Italian Supreme Court dismisses revocation appeal claiming factual error regarding a judge's family ties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the revocation appeal filed by Credsec spa inadmissible. The appellant argued that the Court had based its decision on a false factual assertion regarding the familial relationship between a company administrator and a lawyer, which allegedly constituted a material error under Article 395 of the Civil Procedure Code. The Court rejected this claim, ruling that the alleged fact was merely an element of the lower tribunal's reasoning rather than a decisive factual error, and thus failed to meet the strict criteria for revocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, n. 4, cod. proc. civ.; Art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: A revocation appeal based on a material factual error is inadmissible if the alleged fact was not a decisive element of the judgment or if the error does not constitute a clear contradiction between the judgment and the case records.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15932/2022 R.G. proposto da Credsec spa, anche quale incorporante della Immobiliare Credit Securitization srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Eugenio Della Valle e Giuseppe Marini con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: revocazione ordinanza Corte di Cassazione per la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 40146/2021, depositata il 15 dicembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con l'ordinanza impugnata la Corte di Cassazione, accolto l'ottavo motivo e rigettati tutti gli altri motivi del ricorso proposto da Credsec spa avverso la sentenza n. 4011/35/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio, che ne aveva parzialmente accolto l'appello avverso la sentenza n. 4641/16/2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla medesima CTR. Nella parte che qui rileva, la Corte rigettava i motivi primo (proposto da Credsec spa) e nono (proposto da Immobiliare Credit Securitization srl) di detto ricorso -con i quali si denunciava la violazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), dPR 600/1973, 54, secondo comma, dPR 633/1972, 25, d.lgs. 446/1997, 2696, 2729, primo comma, cod. civ., oltre che i principi in materia di frodi IVA, poiché la CTR aveva affermato la compartecipazione delle società ricorrenti ad una complessa frode fiscale orchestrata dall'avv.
Lombardi Stronati e basata, tra l'altro, sulla natura fittizia della Sviluppo Aree Urbane srl-, rilevandosi che il giudizio meritale in fatto del giudice tributario di appello appariva immune da censura, in quanto rispettoso delle disposizioni legislative evocate. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione la Credsec spa deducendo un motivo unico. Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle entrate. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte ha basato l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha rigettato i motivi primo e nono del suo ricorso per cassazione della citata decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio, sulla base della affermazione della circostanza che Guido Carenza, legale rappresentante/amministratore unico delle società coinvolte nella frode fiscale oggetto di quel giudizio, era legato da rapporti di parentela con l'avv.
Lombardi Stronati. Sostiene la ricorrente trattarsi di un "errore revocatorio", in quanto tale circostanza, affermata quale «fulcro della decisione», non è affatto vera. La censura è inammissibile. Risulta invero evidente dalla lettura dell'ordinanza impugnata che, diversamente da quanto deduce la ricorrente, la circostanza in esame non è stata affermata dalla Corte, che d'altro canto, trattandosi di un elemento meramente fattuale della lite, non si vede come avrebbe potuto farlo, quanto piuttosto che la Corte stessa la riferisce ad un accertamento di fatto del giudice tributario di appello, che appunto perciò non è stato oggetto di alcun sindacato diretto (né poteva esserlo).
Piuttosto nella decisione impugnata si è sviluppato un ragionamento, meramente in diritto, in relazione alle disposizioni legislative evocate con detti mezzi e quindi secondo il paradigma censorio utilizzato dalla ricorrente per cassazione. Semmai detta circostanza avrebbe dunque dovuto formare oggetto di ricorso per revocazione della sentenza della CTR laziale impugnata per cassazione. Ed in ogni caso la medesima è del tutto priva di "decisività", posto che, all'interno della motivazione dell'ordinanza impugnata, nel riportare il percorso argomentativo del giudice tributario di appello, viene indicata dalla Corte quale «ulteriore elemento» valutativo, nel ragionamento presuntivo di tale giudice, che è stato giuridicamente validato dalla Corte stessa.
In sostanza va ribadito che «L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve:
a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si siapronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa» (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021, Rv. 661483 -01). In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.260 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q