Cassation court dismisses appeal and declares tax proceeding extinguished due to simplified tax definition request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer requested a simplified tax definition, which terminated the dispute subject matter. The Agency of Revenue appealed a lower court's dismissal of its appeal, arguing the Regional Tax Commission erred by rejecting the appeal for lack of specific grounds. The court ruled that the procedural arguments were irrelevant given the taxpayer's subsequent request for simplified settlement, which legally ended the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 6 comma 13 d.l. n. 119/2018: A request for simplified tax definition extinguishes the ongoing tax proceeding, rendering further appeals or defenses on procedural grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27137/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Chisci Stefano, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tenchini, Fabio Franco e Giuseppe Ferrara, con domicilio eletto in Roma, via F. de Sanctis n. 4, presso lo studio dei primi due, giusta procura speciale in calce al controricorso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Toscanan. 649/05/ 20 15 , depositata il 14 . 04 .20 15 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi –Accertamento– Definizione agevolata - La CTP di Firenze accoglieva i l ricors o propost o da C hisci Stefano annullando l’avviso di accertamento con il quale era stato rideterminato il suo reddito per l’anno d’imposta 2007; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Toscana dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -Chisci Stefano resiste va con controricorso .
CONSIDERATO CHE - C on l’unico motiv o , la ricorrente de nuncia la violazione degli artt. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 342 e 434, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,per avere la CTR errato nel dichiarare inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio per difetto di specificità dei motivi, posto che l’onere di specifica impugnazione deve ritenersi assolto anche quando l’Amministrazione si limiti a riproporre nell’atto di appello le stesse ragioni poste a fondamento della legittimità del proprio operato; - preliminarmente occorre rilevare che, con successiva nota del 17.07.2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo il contribuente presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, provvedendo al pagamento dovuto, come dadocumentazione allegata; - con istanza dell’8.02.2023 anche il contrib uente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;- il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per cessata materia del contendere e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, nell’adunan