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Ordinanza — n. 23856/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, remands case to verify de minimis aid proof under new EU regulation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23856/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission ruling that granted a tax refund to a taxpayer. While the court upheld the rejection of the VAT refund due to lack of proof, it found the lower court erred by failing to actively verify the taxpayer's compliance with the de minimis aid limits. Consequently, the case was remanded to the second-instance tribunal to determine if the taxpayer provided necessary documentation under the newly applicable EU Commission decision.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 17 della l. n. 289/2002; Art. 1, comma 665 della l. n. 190/2014; The taxpayer bears the burden of proving the absence of state aid exceeding de minimis thresholds, but the application of subsequent EU regulations permits the production of previously inaccessible documents to verify these conditions.

Parole chiave

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de minimis aid tax refund claim state aid verification onus of proof ius superveniens EU regulation application tax commission ruling detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 9, comma 17 della l. n. 289/2002
Rilevato che:Orazio Adamo impugnò dinanzi alla CTP di Ragusa il silenzio-rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate sulla sua istanza di rimborso delle imposte versate nel triennio 1990/1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l.
Art. 1, comma 665 della l. n. 190/2014
289/2002; dell’art. 1, comma 665, della l.
Art. 16-octies del d.l. n. 91/2017
190/2014 (come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv.
IV direttiva n. 77/388/CEE
Regolamento UE n. 651/2014
248/2007), e, quanto alla qualità di imprenditore del richiedente (astrattamente preclusiva del beneficio), il regime del regolamento UE n. 651/2014 (cd.
Decisione (2015) 5549 final
art. 360 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 25/01/2019, n. 2208
Cass. 27/11/2019, n. 30927
92 e 93 del trattato che istituisce la Comunitàeuropea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti” (Cass. 27/11/2019, n. 30927);
Cass. 26/06/2019, n. 17199
Cass. 16/01/2023, n. 1156
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Testo completo

- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14347-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ADAMO ORAZIO; -intimato - avverso la sentenza n. 5463 /1 3 / 18 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA (SEZ. DISTACCATA DI CATANIA), depositata il 07/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere Dott.

LUIGI LA BATTAGLIA. Rilevato che:Orazio Adamo impugnò dinanzi alla CTP di Ragusa il silenzio-rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate sulla sua istanza di rimborso delle imposte versate nel triennio 1990/1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002; il giudice di prime cure rigettò il ricorso, sul presupposto che, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio, non fosse possibile quantificare l’esatto ammontare della somma oggetto di rimborso; adita con impugnazioni di entrambe le parti, la CTR siciliana (sez. distaccata di Catania) accolse l’appello principale del contribuente (opinando che quest’ultimo avesse depositato documenti dai quali era dato evincere “l’ammontare dei tributi regolarmente versati”) e rigettò quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate , ri chiamando, quanto al termine per la proposizione dell’istanza di rimborso, il disposto dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014 (che lo fissa in due anni dall’entrata in vigore della l. n. 31/2008, di conversione del d.l. n. 248/2007), e, quanto alla qualità di imprenditore del richiedente (astrattamente preclusiva del beneficio), il regime del regolamento UE n. 651/2014 (cd. de minimis), rilevandone l’applicabilità al caso di specie (tranne che con riguardo all’IVA); avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

Orazio Adamo è rimasto intimato; considerato che: con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002; dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014 (come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla l. n. 123/2017); “della IV direttiva n. 77/388/CEEcome interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 nonché della Decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione europea”, per avere la C.T.R. riconosciuto la spettanza del beneficio al contribuente (esercente attività d’impresa) in mancanza della prova, da parte di costui, dei presupposti di applicabilità del regime cd. de minimis di cui s’è detto; con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione (in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.) dell’art.2697 c.c., avendo la sentenza d’appello “ritenuto esonerato il contribuente dal provare la compatibilità del rimborso richiesto con il regolamento de minimis limitandosi a prevedere che in sede esecutiva l’Amministrazione finanziaria acquisisca dal contribuente una dichiarazione dello stesso attestante il non aver ricevuto, per lo stesso periodo, altre somme” (pag. 7 del ricorso per cassazione); i due motivi (che, in ragione dell’evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente) sono fondati; occorre premettere che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, “in tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamitànaturali, l'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti chesvolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, invirtù̀ della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett.

b) del TFUE, può̀essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento de minimisapplicabile” (Cass. 25/01/2019, n. 2208); pertanto, “spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. de minimiso quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunitàeuropea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti” (Cass. 27/11/2019, n. 30927);

“il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del de minimis, che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, § 2. lett.

b) TFUE, di avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento ed anche l'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto). Ai fini di detta prova, per effetto dello ius superveniens costituito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015 e della sua immediata applicabilità, è consentita alle parti l'esibizione di documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di fatti che non erano in precedenza indispensabili» (Cass. 26/06/2019, n. 17199; su tale ultimo punto si veda anche Cass., 16/01/2023, n. 1156, secondo cui “l’applicazione dello ius superveniens consente, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica”); la sentenza impugnata ( oltre ad esclu dere , correttamente , il rimborso dell’IVA)si è limitata ad indicare, quanto alle imposte dirette, i presupposti per l’ esclusi one , anche sul piano dell’agevolazione individuale, della sussistenza di un aiuto di Stato, senza compierealcun accertamento finalizzato alla verifica che il contribuente, cui incombeva il relativo onere, ne avesse offerto la prova, limitandosi ad osservare che “in sede di esecuzione sarà cura dell’amministrazione acquisire la dichiarazione del beneficiario di non aver ricevuto, per lo stesso titolo, altre somme”; il ricorso merita, in definitiva, accoglimento, con rinvio del procedimento al giudice di merito affinché verifichi se il contribuente abbia effettivamente prodottola documentazione resasi necessari a in forza della richiamata decisione della Commissione europea nel processo di secondo grado (ciò che era nelle condizioni di fare attraverso la memoria ex artt. 61 e 32 d. lgs. n. 546/1992, essendosi tenuta l’udienza di discussione in data 23/11/2018);

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia– sezione staccata di Catani