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Ordinanza — n. 23676/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax refund claim by rejecting lower court's deduction of voluntary pension contributions from taxable income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23676/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to grant a tax refund. The court held that voluntary pension contributions made by bank employees are taxable income and cannot be deducted from the tax base. Consequently, the lower court erred in permitting the deduction of these contributions, leading to the rejection of the taxpayer's refund claim.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 2, TUIR; Art. 48, lett. a), TUIR: Voluntary pension contributions made by employees in lieu of periodic payments constitute taxable income of the same category as the pension they replace and cannot be deducted from the tax base.

Parole chiave

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voluntary pension contributions taxable income classification deductibility of contributions tax refund claim complementary pension funds tax base calculation fiscal treatment of pensions ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 2, TUIR
zainetto), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, t.u.i.r., reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.
Art. 48, lett. a), TUIR
Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi dell’art. 48, lett.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 384, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14/03/2022, n. 8242
Cass. 18/11/2021, n. 35256
8242, Cass. 18/11/2021, n. 35256, Cass.
Cass. 08/05/2019, n. 12151
35256, Cass. 08/05/2019, n. 12151, Cass.04/01/2018, n.
Cass. 04/01/2018, n. 124
Cass. 29/10/2014 n. 23030
124 Cass. 29/10/2014 n. 23030).
Cass. 15/10/2021, n. 28402
51 t.u.i.r.) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, cioè quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass. 15/10/2021, n. 28402)»(Cass., n.
Cass. 17759 del 2023
Cass. n. 28307 del 2019
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto la Commissione Tributaria Regionale non ha verificato specificamente se e in che misura gli accantonamenti del fondo avessero generato un effettivo rendimento sul mercato (su fattispecie analoghe, ex multis, Cass. n. 28307 del 2019; Cass.
Cass. n. 10347 del 2017
28307 del 2019; Cass. n. 10347 del 2017).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36743/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Anna Capuani –intimata – avverso la sentenzadella Commissione Tributaria regionale per il Lazio n. 2773/13/2019 pronunciata il 27 febbrai o 201 9 e depositata il 09 maggio2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 luglio 2023dal Co:

Marcello M. Fracanzani; Oggetto: Sil. Rif. rimb. Irpef 14 –36743/2019 – 06/07/2023 MMF RILEVATO La contribuente, in data 29.10.2009, presentava istanza di rimborso Irpef all’Agenzia delle Entrate per la restituzione della somma complessiva di €6.865,63, in relazione al l’a.i. 200 6 . La Capuani , dipendente della BCI, era iscritta al Fondo Pensioni per la Banca Commerciale Italiana, Fondo istituito con finalità di previdenza complementare; a far data dal 23.12.2004, il detto Fondo comunicava lo stato di liquidazione coatta e la liquidazione delle posizioni in luogo delle pensioni mensili, con sospensione delle erogazioni a partire dal 01 aprile 2004.

La contribuente, nell’istanza di rimborso, assumeva che il Fondo avesse calcolato erroneamente le ritenute da operare sull’importo (una tantum) erogato; in particolare, l’odierna ricorrente eccepiva che il Fondo non avesse apportato all'imponibile la deduzione dei contributi versati in costanza di rapporto di lavoro, nei limiti del 4% della retribuzione annua, e che le somme, essendo rappresentative del provento sostitutivo del valore annuale di una prestazione periodica, erano imponibili ex art. 6 del TUIR , a norma del quale le indennità percepite in sostituzione di un reddito sono inquadrabili nel le stesse categorie di reddito che costituiscono.

L’ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto. Il detto silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Roma, che accoglieva le ragioni della contribuente. Sul gravame dell’Ufficio, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure, per cui insorge il patrono erariale affidandosi a due motivi di ricorso, mentre la contribuente non si è costituita, restando intimata. CONSIDERATO Vengono svolti due mezzi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma secondo, e 48, comma secondo, lett. a), Tuir (ratione temporis, oggi artt. 19 e 51) parte ricorrente censura la pronuncia per aver ritenuto detraibili dall'imponibile di cui al fondo di previdenza complementare i contributi 14 –36743/2019 – 06/07/2023 MMF versati sino al 1994 dai lavoratori eccedenti la misura del 4% rispetto alla misura del 7,5% dei contributi versati al fondo.

Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n.3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 47, comma primo, 48, comma sette-bis, Tuir, 2697 c.c., parte ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui i giudici di seconde cure hanno acc olto la richiesta di tassazione al 12,5% all'intero ammontare anziché alla sola quota dello stesso rappresentativa del rendimento, che avrebbe comportato la necessità di una certificazione rilasciata dal fondo riguardo la misura dei rendimenti ottenuti sulla tassazione operata.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Secondo giurisprudenza della Corte, «la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della Banca Commerciale Italiana) effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. zainetto), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, t.u.i.r., reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.

Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi dell’art. 48, lett. a), t.u.i.r. (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (cfr., tra le tante, Cass.14/03/2022, n. 8242, Cass. 18/11/2021, n. 35256, Cass. 08/05/2019, n. 12151, Cass.04/01/2018, n. 124 Cass. 29/10/2014 n. 23030).

Pertanto, l'imponibile delle prestazioni erogate dai Fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura 14 –36743/2019 – 06/07/2023 MMF facoltativa, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica, essendo fiscalmente esenti a norma dell'art. 48 t.u.i.r., vigente ratione temporis (oggi art. 51 t.u.i.r.) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, cioè quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass. 15/10/2021, n. 28402)»(Cass., n. 17759 del 2023).

3. La C.t.r., ritenendo detraibili dall'imponibile di cui al fondo di previdenza complementare i contributi versati dai lavoratori sino al 1994, eccedenti la misura del 4% rispetto alla misura del 7,5% dei contributi versati al fondo, ha disatteso i principi affermati dalla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto la Commissione Tributaria Regionale non ha verificato specificamente se e in che misura gli accantonamenti del fondo avessero generato un effettivo rendimento sul mercato (su fattispecie analoghe, ex multis, Cass. n. 28307 del 2019; Cass. n. 10347 del 2017).

5. In conclusione, il ricorso merita accoglimento e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,atteso che, per quanto riferito al secondo motivo, è mancata da parte della stessa contribuente, attrice in senso sostanziale nella causa di rimborso, l’allegazione, prima ancora che la prova, che un tale rendimento esistesse, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorsodella Capuani. Le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente; compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte contribuente a pagare le spese di lite del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia 14 –36743/2019 – 06/07/2023 MMF delle entrate, ch