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Ordinanza — n. 23057/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and orders process extinction due to cessation of subject matter under simplified definition law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23057/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision, noting the taxpayer subsequently filed for process extinction under the simplified definition procedure. The taxpayer proved full payment of all tax debts for the relevant years, and the tax agency confirmed the cessation of the disputed subject matter. Consequently, the court ordered the extinction of the proceedings and the offset of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 193/2016; Art. 360 bis c.p.c.: The court extinguishes proceedings when the subject matter ceases to exist due to full payment of debts under the simplified definition procedure, provided the opposing party confirms the cessation.

Parole chiave

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cessazione materia contendere definizione agevolata estinzione processo debiti erariali compensazione spese lite Agenzia delle Entrate contributo unificato procedura fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 193/2016
Art. 360 bis 1 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002
"doppio contributo unificato" dicui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28311/2018
Cass. n. 31732/2018
Cass. n. 8184/2020
Cass. n. 39284/2021
Cass. n. 2724/2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13058 /2015 R.G. proposto da FAVINI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’Avv. Steno Dondè e dall’Avv. Giovanni Stella, elettivamente domi ciliato presso lo studio dell’Avv.Federica Rosati in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 69; –ricorrente – contro Oggetto: definizioneagevolata exd.l.193/2016 AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardia,n.5901/2/2014 depositata il 13 novembre 2014, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2023 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissio ne Tributaria Regionale della Lombar- dia,veniva parzialmente accolto l’appello principale proposto da Favini Giuseppeavverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi n.144/2/2013 la quale, a sua volta, aveva riunito e parzial- mente acco lto i ricorsi del contribuente avente ad oggetto due avvisi di accertamento ex art.38 comma 4 del d.P.R. n.600 del 1973 per II.DD.(IRPEG e IRAP) e IVA 2007 e 2008. 2.Venivano così confermati gli impianti delle riprese basate sugli ac- certamentisintetici re lativi ad attività di impresa di parrucchiere svolta dalcontribuente, traenti origine da circostanze di fatto pacifiche, e il redditoimponibile veniva rideterminato in Euro 43.520,00 per il 2007 ein Euro 36.891,00 per il 2008. 3.Avverso la decisione il c ontribuente propone ricorso, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il ricor- renteha depositato inoltre memoria rendendo noto di aver intrapreso ladefinizione agevolata ex art.6 comma 2 d.l. n.193/2016 e chiedendo ladeclaratoria di estinzione del processo. La Corte ha disposto il con- traddittoriosu tale fatto sopravvenuto. Il contribuente ha quindi depo- sitatoulteriore memoria ex art.360 bis 1 cod. proc. civ. e l’Agenzia ha daultimo depositato a sua volta istanza di estinzione del giudizio. Consideratoche: 4.Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, il con- tribuenteha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del pro- cessoper cessazione della materia del contendere ai sensi dell’ art.6 del d.l.193 del 2016 convertito in l. n.225 del 2016, con documentazione a corredo , offrendo copia della domanda inoltrata presso l’Agenzia e relativaattestazione di deposito e di pagamento di importi.

5. La presente controversia, in cui è parte l’ Agenzia delle Entrate, è definibileai fini della previsione normativa da ultimo citata, previo pa- gamentodi quanto dovuto, e va osservato che l’Agenzia ha preso po- sizionesul fatto sopravvenuto con nota di deposito del 9.5.2023 con- fermando,sia pure tardi vamente, l’intervenuta cessazione della mate- riadl contendere. 6.In ogni caso, la documentazione prodotta dal ricorrente attesta che egliha estinto ogni suo debito erariale, avendo prodotto le quietanze rilasciatadall ’ Agenziain corrispondenza dell’adem pimento al piano di definizioneagevolata con riferimento ai tributi dell ’ anno2007 e 2008 chesono quelli oggetto dei provvedimenti impositivi alla base del pre- senteprocesso.

I l pagamento estintivo è poi desumibile dagli estratti diruolo del 18.6.2021 e messi dall ’ Agenziadell ’ Entratee prodotti come allegato E) alla memoria ex art.360 bis 1 cod. proc. civ. datata 28.4.2023, con riferimento agli avvisi di accertamento del 2012 og- gettodella presente controversia ed è riscontrato dalla comunicazione di Agenzia Entrate Riscossioni datata 18.6. 2021 pure prodotta come allegatoF) in uno con la memoria illustrativa, nella quale è contenuta unadichiarazione di assenza di debiti iscritti a ruolo in capo al Favini. 7.All’estinzione del processo per cessazione della materia del conten- deresegue la compensazione delle spese di lite , connaturata alla pro- ceduradi definizione agevolata (v.

Cass. n. 28311 del 07/11/2018 ). 7.1.Non sussistono inoltre i presupposti per il versamento, neppure da partedella ricorrente principale, del c.d. "doppio contributo unificato" dicui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284 ; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 2724