Italian tax court rejects foreign tax refund without Italian tax return filing under Art. 165 DPR 917/1986.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Guido Uglioni's claim for a refund of withheld taxes paid in the Congo, ruling in favor of the Revenue Agency. The court held that presenting an Italian tax return is a mandatory condition for claiming the foreign tax credit, regardless of whether the taxpayer is legally exempt from filing. Consequently, the original lower court decision granting the refund was overturned, and the taxpayer was ordered to pay the administrative costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 165, comma 8, DPR n. 917/1986; Art. 38 DPR n. 602/1973: The presentation of an Italian tax return is a mandatory condition for the deduction of foreign taxes paid, irrespective of the taxpayer's statutory exemption from filing obligations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 34004-2018, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro GUIDO UGLIONI, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall’Avv. ANDREA VIANELLO; elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente – avverso la sentenza n. 738/2018della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELPIEMONTE, depositata il 18/04/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere Dott.
LUIGI LA BATTAGLIA. Rilevato che: il 18.12.2014 Guido Uglioni presentava istanza di rimborso delle ritenute operate da ENI s.p.a., in qualità di sostituto d’imposta, sui compensi corrisposti in suo favore per prestazioni di lavoro dipendente svolte nel 2010 nella Repubblica del Congo; avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Novara, che lo accoglieva, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 165, commi 6 e 7, TUIR; la sentenza di primo grado fu impugnata dall’Agenzia delle Entrate, la quale dedusse che la detrazione non poteva spettare, in mancanza di presentazione della dichiarazione dei redditi; la CTR del Piemonte confermò la pronuncia di primo grado, osservando come, ai fini per cui è causa, l’Uglioni fosse esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dal momento che “risultando l’Amministrazione in possesso dei dati relativi ai compensi corrisposti per l’avvenuta presentazione del mod. 770 e, nemmeno, dovendosi ritenere rilevante che il contribuente [avesse] proposto istanza autonoma di rimborso, analiticamente dettagliando la sua legittima richiesta, tenutosi conto della Convenzione tra il Governo italiano e la Repubblica del Congo di cui alla legge 228/2005” (pag. 3 della sentenza impugnata)”; avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi;
Guido Uglioni ha depositato controricorso; considerato che:con il primo motivo di ricorso , la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’artt. 165, comma 8, d.p.r. n. 917/1986, “il cui testo non lascia spazio a dubbi interpretativi: il contribuente per poter usufruire del credito per le imposte pagate a titolo definitivo all’estero ha l’onere di presentare la dichiarazione dei redditi e di indicarvi i redditi prodotti all’estero” (pag. 4 del ricorso per cassazione); con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38d.p.r. n. 602/1973, per aver individuato il dies a quo del termine di decadenza dell’istanza di rimborso dal momento dell’emissione e consegna del CUD al lavoratore, anziché dal versamento delle ritenute; ilmotivo è fondato; la tesi del controricorrente è che, essendo quello in questione il suo unico reddito, le risultanze del CUD inviato dal datore di lavoro valevano senz’altro a surrogare il contenuto di un’eventuale dichiarazione dei redditi la quale, nel caso specifico, sarebbe stata del tutto inutile; la lettera dell’art. 165, comma 8, citato non sembra, peraltro, superabile, rivestendo la dichiarazione dei redditi, nella fattispecie in esame, il precipuo scopo di porre in evidenza l’importo oggetto del credito di imposta; ha affermato, al riguardo, Cass., 20/07/2021, n. 20666, che “dal tenore della seconda ipotesi contenuta nel comma - l'omessa indicazione di quel reddito nella dichiarazione presentata- ciò che viene valorizzato è che quella ricchezza, tassata all'estero, non sia stata dichiarata, ancorché il contribuente abbia provveduto alla presentazione della dichiarazione”, “dal che deve evincersi che l'intento del Legislatore, ai fini della detraibilità delle imposte versate all'estero, è proprio che a quel reddito debba ris alirsi dalla dichiarazione ( ..)”;
“non rileva dunque se il contribuente sia o meno obbligato alla presentazionedella dichiarazione, ma tale presentazione è condizione per la fruizione della detrazione”; conclude, pertanto, il menzionato precedente che il contribuente “«deve»dichiarare il reddito percepito all'estero e se pur non fosse obbligato alla dichiarazione (come nel caso del contribuente percettore di soli redditi da lavoro dipendente), nel momento in cui l'imposta versata è definitiva, è comunque tenuto alla sua presentazione quale condizione per la fruizione della detrazione”; ciò perché “il comma 8 cit. (..) non crea un obbligo, in contrasto con la diversa previsione contenuta nell'art. 1, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 in merito alle ipotesi di esonero dalla dichiarazione, ma impone una condizione”; fuorviante, inoltre, appare il riferimento – contenuto nella motivazione della sentenza impugnata – alla convenzione tra Repubblica del Congo e Italia (firmata a Brazzaville il 15.10.2003 e ratificata in Italia con la l. n. 288/2005), entrata in vigore solo dal 26.06.2014 e quindi non applicabile alla fattispecie in esame (concernente l’anno d’imposta 2009); il ricorso va, dunque, accolto, e la controversia decisa nel merito, con conseguente rigetto dell’originario ricorso del contribuente, compensazione delle spese del processo di merito (anche tenuto conto dell’epoca dello specifico precedente di legittimità in questa sede richiamato) e condanna del controricorrente al pagamentodelle spese processuali (che si liquidano in dispositivo) in favore dell’amministrazione ricorrente;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito;condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente processo di legittimità, che liquida in € 3.500,00