Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23298/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax refund claim for Irap due to lack of autonomous organization despite high costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23298/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax court decision denying an Irap refund. The lower court rejected the claim because the taxpayer incurred significant expenses inconsistent with a strictly personal activity, thereby proving the existence of a relevant organizational apparatus. The Supreme Court upheld this finding, ruling that high costs alone do not establish autonomous organization without further evidence of organizational structure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997; The taxpayer bears the burden of proving the absence of autonomous organization, and high costs alone are insufficient without evidence of organizational structure or non-essential asset usage.

Parole chiave

Generato dall'IA
autonomous organization Irap tax refund taxpayer burden of proof organizational apparatus expense evaluation professional activity tax court jurisdiction rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
Melo Albana, esercente l’attività di consulenza in campo agrario, chiese il rimborso dell’Irap versata in relazione ai periodi di imposta dal 2003 al 2006, sul presupposto della carenza del requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
6 del ricorso), nonostante fosse stata data la prova dell’assenza di qualsivoglia collaboratore e dell’utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività;il secondo motivo è posto sotto l’egida dell’art. 360, n.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
5, c.p.c., involgendo l’omissione di qualsivoglia valutazione della natura delle spese prese in considerazione dalla CTR; con il terzo motivo viene dedotto un vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell’art.
Art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 16/02/2007, n. 3673
Cass., Sez. Un., 26/05/2009, n. 12108
Cass., Sez. Un., 26/05/2009, n. 12108; Cass., 13/10/2010, n.
Cass., 13/10/2010, n. 21122
12108; Cass., 13/10/2010, n. 21122; Cass., 21/03/2012, n.
Cass., 21/03/2012, n. 4490
21122; Cass., 21/03/2012, n. 4490; e, in tempi più recenti, Cass., 29/10/2018, n.
Cass., 29/10/2018, n. 27423
4490; e, in tempi più recenti, Cass., 29/10/2018, n. 27423; Cass., 07/08/2019, n.
Cass., 07/08/2019, n. 21068
27423; Cass., 07/08/2019, n. 21068; Cass., 20/05/2022, n.
Cass., 20/05/2022, n. 16391
21068; Cass., 20/05/2022, n. 16391; Cass., 20/01/2023, n.
Cass., 20/01/2023, n. 1799
Cass., 02/04/2020, n. 7652
Cass., 18/11/2016, n. 23557
Cass., 18/11/2016, n. 23557;si veda anche Cass., 10/04/2018, n.
Cass., 10/04/2018, n. 8728
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21123-2021, proposto da: MELO ALBANA, rappresentato e difeso dall’AVV. FRANCESCO LETO per procura a margine del ricorso; elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 586 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLASICILIA, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/07/2023 dal Consigliere Dott.

LUIGI LA BATTAGLIA.Rilevato che: il sig. Melo Albana, esercente l’attività di consulenza in campo agrario, chiese il rimborso dell’Irap versata in relazione ai periodi di imposta dal 2003 al 2006, sul presupposto della carenza del requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997; il silenzio-rifiuto dell’amministrazione venne impugnato dal contribuente dinanzi alla CTP di Messina, la quale rigettò il ricorso, in ragione del significativo ammontare delle spese detratte; la sentenza di primo grado fu confermata, in sede di impugnazione, dalla CTR dellaSicilia (sez. distaccata di Mess ina), argomentando che, nel caso di specie, “il contribuente per esercitare la sua professione di agrotecnico e perito agrario, [aveva] sostenuto e riportato in dichiarazione importi considerevoli di spesa, somme che male si conciliano con una attività strettamente personale e che invece provano in modo adeguato l’assunto dell’ufficio sull’esistenza di un apparato organizzativo rilevante e dunque costoso, a sostegno dell’attività esercitata”(pag. 3 della sentenza impugnata); avverso tale sentenza l’Albana ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motiv i ; l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2del d.lgs. n. 446/1997, per avere il giudice di merito “istituito un automatismo univoco e determinante, del tipo causa efficiente/effetto, tra la presenza di costi elevati el’esistenza di una autonoma organizzazione e la conseguente soggezione all’Irap” (pag. 6 del ricorso), nonostante fosse stata data la prova dell’assenza di qualsivoglia collaboratore e dell’utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività;il secondo motivo è posto sotto l’egida dell’art. 360, n. 5, c.p.c., involgendo l’omissione di qualsivoglia valutazione della natura delle spese prese in considerazione dalla CTR; con il terzo motivo viene dedotto un vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di merito omesso di pronunciarsi sulle eccezioni, riproposte in sede di gravame, in ordine alla natura delle spese effettuate dal contribuente; il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti due; la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso di attività professionale, l’Irap coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al k now - how del professionista (dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto)”; cosicché è “il surplusdi attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista( .. ) , ad essere interessato dall'imposizione che colpisce l'incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale (Cass., 12/12/2019, n. 32510;

Cass., 26/09/2018, n. 22969; Cass., Sez. Un., 26/05/2009, n. 12109; Cass., 18/11/2010, n. 23370; Cass., 28/07/2011, n. 16628); affermano le Sezioni Unite che, “con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art.2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”; l’onere di provare l'insussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente che abbia presentato domanda di rimborso dell'Irap già versata (Cass., 16/02/2007, n. 3673;

Cass., Sez. Un., 26/05/2009, n. 12108; Cass., 13/10/2010, n. 21122; Cass., 21/03/2012, n. 4490; e, in tempi più recenti, Cass., 29/10/2018, n. 27423; Cass., 07/08/2019, n. 21068; Cass., 20/05/2022, n. 16391; Cass., 20/01/2023, n. 1799); il ricorrente richiama la giurisprudenza secondo cui “il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista (..), atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto “organizzativo”” (Cass., 02/04/2020, n. 7652;

Cass., 18/11/2016, n. 23557;si veda anche Cass., 10/04/2018, n. 8728, ai termini della quale “l'elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integrano di per sé il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione”); nel caso di specie, la CTR ha tratto l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione dal mero dato estrinseco dell’ammontare dei costi, senza alcuna puntualizzazione in ordine alla relativa natura e omettendo qualsivoglia considerazione in merito agli altri elementi evidenziati dal contribuente (vale a dire l’assenza di collaboratori e l’esiguità dei beni strumentali); in tal modo, il giudice di merito ha arbitrariamente circoscritto il thema decidendum ad uno solo degli aspetti rilevanti ai fini dell’accertamento presuntivo del presupposto più volte richiamato, senza considerare che, proprio in ragionedella sua mancata decisività (alla stregua della giurisprudenza sopra citata) , l’indagine andava condotta su tutte le circostanze di fatto emerse nel giudizio di merito (sia pure – com’è ovvio – nel rispetto degli oneri probatori rispettivamente incombenti sulle parti); ilgiudice del rinvio dovrà, pertanto, compiere un’indagine completa sulle risultanze processuali, non limitandosi al profilo quantitativo delle spese;

P.Q.M.

Accoglieil primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in di