Italian court dismisses VAT refund appeal, ruling late documentation submission does not bar claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed Kennametal Europe GmbH's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of a VAT refund claim. The company argued that the tax authority's refusal based on late documentation violated EU neutrality principles and domestic tax laws. The court rejected this, holding that the taxpayer bears the burden of proving the existence of the credit and that the tax authority's negative assessment within the refund procedure is legally valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 57 DPR 633/1972; Art. 2697 c.c.: The taxpayer invoking a tax credit must prove its existence; a negative administrative assessment within the refund procedure is valid if the credit is not substantiated by the taxpayer.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26693/2021 R.G. proposto da Kennametal Europe Gmbh, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Ceriana e Raffaele Sgambato,con domicilio eletto in Roma, via Aurora n. 43 presso lo studio dell'avv. Sgambato; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.1064/19/2021, depositata il 18 marzo 2021 .
Oggetto: IVA -rimborso Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da Kennametal Europe Gmbh avverso la sentenza n. 3959/22/2019 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso IVA 2010. La CTR osservava in particolare che, come contestato dall'agenzia fiscale, la pretesa restitutoria della società contribuente era infondata sia perché la correlativa dichiarazione IVA era stata presentata tardivamente sia, comunque, perché la documentazione prodotta dalla contribuente medesima, anche in sede giudiziale, non comprovava l'effettiva sussistenza del credito azionato.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.-la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 57, dPR 633/1972, 112, cod. proc. civ., 97, secondo comma, Cost., poiché la Commissione tributaria regionale, violando il principio unionale di neutralità dell'imposta, come sancito consolidatamente dalla Corte di giustizia UE, e comunque pronunciando ultrapetita, ha affermato la non spettanza del chiesto rimborso sulla base della mancata/tardiva consegna della documentazione richiesta dall'agenzia fiscale in forza dell'evocata disposizione del dPR 633/1972, non prevedendo la stessa detta conseguenza, ma soltanto il prolungamento del termine decadenziale per emettere l'avviso di accertamento.
Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 2, dPR 322/1998, 5, d.lgs. 471/1997, 2, d.lgs. 472/1997, poiché la CTR ha negato la fondatezza della sua pretesa creditoria in considerazione della tardività della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 19, 30, 38 bis, dPR 633/1972, poiché la CTR ha affermato la sussistenza di cause fondative del diniego di rimborso dell'IVA (tardività della dichiarazione/mancata prova del credito) non previste dalla correlativa disciplina data dalle disposizioni del dPR 633/1972 evocate.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili ed infondate. Come rilevato in parte narrativa, il giudice tributario di appello ha basato la sentenza impugnata su due -palesemente distinte ed autonome-rationes decidendi ossia: -la tardività della dichiarazione annuale IVA; -la mancata prova dell'effettiva, peraltro contestata, sussistenza del credito IVA chiesto a rimborso. Con il terzo motivo la ricorrente afferma, tra l'altro, che la seconda ratio decidendi è in contrasto con la disciplina del rimborso di tale imposta data dagli artt. 30 e 38 bis, dPR 633/1972, non essendo il presupposto ostativo sancito dalla CTR lombarda previsto da tali disposizioni legislative.
Sostiene in particolare la società contribuente che l' "accertamento negativo" del suo credito non poteva avvenire all'interno del procedimento amministrativo di rimborso (e quindi in questa sede giudiziale), ma esclusivamente mediante l'ordinario procedimento di accertamento coattivo del tributo. Tali affermazioni sono giuridicamente del tutto errate. E' infatti consolidato orientamento di questa Corte che «Incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo» (Sez. 5- , Ordinanza n. 27580 del 30/10/2018, Rv. 651072 - 01 ; conf.
Sez. 5, Sentenza n. 18427 del 26/10/2012, Rv. 624308 -01). Il giudice tributario di appello ha fatto piana e corretta applicazione di tale principio di diritto, che del resto ha un fondamento logico auto-evidente, posto che le disposizioni del dPR 633/1972 evocate dalla ricorrente presuppongono necessariamente che il credito IVA chiesto a rimborso sia effettivamente sussistente e che tale fatto, costitutivo della pretesa creditoria, sia comprovato dal contribuente, secondo il principio generale di cui all'art. 2697, primo comma, cod. civ. Sul punto (mancato assolvimento di detto onere) vi è accertamento di fatto -non sindacabile- del giudice tributario di appello, essendo il riferimento ad ulteriori, parallele, attività accertative dell'agenzia fiscale del tutto inessenziale ai fini della pronuncia.
L'infondatezza del terzo motivo del ricorso implica l' inammissibilità dei primi due motivi, secondo il consolidato principio di diritto che «Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa» (Cass., n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882 – 01; conforme, da ultimo, Cass., n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023 -01).
In conclusione il ricorso varigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 14.000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribu