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Ordinanza — n. 22998/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses inheritance tax appeal after taxpayers pay simplified settlement debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22998/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the inheritance tax appeal extinguished following the taxpayers' formal renunciation and payment of the simplified settlement debt. The Duva family had previously sought a streamlined resolution under specific legislation, which resulted in a calculated debt of €50,825.00 paid in installments, leading the tax authority to accept the terms. Consequently, the court ruled that the litigation matter ceased to exist due to this completed payment and the subsequent withdrawal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 225/2016; Art. 391 c.p.c.: When a taxpayer opts for a simplified settlement and fulfills the payment obligations, the judicial dispute is extinguished by cessation of the subject matter, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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simplified settlement inheritance tax extinguishment of suit cessation of matter payment of debt renunciation of appeal judicial costs compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 225/2016
successivamente i ricorrenti, con atto pervenuto in cancelleria nel settembre 2019, premesso di essersi avvalsi della definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l.
Art. 391 c.p.c.
nulla avendo opposto l’ Ufficio, il presente giudizio va, dunque, dichiarato estinto, ex art. 391 cod.
Art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115/2002
la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ
nulla avendo opposto l’ Ufficio, il presente giudizio va, dunque, dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., stante la rinuncia, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24948/2015 R.G. proposto da : DUVA FRANCESCO, DUVA ISABELLA, DUVA PIETRO, DUVA FLORIANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 59, presso lo studio dell’avvocato DI RICO LINDA MARIA (DRCLND67T62C352Z) rappresentati e difesi dall'avvocato BORSIERI ALBERTO (BRSLRT46S13D142K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TRIESTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE -intimati- RILEVATO CHE 1.

Francesco Duva, Isabella Duva, Pietro Duva e Floriano Duva hanno impugnato innanzi a questa Corte, sulla base di sei motivi, la sentenza n. 129/09/2015, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia in data 30/03/2015 e non notificata, sentenza in forza della quale era stata confermata la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento e liquidazione in materia di imposta di successione anno 1988;

2. l’ Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

2. successivamente i ricorrenti, con atto pervenuto in cancelleria nel settembre 2019, premesso di essersi avvalsi della definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. 225 del 2016 e di aver completato il pagamento delle rate previste da tale definizione, hanno rinunciato al ricorso per cassazione de quo ed hanno fatto contestuale istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese di lite; CONSIDERATO CHE 1. dagli atti allegati all'atto di rinuncia al ricorso risulta che in data 23 marzo 2017 Francesco Duva, Isabella Duva, Pietro Duva e Floriano Duva hanno chiesto la definizione agevolata della lite exart. 6 del d.l. 225 del 2016 e che, con comunicazione del 30 aprile 2015, Equitalia Servizi di Riscossione ha accolto la domanda calcolando il debito residuo per la definizione agevolata in complessivi euro 50.825,00 da pagare, in base alla soluzione prescelta, in cinque rate.

I ricorrenti, facendo seguito all'impegno assunto in sede di definizione agevolata, hanno, quindi, presentato a questa Corte, istanza di cessazione della materia del contendere contestualmente alla rinuncia al giudizio;

2. nulla avendo opposto l’ Ufficio, il presente giudizio va, dunque, dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., stante la rinuncia, ai sensi dell'art. 6, d.l. 22/10/2016 n. 193, conv. con mod. in l. 01/12/2016 n. 225, dei debitori, con declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell’ allegato ed incontestato pagamento delle somme dovute;

3. in considerazione della natura della pronunzia si può disporre la compensazione delle spese giudiziali;

4. la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);

P.Q.M.

la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sez