Italian tax court suspends proceedings under emergency law regarding extra-legal profit distribution presumptions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation suspended the tax dispute between the Revenue Agency and Tiziano Prandini until October 2023. Prandini argued he was not involved in his company's management, countering the Revenue Agency's presumption of extra-legal profit distribution. The court granted the suspension request based on specific emergency provisions enacted in March 2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 179 e ss. della l. n. 197/2022; Art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022: The court may suspend tax proceedings involving extra-legal profit distribution presumptions when emergency legislation mandates such a stay to ensure procedural regularity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13078-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro TIZIANO PRANDINI, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del controricorso, dall’Avv. EDGARDO RUOZZI; elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1573 / 20 17 della COM MISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 12/09/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere Dott.
LUIGI LA BATTAGLIA. Rilevato che: Tiziano Prandini (socio al 50% della T.E.C. s.p.a.) si opponeva all’avviso di accertamento con il quale, con riferimento all’anno 2010, gli era stato attribuito un maggior reddito IRPEF, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili facenti capo alla suddetta società, a ristretta base azionaria; la CTP di Modena accoglieva il ricorso, con sentenza fatta oggetto di impugnazione da entrambe le parti; la CTR dell’Emilia-Romagna confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo che il Prandini avesse dimostrato la propria estraneità alla gestione della società (segnatamente, alle operazioni ritenute inesistenti, oggetto dell’accertamento presupposto nei confronti della società), e, dunque, avesse fornito la prova contraria alla presunzione di cui s’è detto; avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi;
Tiziano Prandini ha depositato controricorso; in data 02/03/2023 il contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022; considerato che: la controversia rientra tra quelle contemplate dall’art. 1, commi 179 e ss. della l. n. 197/2022;
P.Q.M.
visto l’art. 1, comma 197, citato, sospende il processo fino al 10/10/2023. Così decis