Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of claims by tax authority and taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the litigation extinguished following a mutual withdrawal of claims by the tax authority and the taxpayer. Although the Regional Tax Commission had previously awarded the taxpayer's request for a refund regarding pension tax withholdings, both parties agreed to abandon the case before the Cassation hearing. The court ruled that the proceedings terminated without a substantive decision on the merits because the parties voluntarily resolved the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When both parties mutually withdraw their claims in a cassation appeal, the court declares the proceedings extinguished without examining the merits of the legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16797/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Pompi Tamara, con l’avv. Stefano Rubeo e l’avv. Federico Luciano Ferri e condomicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori sito in Roma alla via Circonvallazione Trionfale, n. 123. –controricorrente – Oggetto: Diniego rimb. Irpef 2007-08-09-10-11-12-13 11– 1 6797 /201 9 – 06/07/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Lazio n. 8092/03/2018, pronunciata il 22 marzo 2018 e depositata il 20 novembre 2018, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 luglio 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La contribuente, titolare della pensione integrativa Inps PI n. 00130035, con istanza notificata all’Inps e all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma II,chiedeva all’Ente di Previdenza Sociale il rilascio di una certificazione attestante il diverso ammontare delle imposte dovute sul trattamento pensionistico complementare percepito (ex art. 11 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), onde provvedere poi alla trasmissione della stessa all’ufficio fiscale congiuntamente all’istanza di rimborso delle maggiori sommeversate rispetto al dovuto.
Le Amministrazioni non forniva no alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto. Il detto silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Roma , che accoglieva le ragioni della contribuente, limitatamente al le trattenute operate dal sostituto d’imposta sui trattamenti di previdenza complementare corrisposti nei quarantotto mesi antecedenti la prestazione dell’istanza di rimborso, nel rispetto del termine fissato dall’art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Sul gravame dell’Ufficio, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure, donde insorge il patrono erariale affidandosi a tre motivi di ricorso, cui replica la parte contribuente con controricorso.
In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato atto di rinuncia a far valere la sentenza favorevole della CTR a fronte della contestuale rinuncia dell’Avvocatura generale dello Stato al presente ricorsodi legittimità, il tutto a spese compensate. Lo scambio di corrispondenza con le relative istanze debitamente sottoscritte èstato versato in atti. CONSIDERATO 11– 1 6797 /201 9 – 06/07/2023 MMF In prossimità dell’adunanza vi è stato scambio di note fra le parti che sono ora concordi nella rinuncia al ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle entratea spese compensate, a fronte della rinuncia, da parte della contribuente, alla domanda di rimborso come accolta dalla CTR,il tutto come da adeguati poteri di disporre de lla controversia come dadocumenti versati in atti.
PQM La corte dichiara estinto il giudizio con spese integralmente co