Court suspends customs tax appeal to allow expedited definition of pending case under new 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the ongoing customs tax dispute between Puma Italia and the Revenue Agency. The parties argued for an expedited resolution under new legislative provisions to bypass standard procedural delays. The court granted the suspension because no obvious inadmissibility was found in the request for the expedited definition of the pending case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022; Art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022: The court may suspend a proceeding to allow for the expedited definition of a pending case before the Court of Cassation if no manifest inadmissibility is evident.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 11629-2020, proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cf.97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrentee controricorrente incidentale CONTRO PUMA ITALIA s.r.l.cf. 11904560155, in persona del legale rappresentante p.t., YUSEN LOGISTICS ITALY s.p.a., cf. 10281950153, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat e in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 78/2, presso lo studio dell’avv.
Silvana Meliambro, dalla quale, unitamente all’avv. Sara Armella, è rappresentata e difesa - Controricorrenti e ricorrenti incidentali Avverso la sentenza n. 4599/09/2019della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 20.11.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 3 0 ma ggio 2023dal Consigliere dott. Francesco Federici, Dogane –Dazi –Royalties –Valore di transazione – Inclusione RGN 11629/2020 Consigliere rel. Federici Rilevato che Dalla pronunciaimpugnata si evince che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’esito di una verifica ispettiva su operazioni doganali di importazione, effettuante dall o spedizioniere Yusen Logistics s.p.a. , su incarico della Puma Italia s.p.a. ne ll’anno 20 1 4, rilevò che quest’ultima società, licenziataria di marchi della casa madre tedesca, non aveva incluso nel valore dichiarato in dogana l’importo versato allalicenziante per l’utilizzo dei suddetti marchi.
Contestando pertanto maggiori dazi e maggiore iva all’importazione, notificòl’avviso di rettifica, irrogando anche le sanzioni. Gliatti furono impugnati da entrambe le società, la Yusen nella qualità di rappresentante indiretto rispondente in solido, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che ne accolse le ragioni con sentenza 7091/11/2017. L’appello proposto dall’ufficio fu accolto in parte dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4599/09/2019. Il giudice regionale ha annullato in parte la decisione impugnata, riconoscendo l’obbligane fiscale relativa ai dazi, annullando invece le sanzioni, nonché la maggiore iva pretesa.
Con due motivi l’amministrazione finanziaria ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso , spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato a nove motivi, contrastati dal controricorso incidentale dell’ufficio. In prossimità dell’adunanza camerale la Puma Italia e la Yusen Logistics hannochiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197.Nell’adunanza camerale del 30 maggio 2023la causa è stata riservata. Lecontribuenti hanno ritualmente depositato anche memori a illustrativ a ai sensi dell’art. 380 bis.1, cod. proc. civ.
Considerato che Le società hannomanifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.RGN 11629/2020 Consigliere rel. Federici
P.Q.M.
Sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022,