Italian tax court suspends proceedings until October 2023 under new simplified dispute resolution law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax litigation between the Revenue Agency and Giuseppe Viani until October 10, 2023. The taxpayer requested to utilize the simplified dispute resolution procedure introduced by Law No. 197 of 2022, which allows for quick resolution of tax disputes pending at any stage. The court granted the suspension because the taxpayer formally requested it, thereby pausing the case until the statutory deadline for filing the simplified claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 186; Art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022: Tax proceedings involving the Revenue Agency are not automatically suspended by the new simplified resolution law unless the taxpayer explicitly requests the suspension and declares their intent to use the expedited procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro VIANI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Benedetto Santacrocee dall’Avv. Alessandro Fruscione, elettivamente domiciliato presso lo studio Santacroce-Procida-Fruscione in Roma, via Giambattista Vico n. 22; - controricorrente – avverso la sentenza n. 55/26/2013 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 15 luglio 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito;
Sospensione del processo ex art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Rilevato che: Giuseppe Viani impugnava l’atto di contestazione con il quale l’Agenzia delle entrate aveva contestato al contribuente l’omessa compilazione dei quadri RW delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta 2006, 2007, 2008 e 2009. La Commissione tributaria provinciale di Treviso rigettava il ricorso.
La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenzaindicata in epigrafe, accoglieva l’appello del contribuente ed annullaval’atto di contestazione. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrateha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Considerato che: Va preliminarmente rilevato cheil controricorrente, in prossimità dell’udienza,ha depositato istanza con la quale, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata delle liti fiscali, ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo.
L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabili sce che « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 prevede– nella sua attuale formulazione - che « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
In tal caso il processo èsospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Sulla base della normativa richiamata, il processo va dunque sospeso sino al 10 ottobre 2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Cortesospende il processo sino al 10 ot tobre 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo.