Decreto — n. 23554/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11653/2022 R.G. proposto da : MERCURIO CAMILLO, elettivamente domiciliato in VILLA SAN GIOVANNI VIA UMBERTO ZANOTTI BIANCO 33, presso lo studio dell’avvocato DELFINO SANTO (DLFSNT66C05H224U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CATANZARO in persona del l . r . p t, elettivamente domiciliato in CATANZARO VIA GIOVANNI JANNONI 68, presso lo studio dell’avvocato DURANTE SANTA (DRNSNT63E43L070D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MOLICA SAVERIO (MLCSVR58S15C352P) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23554/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MERCURIO CAMILLO, elettivamente domiciliato in VILLA SAN GIOVANNI VIA UMBERTO ZANOTTI BIANCO 33, presso lo studio dell’avvocato DELFINO SANTO (DLFSNT66C05H224U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CATANZARO in persona del l . r . p t, elettivamente domiciliato in CATANZARO VIA GIOVANNI JANNONI 68, presso lo studio dell’avvocato DURANTE SANTA (DRNSNT63E43L070D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MOLICA SAVERIO (MLCSVR58S15C352P) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11653/2022 R.G. proposto da : MERCURIO CAMILLO, elettivamente domiciliato in VILLA SAN GIOVANNI VIA UMBERTO ZANOTTI BIANCO 33, presso lo studio dell’avvocato DELFINO SANTO (DLFSNT66C05H224U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CATANZARO in persona del l . r . p t, elettivamente domiciliato in CATANZARO VIA GIOVANNI JANNONI 68, presso lo studio dell’avvocato DURANTE SANTA (DRNSNT63E43L070D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MOLICA SAVERIO (MLCSVR58S15C352P) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
CATANZARO n.3442/2021 depositata il 25/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R