Cassation court suspends tax appeal to allow use of simplified tax dispute resolution procedure under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court suspended the tax appeal to allow the taxpayer to utilize the simplified tax dispute resolution procedure introduced by recent legislation. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's claim regarding VAT deductions for computer equipment purchased from a supplier involved in a carousel fraud scheme. The court granted the suspension because the taxpayer demonstrated a clear intent to benefit from the new expedited resolution mechanism without evidence of manifest inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022: The court may suspend a pending tax appeal to allow the parties to avail themselves of the simplified tax dispute resolution procedure if no manifest inadmissibility is found.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 783-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente CONTRO ROTARI s.r.l., cf. 10165870154, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio del dott. Alfredo Placidi, rappresentata e difesa dall’avv. Marta De Manincor- Controricorrente Avverso la sentenza n. 4037/21/2018della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il 27.09.2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 22 febbraio 2023dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò alla Rotari s.r.l.l’avviso d’accertamento, relativoall’anno d’imposta 20 13 , con cui riconobbe la partecipazione della IVA –Operazioni soggettivamente inesistenti -Prova RGN 783/2020 Consigliere rel. Federici contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti . Per l’effetto contestòl’indebita detrazione di iva ed irrog ò anche le sanzioni. L’accertamento trovava genesi nella verifica eseguita nei confronti della società M.D. Marketing e Distribuzione s.p.a., ritenuta coinvolta in una cd. frode carosello, unitamente alle società Effedue Menagement s.r.l. e Tekom Service s.r.l., apparentementefornitrici della M.D. ed evasori totali.
Nello specifico alla ricorrente fu contestato l’acquisto di materiale informatico presso la M.D. per l’importo di € 159.139,24, come da annotazione in contabilità di tre fatture emesse dalla cedente M.D. L’Amminist razione identificò nell’irrisorio ricarico applicato sulla merce acquistata (meno del 5%) e nella rapidità di rivendita della medesima merce (stessa giornata) alla Mithrades A.S. gli indizi da cui evincere il coinvolgimento della Rotari s.r.l. nel meccanismo frodatorio. La contribuente, contestando gli addebiti, adì la Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 4840 / 12 /201 7 ne accolse le ragioni.
L’appello proposto dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardiafu respinto con sentenza n. 4037/21/2018, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha rilevato che il quadro indiziario emergente dalla documentazione allegata da ciascuna delle parti escludesse il coinvolgimento della Rotari s.r.l. nella frode carosello, escludendo in particolare la consapevolezza, e comunque la colpevole inconsapevolezza, della società ricorrente nella condotta frodatoria messa in atto dalla sua fornitrice. L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso la contribuente.
Fissata l’adunanza camerale del 22 febbraio 2023, la societàha chiesto la sospensione del giudizio, al fine di avvalersi della definizione agevolata della controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, l. 29 dicembre 2022, n. 197. All’esito dell’adunanza camerale la causa è stata riservata. Considerato che La controricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022.
A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio.RGN 783/2020 Consigliere rel. Federici Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e rinvi