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Ordinanza Interlocutoria — n. 23656/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 23656/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23656/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12759‒2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE, C.F. 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro DEMENEGO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.Massimo CAMILLI presso il cui studio legale sito in Venezia, alla via F.lli Rondina, n. 6, è elettivamente domiciliata; -controricorrente - Oggetto:

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 23656/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Roberto MUCCI , che , pur concludendo per mero lapsus calami per il rigetto del ricorso, ha sostanzialmente chiesto accogliersi i primi tre motivi del ricorso; Rilevato che: Le controricorrenti, con istanza del 3 aprile 2022, hanno manifestato l’intenzione di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 186e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Hanno, quindi, chiesto disporsi la sospensione del processo come previsto dall’art. 1, comma 197, della citata legge. L’istanza può essere accolta sicché deve disporsi in conformità.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale sospensione della procedura di fallimento differimento dell'imposizione procedura pendente procedura di rivendicazione nel pignoramento abbandono del procedimento
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12759‒2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE, C.F. 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro DEMENEGO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.Massimo CAMILLI presso il cui studio legale sito in Venezia, alla via F.lli Rondina, n. 6, è elettivamente domiciliata; -controricorrente - Oggetto:

Tributi‒ sospensione ex legge n. 197 del 2022 e contro PANALPINA TRASPORTI MONDIALI s. p . a ., in persona del legale rappresentante pro tempore , Giuseppe Chiellino, rappresentata e difes a , per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Filippo BRUNO e Antonella TERRANOVA, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via V. Bellini n. 24, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente - avverso la sentenza n. 386/09/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 25/01/2019; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 05 /0 4 /2023 dal Consigliere relatore dott.Lucio LUCIOTTI; letta la memoria conclusionale del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Roberto MUCCI , che , pur concludendo per mero lapsus calami per il rigetto del ricorso, ha sostanzialmente chiesto accogliersi i primi tre motivi del ricorso; Rilevato che: Le controricorrenti, con istanza del 3 aprile 2022, hanno manifestato l’intenzione di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 186e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Hanno, quindi, chiesto disporsi la sospensione del processo come previsto dall’art. 1, comma 197, della citata legge. L’istanza può essere accolta sicché deve disporsi in conformità.

P.Q.M.

sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo.