Ordinanza Interlocutoria — n. 23693/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 24303-2019, proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cf.97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente CONTRO PUMA ITALIA s.r.l.cf. 11904560155, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 78/2, presso lo studio dell’avv. Silvana Meliambro, dalla quale, unitamente all’avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 23693/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il giudice regionale ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione del dazio sul corrispettivo dei diritti di licenza. Con otto motivi l’amministrazione finanziaria ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la societàcon controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la Puma Italia ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197.Nell’adunanza camerale del 30 maggio 2023la causa è stata riservata. La contribuente ha ritualmente depositatoanche memori a illustrativ a ai sensi dell’art. 380 bis.1, cod. proc. civ.
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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 24303-2019, proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cf.97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente CONTRO PUMA ITALIA s.r.l.cf. 11904560155, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 78/2, presso lo studio dell’avv. Silvana Meliambro, dalla quale, unitamente all’avv.
Sara Armella, è rappresentata e difesa - Controricorrente Avverso la sentenza n. 870/07/2019della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 26.02.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 3 0 ma ggio 2023dal Consigliere dott. Francesco Federici, Rilevato che Dalla pronunciaimpugnata si evince che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’esito di una verifica ispettiva su operazioni doganali di Dogane –Dazi –Royalties –Valore di transazione – Inclusione -IVA RGN 24303/2019 Consigliere rel.
Federici importazione compiuti dalla Puma Italia s.p.a.nell’anno 2012, rilevò che la società, licenziataria di marchi della casa madre tedesca, non aveva incluso nel valore dichiarato in dogana l’importo versato allalicenziante per l’utilizzo dei suddetti marchi. Contestando pertanto maggiori dazi, notificò l’avviso d’accertamento, irrogando anche le sanzioni. Gliatti furono impugnati dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che ne accolse le ragioni con sentenza 6664/35/2016. L’appello proposto dall’ufficio fu respinto con sentenza 870/07/2019.
Il giudice regionale ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione del dazio sul corrispettivo dei diritti di licenza. Con otto motivi l’amministrazione finanziaria ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la societàcon controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la Puma Italia ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197.Nell’adunanza camerale del 30 maggio 2023la causa è stata riservata. La contribuente ha ritualmente depositatoanche memori a illustrativ a ai sensi dell’art. 380 bis.1, cod. proc. civ.
Considerato che La controricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 20