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Ordinanza — n. 23309/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses heirs' appeal against tax collection notice, ruling procedural defects cured by actual knowledge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23309/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The heirs of a deceased taxpayer appealed a tax collection notice, arguing the notice was invalidly served to the deceased rather than the collective heirs. The Court of Cassation rejected this appeal, holding that the notice was effectively delivered to the deceased's last known address, thereby curing the procedural defect under Article 156 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the substantive right of defense was not prejudiced, and the administrative act remained valid despite the lack of formal notification to the heirs.

Regesto Legislator

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Art. 156 cod. proc. civ.; The nullity of a tax collection notice is cured if the act achieved its legal purpose by reaching the addressee, provided no concrete prejudice to the right of defense is demonstrated.

Parole chiave

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tax collection notice procedural defect cure of nullity heirs of deceased right of defense Article 156 Civil Code administrative tax act accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 156 cod. proc. civ.
21184), che questo collegio condivide, secondo cui la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento (evenienza realizzatasi nel caso di specie) produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod.
Art. 8, d.lgs. 18.12.1997, n. 472
un’istanza in autotutela per l’annullamento dell’intimazione di pagamento, eccependo vizi della notifica nonché l’intrasmissibilità delle sanzioni amministrative tributarie agli eredi (art. 8, d.lgs. 18.12.1997, n. 472).
Art. 65, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a t
art. 112 cod. proc. civ
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 345 cod. proc. civ
17921 del 23/06/2021), preceduta da altre di eguale tenore, questa Corte ha più volte precisato che l'art.58 del d.lgs.546/92 concreta norma speciale per il processo tributario, come tale, prevalente sull'art. 345 cod.
art. 366 cod. proc. civ
I ricorrenti, in violazione del principio di specificità dei motivi di cui all’art. 366 cod.
art. 156 cod. proc. civ
21184), che questo collegio condivide, secondo cui la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento (evenienza realizzatasi nel caso di specie) produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14916/2016
Cass. S.U. 5 ottobre 2004, n. 19854
Cass. n. 11051 del 2018
Cass. n. 11051 del 2018), sicché è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza illustrare un concreto pregiudizio del diritto di difesa (Cass.
Cass. n. 3805 del 2018
11051 del 2018), sicché è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza illustrare un concreto pregiudizio del diritto di difesa (Cass. n. 3805 del 2018;
Cass. S.U. n. 7665 del 2016
Cass. S.U. n. 7665 del 2016), come nella specie parte ricorrente ha omesso di prospettare» (Cass.
Cass. n. 13760/2019
7665 del 2016), come nella specie parte ricorrente ha omesso di prospettare» (Cass. n. 13760/2019).
Cass. n. 23416/2015
600 del 1973, che non ha equipollenti (Cass. n. 23416/2015, n.
Cass. n. 27284/2014
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18490/2015 R.G. proposto da: PALUMBO MARIA ROSA, PALUMBO NICOLA, PALUMBO MADDALENA, PALUMBO MAFALDA E PALUMBO MAURIZIO, in qualità di coeredi del defunto PALUMBO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’Avvocato Andrea Manzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5. –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.

–controricorrente – e contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Gioia Vaccari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, sito in viale Gioacchino Rossini, n. 18. –controricorrente – Avv. Intimazione Trib. Locali 1997 Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 488/2015, depositata in data 29 gennaio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. In data 10 giugno 2009 il contribuente (deceduto in data 19 aprile 2006) riceveva notifica da Equitalia Sud S.p.A. dell’intimazione di pagamento n. 09720099057389573, per un importo complessivo di € 89.218,24, relativo alla cartella esattoriale n. 009720040277924115000, dell’importo di € 62.991,25, afferente al SSN IRPEF anno 1997 nonché all’Addizionale regionale dovuta per l’anno 1998. In data 18 giugno 2009 gli eredi del contribuente presentavano all’Agenzia delle Entrate e ad Equitalia Sud S.p.A. un’istanza in autotutela per l’annullamento dell’intimazione di pagamento, eccependo vizi della notifica nonché l’intrasmissibilità delle sanzioni amministrative tributarie agli eredi (art. 8, d.lgs. 18.12.1997, n. 472).

In data 14 settembre 2009, l’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale Roma 1, in parziale accoglimento della richiesta degli istanti, con provvedimenti prot. n. 20095523710 e prot. n. 20095523738, disponeva lo sgravio delle sanzioni pari ad € 24.816,27 per l’anno di imposta 1997 e pari ad € 13.117,78 per l’anno di imposta 1998. Non facevano seguito ulteriori riscontri da parte degli uffici amministrativi.

2. Avverso l’intimazione di pagamento, i coeredi proponevano ricorso dinanzi la C.t.p. di Roma; si costituivanoin giudizio gli Uffici con controdeduzioni, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e la rispettiva carenza di legittimazione passiva.

3. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 247/02/2013, accoglieva il ricorso dei contribuenti, annullando l’atto impugnato.

4. Contro la sentenza proponeva appello l’Ente della riscossione dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituivano i contribuenti con controdeduzioni.

5. Con sentenza n. 488/2015, depositata in data 29 gennaio 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame, riformando le statuizioni del giudice di prime cure.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Ente della riscossione e l’Agenzia delle Entrate hanno resistito con distinti controricorsi. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 per la quale i contribuenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 140 e 345 cod. proc. civ., artt. 2697 e 2699 cod. civ., art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la parte ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto la ritualità della produzione documentale, depositata a corredo del gravame soltanto in grado d’appello. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 54 e 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione: la nullità della notificazione dell’intimazione di pagamento (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)» la parte ricorrente lamenta l’error in iudicandoe il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi in merito alla nullità della notificazione dell’intimazione di pagamento, motivo principale del contenzioso di primo grado, richiamato anche nella memoria di costituzione in appello dei ricorrenti.

2. Il primo motivo è infondato. Con un noto arresto (Cass. n. 17921 del 23/06/2021), preceduta da altre di eguale tenore, questa Corte ha più volte precisato che l'art.58 del d.lgs.546/92 concreta norma speciale per il processo tributario, come tale, prevalente sull'art. 345 cod. proc. civ., che consente la produzione, per la prima volta in appello, di prove documentali ancorché preesistenti al giudizio di primo grado (Cass.11/04/2018, n. 8927; Cass. 22/11/2017, n. 27774) ed anche alla parte rimasta in primo grado contumace (Cass. 16/11/2018, n. 29568).

3. Il secondo motivo è inammissibile e infondato. I ricorrenti, in violazione del principio di specificità dei motivi di cui all’art. 366 cod. proc. civ., non ritrascrivono integralmente il motivo, né dove sia stato formulato in primo grado e riproposto in secondo grado, né indicano la data di notifica dell’atto non consentendo la valutazione della censura proposta in sede di legittimità. Peraltro, la doglianza è altresì inammissibile perché cumula due ipotesi di vizio ossia la violazione di legge ed il vizio motivazionale, ipotesi che avrebbero dovuto essere oggetto di separati motivi di impugnazione, non rinvenienti nella prospettazione. 3.1.

La censura è anche infondata alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi per tutte Cass. 05/07/2022, n. 21184), che questo collegio condivide, secondo cui la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento (evenienza realizzatasi nel caso di specie) produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ., pur non determinando il venir meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. 3.2.

Deve rilevarsi l'evoluzione, in generale, in senso restrittivo, del concetto di inesistenza della notifica, come affermato, in tema di notificazione del ricorso per cassazione, dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.14916/2016; inoltre, la sanatoria dell'eventuale vizio di nullità della notifica, per raggiungimento dello scopo, riguardo anche ad un atto sostanziale e non processuale, come l'avviso di accertamento, costituisce un approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, sin dalla sentenza delle Sezioni Unite, 5 ottobre 2004, n. 19854, che ha affermato che «la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria». 3.3.

Tali principi operano anche in tema di notifica delle cartelle esattoriali, per le quali si è detto che «la nullità della notifica della cartella di pagamento è sanata se la consegna della stessa ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, cod. proc. civ. (v. Cass. n. 11051 del 2018), sicché è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza illustrare un concreto pregiudizio del diritto di difesa (Cass. n. 3805 del 2018;

Cass. S.U. n. 7665 del 2016), come nella specie parte ricorrente ha omesso di prospettare» (Cass. n. 13760/2019). 3.4. Nella fattispeciein esame, è pacifico tra le parti e risulta dalla sentenza impugnata che la notifica dell'atto, intestato al de cuius ed a lui indirizzato (e non agli eredi collettivamente ed impersonalmente), era stata effettuata presso il suo ultimo domicilio, in mancanza della comunicazione di cui all'art. 65, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, che non ha equipollenti (Cass. n. 23416/2015, n. 27284/2014);

4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di questo giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell’ ’Agenzia delle Entrate delle spese processuali che liquida in 5.600,00, oltre spese prenotate a debitoed all’Agenzia delle Entrate riscossione le spese processuali che si liquidano in 5.600,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 %, oltre ad IVA e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a t