Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 23239/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings under emergency law regarding extra-legal profit distribution presumptions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23239/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation suspended the tax dispute between the Revenue Agency and Tiziano Prandini until October 2023. Prandini argued he was not involved in his company's management, countering the Revenue Agency's presumption of extra-legal profit distribution. The court granted the suspension request based on specific emergency provisions enacted in March 2022.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 179 e ss. della l. n. 197/2022; Art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022: The court may suspend tax proceedings involving extra-legal profit distribution presumptions when emergency legislation mandates such a stay to ensure procedural regularity.

Parole chiave

Generato dall'IA
extra-legal profit distribution tax suspension order emergency legislation 2022 presumption of management revenue agency dispute tassazione dell'IVA onere della prova del contribuente tassazione dell'imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 179 e ss. della l. n. 197/2022
197/2022; considerato che: la controversia rientra tra quelle contemplate dall’art. 1, commi 179 e ss. della l. n. 197/2022;
Art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022
Tiziano Prandini ha depositato controricorso; in data 02/03/2023 il contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022; considerato che: la controversia rientra tra quelle contemplate dall’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13078-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro TIZIANO PRANDINI, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del controricorso, dall’Avv. EDGARDO RUOZZI; elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1573 / 20 17 della COM MISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 12/09/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere Dott.

LUIGI LA BATTAGLIA. Rilevato che: Tiziano Prandini (socio al 50% della T.E.C. s.p.a.) si opponeva all’avviso di accertamento con il quale, con riferimento all’anno 2010, gli era stato attribuito un maggior reddito IRPEF, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili facenti capo alla suddetta società, a ristretta base azionaria; la CTP di Modena accoglieva il ricorso, con sentenza fatta oggetto di impugnazione da entrambe le parti; la CTR dell’Emilia-Romagna confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo che il Prandini avesse dimostrato la propria estraneità alla gestione della società (segnatamente, alle operazioni ritenute inesistenti, oggetto dell’accertamento presupposto nei confronti della società), e, dunque, avesse fornito la prova contraria alla presunzione di cui s’è detto; avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi;

Tiziano Prandini ha depositato controricorso; in data 02/03/2023 il contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022; considerato che: la controversia rientra tra quelle contemplate dall’art. 1, commi 179 e ss. della l. n. 197/2022;

P.Q.M.

visto l’art. 1, comma 197, citato, sospende il processo fino al 10/10/2023. Così decis