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Ordinanza Interlocutoria — n. 23698/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends customs tax dispute over brand licensing fees pending simplified Cassation procedure request.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23698/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the customs tax dispute between the Italian Customs Agency and Puma Italia/Yusen Logistics regarding undeclared brand licensing fees. While the lower courts had previously ruled on jurisdiction and partial merits, the parties now seek a simplified definition before the Supreme Court. The court found no grounds to reject this procedural request and ordered the case back to the docket.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e ss. della l. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 197 della l. n. 197 del 2022: The court suspends the proceedings when parties request the simplified definition of the pending case before the Supreme Court, provided no manifest inadmissibility is evident.

Parole chiave

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simplified definition procedure customs tax dispute brand licensing fees suspension of proceedings Cassation request dazi all'importazione obbligo doganale regime doganale d'esportazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022
In prossimità dell’adunanza camerale la Puma Italia e la Yusen Logistics hannochiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l.
Art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022
Considerato che Le società hannomanifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022.
Art. 380 bis.1, cod. proc. civ.
Lecontribuenti hanno ritualmente depositato anche memori a illustrativ a ai sensi dell’art. 380 bis.1, cod. proc. civ. Considerato che Le società hannomanifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 14880-2020, proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cf.97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrentee controricorrente incidentale CONTRO PUMA ITALIA s.r.l.cf. 11904560155, in persona del legale rappresentante p.t., YUSEN LOGISTICS ITALY s.p.a., cf. 10281950153, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat e in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 78/2, presso lo studio dell’avv.

Silvana Meliambro, dalla quale, unitamente all’avv. Sara Armella, è rappresentata e difesa - Controricorrenti e ricorrenti incidentali Avverso la sentenza n. 100/05/2020della Commissione tributaria regionale delPiemonte, depositata il 20.01.2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 3 0 ma ggio 2023dal Consigliere dott. Francesco Federici, Dogane –Dazi – Royalties –Valore di transazione RGN 14880/2020 Consigliere rel. Federici Rilevato che Dalla pronunciaimpugnata si evince che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’esito di una verifica ispettiva su operazioni doganali di importazione, effettuante dall o spedizioniere Yusen Logistics s.p.a. , su incarico della Puma Italia s.p.a. ne ll’anno 20 08 , rilevò che quest’ultima società, licenziataria di marchi della casa madre tedesca, non aveva incluso nel valore dichiarato in dogana l’importo versato allalicenziante per l’utilizzo dei suddetti marchi.

Contestando pertanto maggiori dazi e maggiore iva all’importazione, notificòl’avviso di rettifica, irrogando anche le sanzioni. Gliatti furono impugnati da entrambe le società, la Yusen nella qualità di rappresentante indiretto rispondente in solido, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Novara, che, previa riunionedei ricorsi , ne accolse le ragioni con sentenza 72/06/2012, in punto di difetto di competenza dell’ufficio accertatore. La adita Commissione tributaria regionale del Piemonte, con diversa motivazione, con cui era esaminato il merito degli atti impositivi, rigettò l’appello dell’ufficio con sentenza n. 481/38/2014.

La pronuncia fu cassata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 14547 del 2018. Il giudice regionale, in sede di rinvio,ha accolto parzialmente l’appello dell’amministrazione finanziaria, annullando gli atti solo in riferimento alla rettifica dell’iva ed alle sanzioni applicate allo spedizioniere. Con tre motivi l’amministrazione finanziaria ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso , spiegando a sua volta ricorso incidentale, affidato a d undici motivi, contrastati dal controricorso incidentale dell’ufficio.

In prossimità dell’adunanza camerale la Puma Italia e la Yusen Logistics hannochiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197.Nell’adunanza camerale del 30 maggio 2023la causa è stata riservata. Lecontribuenti hanno ritualmente depositato anche memori a illustrativ a ai sensi dell’art. 380 bis.1, cod. proc. civ. Considerato che Le società hannomanifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022.

A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio.RGN 14880/2020 Consigliere rel. Federici Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 202