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Ordinanza Interlocutoria — n. 23073/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands tax dispute to new hearing due to broader case resolution prospects.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23073/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing because the parties jointly requested it. ILVA s.p.a. had challenged a tax penalty for unpaid energy excise duties, while the Customs Agency opposed the appeal. The court granted the request to postpone proceedings pending the integral resolution of the wider dispute between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; When parties jointly request a remand due to concrete prospects of resolving the broader dispute, the court may grant the request to postpone proceedings.

Parole chiave

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tax dispute remand energy excise duties joint party request broader dispute resolution new hearing assignment administrative tax appeal procedural postponement imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 2 marzo 2023 , tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13920/2018R.G. proposto da ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria , in persona dei commissari straordinari, elettivamente domiciliata in Roma, largo Girolamo Belloni n. 4 , p resso lo studio dell’avv. Nicola Polisini , rappresentata e difesa dall’avv. Eliana Rizzi giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Taranto n. 317 8 / 28 / 1 7 , depositata il 03/11/2017. Oggetto: Tributi -Accise su prodotti energetici -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno Vista la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 2 marzo 2023 , tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 3178/28/17 del 03 / 11 /201 7 la C ommissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CT R ) ha accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ( di seguito ADM ) nei confronti del la sentenza n. 684 / 01 /1 6 della Commissione tributaria provinciale di Taranto (di seguito CTP) , che aveva accolto il ricorso di ILVA s.p.a. ( oggi in amministrazione straordinaria, di seguitoILVA) avverso un atto di costituzione in mora per mancato versamento di accise su prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica concernente il periodo 2008-2011;

2. avverso la sentenza della CTR ILVA proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi; 3.ADM resisteva con controricorso . CONSIDERATO CHE 1. con istanza congiunta depositata in data 08/03/2023, le parti hanno chiesto un rinvio della trattazione della presente controversia in ragione della esistenza di concrete prospettive di integrale definizione del contenzioso più ampio tra le stesse esistente;

2. la causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno

P.Q.M.

La Corterinvia la causa a nuovo ruolo. Così