Cassation court declares tax dispute extinguished due to taxpayer's adoption of simplified settlement procedure under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished after the taxpayer formally adopted the simplified settlement procedure. The appellant had previously lost at the regional level, but the tax authority subsequently issued a relief measure following the taxpayer's voluntary participation in the new streamlined process. Consequently, the court ruled that the legal dispute ceased to exist, terminating the proceedings and assigning procedural costs to the party that advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: The adoption of the simplified settlement procedure by the taxpayer extinguishes the ongoing tax litigation, thereby removing the legal basis for the payment of the double unified contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10275 /201 5 R.G. proposto da PORTO TURISTICO OGNINA S.R.L., in persona del legale rappresen- tantep.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Taranto Vincenzo e dall’Avv. Massimo Corrado Ingarao, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC ; –ricorrente – contro Oggetto:definizione agevolataex d.l. n. 119/2018- provvedi- mentodi sgravio AGENZIADELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
–controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sici- lia,sez. staccata di Catania, n.656 /34/2014 depositata il 26 febbraio 2014,e non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2023 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez.staccata di Catania, veniva rigettato l’appello principale proposto dallasocietà Porto Turistico di Ognina S.r.l. e accolto l’appello inciden- taledell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n.620/8/2010 la quale, a sua volta, avevaparzialmente accolto il ricorso della contribuente avente ad og- gettol’avviso di accertamento per II.DD. (IRPEG e IRAP) e IVA 2001 permaggiori ricavi a ccertati. 2.La CTP riteneva tra l’altro legittimo il diniego opposto dall’Agenzia alladefinizione della questione ex art.15 legge n.289 del 2002, deci- sioneconfermata dal giudice d’appello il quale riteneva anche che la rideterminazionedei maggiori ricavi operata dal giudice di primo grado nontrovasse riscontro nella documentazione versata in giudizio. 3.Avverso la decisione la contribuente propone ricorso, affidato a tre motivi,cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
La contri- buenteha dep ositato memoria rendendo noto di aver intrapreso la de- finizione agevolata e chiedendo la declaratoria di estinzione del pro- cesso.La Corte ha disposto l’interlocuzione con la controricorrente e, daultimo, parte ricorrente ha depositato comparsa di costitu zione di nuovodifensore e prodotto in uno con la memoria 380 bis 1 cod. proc. civ.il provvedimento di sgravio adottato dall’Agenzia a seguito dell’in- trapresadefinizione agevolata. Consideratoche: 4.La Corte dà atto della documentazione depositata dall a parte contri- buenteai fini della definizione agevolata delle controversie ex art.6 d.l. 23ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2018, n. 136, allegando il versamento della somma dovuta perla prima rata, e ha depos itato memoria confermando l’intervenuto perfezionamentodella procedura di definizione con adozione da parte dell’Amministrazionefinanziaria in data 8.2.2023 del provvedimento di sgravioa seguito della procedura intrapresa ex art.6 cit. (cfr. all.1 alla memoriaex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. datata 27.4.2023) . 5.Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 il processo si è estinto e, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del pr ocesso estinto restano acarico della parte che le ha anticipate.
6. Stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del contenderea seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il ver samento, da parte della ricorrente, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez. 5, 10 dicembre 2 021, n. 39284; Cass.,