Italian Court of Cassation corrects a procedural error by ordering the deduction of litigation costs for the defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered an amendment to its previous judgment to include the deduction of litigation costs for the defense lawyer, who had been omitted. The court found that the lawyer had timely requested this correction in a prior document and that the omission constituted a material error under the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for correcting such errors were met and issued an order to add the requested deduction to the final decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391 bis c.p.c.; The court may correct material errors or calculation mistakes in its rulings upon request, provided the opposing party is given an opportunity to respond.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28192/2022 R.G. proposto da AVV.LUIGI FERDINANDO BERARD I, quale difensore di ALESSANDRO SABATINOPETROSSI, rappresentato e difeso in proprio, elettiva- mentedomiciliato presso il proprio studio in Roma largo Amilcare Ponchiellin.6, indirizzo PEC: ; –ricorrente – Oggetto:Correzione erroremateriale- di- strazionespese lite contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – percorrezione di errore materiale della ordinanza della Corte Suprema diCassazione n. 28743/22 pronunciata il 12 luglio 2022 e depositata il 4ottobre 2022.
Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 giugno 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con ordinanza n. 28743/22 ques ta Corte di Cassazione, Sezione Tri- butaria,ha accolto il ricorso proposto da Petrossi Alessandro Sabatino avverso la sentenza della commissione tributaria regionale d el Lazio n.477/4/2013,cassando la sentenza impugnata , ha deci so la causa nel merito.E’ stato per l’effetto accolto l'originario ricorso introduttivo, e sonostate compensate le spese dei due gradi di merito, con condanna dell’Agenziacontroricorrente alla refusione di quelle di legittimità, li- quidatein Euro 1.780,00 per compensi, oltre Spese generali 15%, Iva eCpa.
2. L’Avv. Luigi Ferdinando Berardi, che ha rappresentato il suddetto ricorrenteavanti alla Corte, ha depositato un ricorso con cui ha doman- dato di provvedere alla correzione dell’errore materiale, consis tente nellamancata pronuncia della distrazione delle spese processuali in suo favore,quale antistatario nel processo di legittimità. Il ricorso è stato notificatoalla controparte, che non ha svolto difese. Ritenutoche: 3.Il Collegio osserva che in dat a 28 giugno 2022 il difensore ha depo- sitato tempestivamente memoria nel processo iscritto all’RGN 2403/2015per conto della parte summenzionata ove, a pag pag. 4, tra l’altro,si legge:
« con condanna alle spese dei precedenti gradi di giu- dizioin favore de lla parte e delle spese del solo giudizio di legittimità infavore del difensore antistatario » . 4.Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tramite il quale la parte inte ressata può attivarsi per ottenere che il provvedi- mento sia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis, comma1, cod. proc. civ.). 5.Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi applica- zioneanche avanti alla Corte di Cassazi one, come confermato da ul- timodal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3 comma28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c.d. riforma “Cartabia”), novellache ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabile anche alpresente pr ocesso in quanto notificato anteriormente a tale data, ma peril quale al 1.1.2023 non era ancora stata fissata l’adunanza in ca- mera di consiglio, ai sensi della norma transitoria di cui all’art.35 comma5 del d.lgs. n.149/2022. 6.Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016,convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la corre- zione può essere non solo domandata, ma anche « rilevata d’uffic io dallaCorte». 7.Ferma la necessità dell’instaurazione del contraddittorio con la con- tropartenell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia depositato un ricorsoper correzione di errore materiale ― e dunque non si tratta di unasemplice istanza so llecitatoria quanto all’esercizio del potere uffi- ciosodella Corte di correggere l’errore stesso ―, l’adempimento risulta ritualmenteeseguito e devono quindi osservarsi le disposizioni di cui agliartt. 365 ss. cod. proc. civ..
8. Si può conclusivamente s enz’altro provvedere con ordinanza nel sensochiesto in ricorso, dal momento che manca della statuizione sulla distrazione,pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definitogiudizio di legittimità, in calce alla memoria illustrativa depo si- tata anteriormente alla decisione intervenuta all’adunanza camerale del12.7.2022.
P.Q.M.
LaCorte: disponeche al primo capoverso del dispositivo della propria ordinanza n.28743/22, dopo le parole « condanna la controricorrente alla refu- sionedi quelle di legittimità, liquidate in Euro 1.780,00 per compensi, oltreSpese generali 15%, Iva e Cpa » sia da intendere aggiunta la lo- cuzione«con distrazione in favor