienza, è stata sottoscritta dalla parte e dal difensore ed è stata comunicata alla controricorrente. Il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di