Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 23414/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to decide if TFR withholding is covered by post-earthquake tax relief law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23414/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the interlocutory order inadmissible and remanded the case for a public hearing. The tax agency argued that extending tax relief to TFR withholding would grant an unjust benefit based on a fortuitous event, while the taxpayer contended the law covers all related withholdings. The court determined the legal issue regarding the scope of the special tax regime requires full oral argument before a final decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 9, comma 17 della l. n. 289/2002; Art. 1, comma 665 della l. n. 190/2014: When a special tax regime applies to specific fiscal years, the Court must determine in public hearing whether benefits extend to employer withholdings on TFR, as this involves a novel legal question requiring full oral debate.

Parole chiave

Generato dall'IA
TFR withholding earthquake tax relief fiscal benefit scope public hearing remand tax refund claim imposta sugli stipendi rimborso dei contributi ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 9, comma 17 della l. n. 289/2002
Rilevato che: Giuseppe Cascone impugnò dinanzi alla CTP di Ragusa il silenzio- rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate sulla sua istanza di rimborso delle imposte versate nel triennio 1990/1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l.
Art. 1, comma 665 della l. n. 190/2014
289/2002 e dell’art. 1, comma 665, della l.
Art. 16-octies del d.l. n. 91/2017
190/2014 (come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv.
l. n. 123/2017
dallal. n. 123/2017), “in combinato disposto con l’art.
Art. 2120 c.c.
123/2017), “in combinato disposto con l’art. 2120 c.c.e gli artt.
Artt. 12 e 14 delle preleggi
2120 c.c.e gli artt. 12 e 14 delle preleggi”, dal momento che, estendendolo anche alle ritenute per il TFR, la CTR “ha, di fatto, riconosciuto il diritto del contribuente al rimborsodi somme relative ad anni di imposta precedenti rispetto alle annualità oggetto della normativa di favore post-sisma” (pag.
art. 2120 c.c
123/2017), “in combinato disposto con l’art. 2120 c.c.e gli artt.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 19643-2018, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CASCONE GIUSEPPE, rappresentato e difeso, per procura allegata al controricorso, dall’Avv. LIDIA CORALLO, con domicilio digitale all’indirizzo PEC: lidia.corallo@avvragusa.legalmail.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 5055 /1 3 / 2 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA (SEZ.

DISTACCATA DI CATANIA), depositata il 18/12/2017.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI LA BATTAGLIA. Rilevato che: Giuseppe Cascone impugnò dinanzi alla CTP di Ragusa il silenzio- rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate sulla sua istanza di rimborso delle imposte versate nel triennio 1990/1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002; il giudice di prime cure accertò il diritto al rimborso del contribuente per la somma di € 7.068,05, escluse l e somm e oggetto dell e ritenute operate dal datore di lavoro sul TFR; adita con impugnazioni di entrambe le parti,la CTR siciliana (sez. dist.

Di Catania) rigettò l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate (affermando che legittimato a proporre l’istanza doveva ritenersi anche il lavoratore sostituito d’imposta, e che la stessa era stata tempestivamente avanzata), e accolse, invece, quello incidentale, ritenendo dovuto il rimborso (per la percentuale del 90% prevista dalla legge) anche delle ritenute operate dal datore di lavoro in ragione dell’erogazione del TFR a beneficio del lavoratore; avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

Giuseppe Cascone ha depositato controricorso, nonché memoria exart. 380- bis.1 c.p.c. ; considerato che: con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002 e dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014 (come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv. dallal. n. 123/2017), “in combinato disposto con l’art. 2120 c.c.e gli artt. 12 e 14 delle preleggi”, dal momento che, estendendolo anche alle ritenute per il TFR, la CTR “ha, di fatto, riconosciuto il diritto del contribuente al rimborsodi somme relative ad anni di imposta precedenti rispetto alle annualità oggetto della normativa di favore post-sisma” (pag. 5 del ricorso per cassazione), in tal modo attribuendo al contribuente “un indebito vantaggio fiscale, per la circostanza (puramente casuale e fortuita, in assenza di qualsivoglia addentellato normativo) di aver percepito il trattamento di fine rapporto in occasione degli anni interessati dai predetti eventi sismici eda una disciplina fiscale più benevola” (pag. 6); con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014 (come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla l. n. 123/2017), invocando una statuizione che espliciti l’applicabilità della falcidia contemplata dalla suddetta disposizione ( pari al 50% della somma dovuta)anche ai rimborsi oggetto di giudizi (come il presente) pendenti alla data della sua entrata in vigore; il primo motivo di ricorso involge la questione della assoggettabilità alla normativa speciale di favore, dettata per i contribuenti colpiti dal sisma siciliano del 1990, delle ritenute fiscali operate dal datore di lavoroche abbia erogato il TFR al lavoratore nel triennio contemplato dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, in ragione della specifica natura e funzione di tale emolumento, commisurato all’intero arco della vita lavorativa del dipendente; la peculiarità della questione (sulla quale non si riscontrano precedenti di questa Corte) e la sua possibile ricorrenza in altri giudizi analoghi rend ono opportuna la trattazione della causa nella pubblica udienza;

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per tratta