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Ordinanza Interlocutoria — n. 23415/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings to allow taxpayer to opt for simplified dispute resolution under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23415/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the tax dispute between the Revenue Agency and Giuseppe Viani until October 10, 2023. The taxpayer requested to utilize the simplified dispute resolution procedure introduced by Law No. 197/2022, which allows for quick settlement of tax cases pending at the Cassation level. The court granted the suspension because the taxpayer formally requested it, thereby pausing the litigation until the deadline for submitting the simplified resolution request and payment.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 186; Art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022: Tax proceedings involving the Revenue Agency may be defined via simplified resolution upon payment; if the taxpayer requests this option, the process is suspended until the statutory deadline for submitting the request and payment.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax proceedings suspension Revenue Agency litigation Law 197 2022 taxpayer request procedural suspension Cassation jurisdiction ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022
Sospensione del processo ex art. 1, comma 197, l.
Art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022
Sospensione del processo ex art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro VIANI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Benedetto Santacrocee dall’Avv. Alessandro Fruscione, elettivamente domiciliato presso lo studio Santacroce Associati in Roma, via Giambattista Vico n. 22; - controricorrente – avverso la sentenza n. 432/9/2017 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 28 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito;

Sospensione del processo ex art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo diricorso, assorbiti gli altri. Rilevato che: Giuseppe Viani impugnava quattro avvisi di accertamento con i qualil’Agenzia delle entrate aveva proceduto, per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, al recupero a tassazione degli importi detenuti dal contribuenteall’estero ai sensi dell’art. 12, co. 2, d.l. n. 78/2009. La Commissione tributaria provinciale di Treviso accoglieva i ricorsi.

La Commissione tributaria regionaledel Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrateha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Considerato che: Va preliminarmente rilevato cheil controricorrente, in prossimità dell’udienza,ha depositato istanza con la quale, dichiarando di vol ersi avvalere della definizione agevolata delle liti fiscali, ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo.

L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce che « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 prevede –nella sua attuale formulazione - che « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo èsospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Sulla base della normativa richiamata, il processo va dunque sospeso sino al 10 ottobre 2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Cortesospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo.