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Ordinanza — n. 23190/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court rules foreign income declaration is mandatory for tax credit regardless of filing obligation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23190/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the taxpayer's claim for a foreign tax credit, ruling that presenting a tax return is a mandatory condition for the deduction. Although the taxpayer argued his sole income from employment exempted him from filing, the court held that the specific tax provision imposes a strict requirement to declare foreign earnings. Consequently, the administrative agency's appeal was accepted, and the taxpayer's original request for reimbursement was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 165, comma 8, D.P.R. n. 917/1986; The presentation of a tax return declaring foreign income is a mandatory condition for the deduction of taxes paid abroad, regardless of whether the taxpayer is legally obligated to file a return.

Parole chiave

Generato dall'IA
foreign tax credit tax return obligation income declaration tax deduction condition Italian tax law tax administration fiscal liability reddito da attività lucrativa dipendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 165, comma 8, D.P.R. n. 917/1986
Art. 1, comma 4, lett. c), D.P.R. n. 600 del 1973
(..) non crea un obbligo, in contrasto con la diversa previsione contenuta nell'art. 1, comma 4, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 20/07/2021, n. 20666
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21518-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro GUIDO UGLIONI, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall’Avv. ANDREA VIANELLO; elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente – avverso la sentenza n. 258/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELPIEMONTE, depositata il 17/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere Dott.

LUIGI LA BATTAGLIA. Rilevato che:nel 2012 Guido Uglioni presentava istanza di rimborso delle ritenute operate da ENI s.p.a. , in qualità di sostituto d’imposta, sui compensi corrisposti in suo favore per prestazioni di lavoro dipendente svolte nel 2009 nella Repubblica del Congo; avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Novara, che lo accoglieva, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 165, commi 6 e 7 TUIR; la sentenza di primo grado fu impugnata dall’Agenzia delle Entrate, la quale dedusse che la detrazione non poteva spettare, in mancanza di presentazione della dichiarazione dei redditi; la CTR delPiemonte ha confermato la pronuncia di primo grado, osservando comel’Uglioni fosse esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto “non aveva altri redditi imponibili oltre quelli da lavoro dipendente indicati nel CUD”; avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo;

Guido Uglioni ha depositato controricorso; considerato che: con l’unico motivo di ricorso , la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’artt. 165, comma 8, d.p.r. n. 917/1986, “il cui testo non lascia spazio a dubbi interpretativi: il contribuente per poter usufruire del credito per le imposte pagate a titolo definitivo all’estero ha l’onere di presentare la dichiarazione dei redditi e di indicarvi i redditi prodotti all’estero” (pag. 4 del ricorso per cassazione); ilmotivo è fondato; la tesi del controricorrente è che, essendo quello in questione ilsuo unico reddito, le risultanze d el CUD inviato dal datore di lavoro valevano senz’altro a surrogare il contenuto di un’eventuale dichiarazione dei redditi la quale, nel casospecifico , s arebbe stata del tutto inutile;la lettera dell’art. 165, comma 8, citato non sembra, peraltro, superabile, rivestendo la dichiarazione dei redditi, nella fattispecie in esame, il precipuo scopo di porre in evidenza l’importo oggetto del credito di imposta; ha affermato, al riguardo, Cass., 20/07/2021, n. 20666, che “dal tenore della seconda ipotesi contenuta nel comma - l'omessa indicazione di quel reddito nella dichiarazione presentata -ciò che viene valorizzato è che quella ricchezza, tassata all'estero, non sia stata dichiarata, ancorché il contribuente abbia provveduto alla presentazione della dichiarazione”, “dal che deve evincersi che l'intento del Legislatore, ai fini della detraibilità delle imposte versate all'estero, è proprio che a quel reddito debba risalirsi dalla dichiarazione (..)”;

“non rileva dunque se il contribuente sia o meno obbligato alla presentazione della dichiarazione, ma tale presentazione è condizione per la fruizione della detrazione”; conclude, pertanto, il menzionato precedente che il contribuente “«deve» dichiarare il reddito percepito all'estero e se pur non fosse obbligato alla dichiarazione (come nel caso del contribuente percettore di soli redditi da lavoro dipendente), nel momento in cui l'imposta versata è definitiva, è comunque tenuto alla sua presentazione quale condizione per la fruizione della detrazione”; ciò perché “il comma 8 cit. (..) non crea un obbligo, in contrasto con la diversa previsione contenuta nell'art. 1, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 in merito alle ipotesi di esonero dalla dichiarazione, ma impone una condizione”; fuorviante, inoltre, appare il riferimento – contenuto nella motivazione della sentenza impugnata – alla convenzione tra Repubblica del Congo e Italia (firmata a Bra zzaville il 15.10.2003 e ratificata in Italia con la l. n. 288/2005), entrata in vigore solo dal 26.06.2014 e quindi non applicabile alla fattispecie in esame (concernente l’anno d’imposta 2009); il ricorso va, dunque, accolto, e la controversia decisa nel merito, con conseguente rigetto dell’originario ricorso del contribuente , compensazione delle spese del processo di merito (anche tenuto conto dell’epoca dello specifico precedente di legittimità in questa sede richiamato) e condanna del controricorrente al pagamento delle spese processuali (che si liquidano in dispositivo) in favore dell’amministrazione ricorrente;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito; condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente processo di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre