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Ordinanza — n. 23063/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and allows tax debt extinguishment via simplified definition under D.L. 193/2016.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23063/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the taxpayer's appeal against a tax collection order but allowed the request for process extinction based on a subsequent simplified definition of pending debts. The taxpayer argued that paying the owed amounts extinguished the dispute, while the opposing parties initially contested the notification validity before accepting the payment evidence. The court ruled that the submitted documentation proved total debt extinction, thereby terminating the litigation and waiving further procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. n. 193 del 2016; The court declares the extinction of the process upon proof that the taxpayer has extinguished all public debt through the simplified definition procedure, thereby terminating the litigation.

Parole chiave

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simplified definition pending debts extinction of process tax debt extinguishment D.L. 193/2016 cessazione materia contendere notificazione viziata procedura di ricupero d'imposta notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 convertito in l. n. 225 del 2016
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"doppio contributo unificato" dicui al l'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13964 /2015 R.G. proposto da C.M.I.S.COSTRUZIONI E MONTAGGI INDUSTRI ALI SIRACUSA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Siciliano, elettivamente domiciliata presso il suo studioin Roma, via Antonio Gramsci n.14; –ricorrente – contro Oggetto:definizione agevolataex d.l.193/2016 RISCOSSIONESICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.), in persona dellegale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Valerio Scelfo,con domicilio eletto PEC: valerioscelfo@pec.ordineavvocatica- tania.it;

–controricorrente – nonché AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sici- lia, sez. staccata di Siracusa, n.1444 /16/2014 depositata il 28 aprile 2014,non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2023 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez.staccata di Siracusa, veniva accolto l’appello proposto da RISCOS- SIONESICILIA s.p.a. (già SERIT SICILIA s.p.a.), agente della riscos- sione per la provincia di Siracusa avverso la sentenza n.7/4/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con la qualeera stato accolto il ricorso presentato dalla società C.M.I.S. Co- struzioniMontaggi Industriali Siracusa S.r.l. contro la cart ella di paga- mentoemessa per IRAP 2004. 2.Nel dettaglio, la suddetta cartella era stata emessa da Serit Sicilia s.p.a. (oggi Riscossione Sicilia s.p.a.) con la seguente motivazione:

«iscrizione a ruolo a seguito di accertamento RJVO30100045/2007 anno2004 n otificato il 10.5.2007, non impugnato » . La CTP accoglieva ilricorso sul presupposto dell’assenza di prova della rituale notifica del prodromico avviso di accertamento. L’agente della riscossione impu- gnavala sentenza notificando l’appello anche all’Agenzi a delle Entrate, nonconvenuta nel giudizio di primo grado, la quale si costituiva nel processo. Il giudice d’appello accoglieva l’impugnazione ritenendo, a differenzadel giudice di prime cure, che l’Agenzia delle Entrate avesse fornitoritualmente la pro va della notifica dell’avviso di accertamento. 3.La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con ricorso affidatoa quattro motivi, che illustra con memoria, cui replicano Ri- scossioneSicilia s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate con due distinti contro- ricorsi.

4. Con istanza depositata successivamente all ’ adunanza camerale e datata10.10.2022 la contribuente ha dichiarato - con nota di deposito non notificata alla controparte - di aver adito la definizione agevolata deicarichi pendenti ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 e di aver versato gliimporti dovuti, ai fini della declaratoria di cessazione della materia delcontendere; 5.La Corte ha ritenuto opportuno provocare il contrad dittorio sul fatto sopravvenutoalla celebrazione dell ’ adunanzacamerale al fine di veri- ficarel ’ esattezzadei dati relativi all ’ allegatadefinizione agevolata.

Sia l ’ Agenziache la contribuente hanno depositato memoria ex art.380 bis 1cod. proc. civ. Consideratoche: 6.Con istanza depositata successivamente all’adunanza camerale che precedee al trattenimento della causa in decisione, il contribuente ha formulatoistanza per la declaratoria di estinzione del processo per ces- sazionedella materia del contendere ai sensi dell’ art.6 del d.l. 193 del 2016 convertito in l. n.225 del 2016, con documentazione a corredo , offrendocopia della domanda inoltrata presso l’Agenzia e relativa at- testazionedi deposito e di pagamento di importi.

L’Agenzia ha deposito memoria riferendo di non avere elementi da aggiungere a quanto di- chiaratodal contribuente e non ha contestato la documentazione da questi prodotta e, del resto, l’agente della riscossione non ha preso posizionesulla questione nonostante il tempestivo av viso, con ciò di- mostrandoa sua volta di non avere ragioni di contestazione.

7. Sulla base degli elementi che precedono, il Collegio ritiene che la documentazioneprodotta dal ricorrente attest i che egli ha estinto ogni suodebito erariale. All ’ estinzionedel processo per cessazione della ma- teriadel contendere segue la compensazione delle spese di lite . 7.1.Non sussistono inoltre i presupposti per il versamento, neppure da partedella ricorrente principale, del c.d. "doppio contributo unificato" dicui al l'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5