Cassation appeal dismissed as proceedings extinguished by parties' mutual agreement to abandon the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the parties mutually agreed to abandon the litigation. Although the lower courts had rejected the taxpayers' claims regarding tax assessments and profit distribution presumptions, the parties later signed a contradictory record renouncing the case. The court ruled that this mutual abandonment satisfied the statutory requirements for extinguishing the proceedings under the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306 c.p.c.; Art. 390, 391 c.p.c.: The proceedings are extinguished when parties mutually agree to abandon the dispute, thereby ceasing the subject matter of the contention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14341/2016 R.G. proposto da : BASSANI CELESTE NATALE, BIFFI FAUSTO, BRIOSCHI GIORGIO ARTURO, TECNOGRAF SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, viale Carso n. 14, presso lo studio dell’avvocato CARICATERRA NICOLA (CRCNCL55T06L192Y) rappresentati e difesi dall'avvocato PERONACE ASA (PRNSAA70D17H501R); -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- avverso la sentenza d ella Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.5332/2015, depositata i l 09/12/2015 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. Rilevato che: la Tecnograf s.r.l. ricorreva contro l’avviso di accertamento n. T9D032B07310/2011, con il quale l’Amministrazione finanziaria, in relazione all’anno 2006, le aveva contestato un maggior reddito ai fini Ires per effetto dell’indeducibilità di costi per operazioni asseritamente inesistenti; con distinti ricorsi, i soci della Tecnograf si opponevano agli avvisi di accertamento, a loro volta ricevuti per la contestazione di un maggior reddito imponibile non dichiarato, in ragione della presunzione di distribuzione degli utili, correlata alla ristrettezza della base sociale di riferimento; la CTP di Milano rigettò i ricorsi, con decisione successivamente appellata dalla società e dai soci; la CTR della Lombardia, dopo aver riunito i ricorsi, li rigettò, ritenendo, da un lato, che la società non avesse adeguatamente dimostrato l’effettività delle operazioni contestate, e dall’altro che i soci non avessero fornito la prova contraria, volta al superamento della presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta compagine sociale;
Tecnograf s.r.l. (in liquidazione), G.A. Brioschi, C.N. Bassani e F. Biffi hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; ha depositato controricorso l’Agenzia delle Entrate; considerato che: i ricorrenti hanno depositato istanza di estinzione del giudizio, nella quale– premesso che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci sono stati annullati in autotutela, mentre la società ha aderito alla definizione agevolata ex d.l. n. 193/2016 - hanno dichiarato di rinunciare gli atti dello stesso ai sensi dell’art. 306 c.p.c.
“per cessata materia del contendere”; alla suddetta istanza è allegato un “verbale di contraddittorio” del 21/06/2018, sottoscritto da entrambe le parti, nel quale si dà atto che “le parti [ricorrenti, n.d.r.] per il tramite del difensore si impegnano sin d’ora a rinunciare al giudizio incardinato presso la Suprema Corte RG 014341/2016 con richiesta di compensazione delle spese”; ricorrono, pertanto, i requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Spese a ca