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Ordinanza — n. 23672/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding tax credit transfer via bank acquisition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23672/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that recognized a tax credit transfer to a bank. The lower court held that a regulated bank acquisition included the tax credit, making the bank the valid claimant against the tax authority. The Supreme Court upheld this decision, affirming that the transaction constituted a sale of a business rather than a direct assignment of tax claims, thus validating the bank's standing to request the refund.

Regesto Legislator

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Art. 26 d.lgs. n. 481/1992; Art. 360 c.p.c.: When a bank acquires a business including tax credits, the transfer is deemed effective against the tax authority, granting the acquiring entity standing to claim the refund.

Parole chiave

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tax credit transfer bank acquisition tax authority standing business sale refund claim tax administration creditor rights contributo irrecuperabile

Disposizioni normative citate

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Art. 26 d.lgs. n. 481 del 1992
accoglieva il ricorso ritenendo che la titolarità del credito di imposta andasse riconosciuta alla ricorrente in qualità di ente creditizio cessionario del credito in virtù di una cessione bancaria regolamentata dall’art. 26 d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 cod. proc. civ.
civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod.
Art. 10, comma 1, legge n. 212 del 2000
A ciò deve aggiungersi che per giurisprudenza costante della Corte, in virtù del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, legge n.
Art. 18 legge 7 agosto 1990, n. 241
Art. 6 legge 27 luglio 2000, n. 212
art. 112 cod. proc. civ
civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/06/2022, n. 18179
14138 e, tra le più recenti, Cass. 07/06/2022, n. 18179).
Cass. 22/05/2019, n. 13771
Cass. 22/04/2021, n. 10724
Cass. 31/05/2018, n. 13822
10724, Cass. 31/05/2018, n. 13822).
Cass. 05/11/2004, n. 21209
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25186/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro UNICREDIT S.P.A. elettivamente domiciliata in Roma, via dell’Elettronica 20, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Piero Siviglia e rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Sammartino , –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICIL IA , n. 642 / 2019 , depositata il 05/02/2019; IRES DINIEGO RIMBORSO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con du e motivi , nei confronti dell’Unicredit s.p.a.,avverso la sentenza in epigrafe . C on quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Agrigento che aveva accolto il ricorso spiegato dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del credito Irpeg, esposto in dichiarazione,per l’anno di imposta 1990, dalla Cassa Rurale Artigiana di Palma di Montechiaro, poi fusa nella Cassa Rurale Popolare Artigiana di Palma di Montechiaro la quale- dopo aver cambiato la denominazione in Cambiaria s.c.a.r.l.- aveva ceduto l’azienda bancaria al Credito Italiano s.p.a., poi incorporato nell’Unicredit s.p.a.

2. La C.t.p. accoglieva il ricorso ritenendo che la titolarità del credito di imposta andasse riconosciuta alla ricorrente in qualità di ente creditizio cessionario del credito in virtù di una cessione bancaria regolamentata dall’art. 26 d.lgs. n. 481 del 1992 e che detta cessione era efficace anche nei confronti dell’Amministrazione.

3. La C.t.r., in particolare, rigettava l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario che l’Ufficio aveva sollevato assumendo la violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992. Rilevava che il provvedimento di diniego che assumeva di aver emesso non poteva qualificarsi come rifiuto dell’istanza di rimborso. Precisava sul punto che la contribuente si era limitata a manifestare la propria disponibilità a ricevere le somme pretese a mezzo titoli di Stato. Nel merito, rilevava che non si era in presenza di una cessione di crediti erariali, bensì di una cessione di azienda (ivi incluso il credito rimborsabile) non soggetta agli adempimenti exartt. 43 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 1d.m.. 30 settembre 1997 n. 384. Cons. est. Rosanna Angarano 3 4. In data 5 giugno 2023 la società contribuente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. L’Amministrazione ricorrente, facendo valere un error in procedendo, esclusivamente sotto il profilo dell’omessa pronuncia, censura la sentenza impugnata asserendo che quest’ultima, dopo aver ritenuto opponibile la cessione del credito, non si era pronunciata sulla ulteriore questione posta in corso di giudizio con memoria illustrativa ovvero che la pretesa di rimborso della contribuente non era fondata in quanto del tutto carente di prova. Aggiunge che la questione ancorchè proposta solo in appello mediane memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992, integrava una mera difesa sulla quale la C.t.r. non si era pronunciata.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. La ricorrente, in via subordinata, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto fondata la domanda di rimborso pur in assenza della prova del credito. Assume che la contribuente, su cui gravava l’onere probatorio in quanto attore in senso sostanziale, avrebbe dovuto produrre copia della documentazione inerente i versamenti effettuati in eccesso dai quali sarebbe scaturito il credito e, in particolare, unitamente alle ritenute a titolo di acconto anche i correlativi versamenti.

3. Il primo motivo è infondato. 3.1. Questa Corte ha chiarito che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia,non basta la mancanza di un'espressa statuizione Cons. est. Rosanna Angarano 4 del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151;

Cass.02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153). E’ stato quindi ritenuto che « Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto» (Cass.04/06/2019, n. 1525). 3.2.

Si è, altresì, precisato che il vizio di omessa pronuncia differisce dal vizio di omessa motivazione. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, mentre il secondo pres uppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificazione (Cass. 05/03/2021, n. 6150) 3.3. Nel caso di specie, il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza che aveva riconosciuto il diritto al rimborso comportava, evidentemente l'implicitorigetto della eccezione dell’Ufficio secondo cui la pretesa del contribuente non era fondata perché carente di prova documentale.

Deve pertanto concludersi che, nel caso di specie, non vi è stata omessa pronuncia sull’eccezione de qua, ma rigetto implicito della stessa. Cons. est. Rosanna Angarano 5 4. Il secondo motivo è infondato. 4.1. Questa Corte, nella vigenza dell’art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ne testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 31 maggio 1994, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, aveva ritenuto che la certificazione relativa alla ritenuta alla fonte, rilasciata dal sostituto d’imposta, non ammetteva equipollenti (cfr.

Cass. 05/09/2014, n. 18734). Con riferimento al quadro normativo successivo alle modifiche di cui all’art. 1 d.l. n. 300 del 1994, che ha attenuato la rilevanza formale della certificazione, ha affermato che, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessacon mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo. Si è evidenziato, in proposito, che l'attestato del sostituto è prova tipica, ma non esclusiva, la cui assenza non è in grado di esporre il sostituito a preclusioni difensive (Cass. 07/6/2017, n. 14138 e, tra le più recenti, Cass. 07/06/2022, n. 18179).

Pertanto, l’attestazione del sostituto d’imposta costituisce per il sostituito priva tipica –ancorché non esclusiva – della ritenuta subita. Tale assunto torva conforto anche nella giurisprudenza della Corte che, in tema di legittimazione del sostituto o del sostituito a richiedere il rimborso delle imposte versate mezzo ritenuta – questione sulla quale è consolidato l’orientamento che la riconosce ad entrambi – ha precisato, da un lato, che la mancanza di documentazione in allegato alla domanda dirimborso, e quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l'aned il quantum del rimborso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell'istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l'ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti; dall'altro lato che per i lavoratori dipendenti, qualora presentino il mod. 740, Cons. est.

Rosanna Angarano 6 laprova dell'effettuazione delle ritenute, ai fini del rimbo rso, consiste nella sola indicazione di esse nella suddetta dichiarazione (Cfr. Cass.22/05/2019, n. 13771). 4.2. A ciò deve aggiungersi che per giurisprudenza costante della Corte, in virtù del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, legge n. 212 del 2000, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio (Cass.22/04/2021, n. 10724, Cass. 31/05/2018, n. 13822). 4.3.

Infine, va evidenziato che nel processo tributario, l'obbligo dell'amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario, in quanto le disposizioni degli artt. 18 legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6 legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo le quali il responsabile del procedimento deve acquisire d'ufficio quei documenti che, già in possesso dell'amministrazione, contengano la prova di fatti, stati o qualità rilevanti per la definizione della pratica, costituiscono l'espressione di un più generale principio valevole anche in campo processuale.

In applicazione del principio, la Corte ha perciò affermato che, qualora il contribuente, che agisca per il rimborso di tasse o diritti non dovuti, eccepisca che documenti comprovanti il pagamento, o la richiesta di rimborso, siano in possesso dell'amministrazione, questa è tenuta a pronunciarsi in modo specifico e motivatosul punto, perché, in difetto, il giudice potrà desumere elementi di prova da tale comportamento (Cass. 05/11/2004, n. 21209).

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Cons. est. Rosanna Angarano 7 amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquid