Cassation court remands case to verify application of simplified tax dispute resolution law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the case to be remitted to a new docket to verify the application of the simplified tax dispute resolution procedure. The private parties argued for expedited resolution under the new law, while the opposing entities contended the case should proceed normally. The court decided to suspend the proceedings pending the local authority's formal adoption of the simplified procedure rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, commi 186-205: The simplified tax dispute resolution procedure applies only after the local creditor entity formally adopts the necessary regulations and notifies the Ministry of Economy and Finance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30070/2018R.G. proposto da Assoservizi S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Trionfale n. 5637, presso lo studio dell’avvocato Ferdinando D’Amario che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Capone Roberta e Capone Paola, eredi di Bosco Antonia, rappresentate e difese dall’avvocato Gianfranco Porreca (avv.porreca@pcert.postecert.it) e dall’avvocato Giulio Tulimiero (giulio.tulimiero@avvocatiavellinopec.it); e Comune di Avellino, in persona del Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, via della Giuliana n. 74, presso lo studio dell’avvocato Raffaele Porpora, rappresentato e difeso dagli avvocati Berardina Manganiello, Giovanni Santucci de Magistris e Amerigo Bascetta;
–controricorrenti – ICI IMU Accertamento avverso la sentenza n. 5605, depositata in data 11 giugno 2018 , e notificata il 3 agosto 2018, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 giugno 2023,dal Consigliere dott. Liberato Paolitto . Rilevato che: 1. – con sentenza n. 5605, depositata in data 11 giugno 2018, e notificata il 3 agosto 2018, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da Assoservizi S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente Bosco Antoniaper gli anni dal 2009 al 2011; 1.1 -a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nella fattispecie sussisteva il potere di accertamento speso dal concessionario del relativo servizio in quanto, così come accertato dallo stesso giudice amministrativo (TAR Campania, Sez.
I, 6 novembre 2015, n. 2338), andava piuttosto rilevata l’illegittimità della delibera comunale (n. 239 del 4 agosto 2015) che recava annullamento di ufficio delle pregresse delibere (nn. 83, 90 e 187 del 2014)di affidamento del servizio stesso; - ad ogni modo, peraltro, con la delibera di ann ullamento, il Comune di Avellino aveva convalidato gli effetti dell’attività svolta dal concessionario sino al 16 marzo 2015; -in ragione della legittima sussistenza del potere di accertamento, destituita di fondamento rimaneva (anche) l’eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del funzionario comunale responsabile del tributo, ed atteso che l’atto avrebbe dovuto essere sottoscritto, così come avvenuto, (proprio) dal concessionario del servizio (id est dal rel ativo funzionario responsabile); - nel residuo, però, le contestazioni svolte dalla contribuente nel merito della pretesa impositiva risultavano «specifiche e del tutto dimostrate», in quanto «il debito tributario afferente al 2009 all'epoca della spedizionedell'avviso di accertamento in oggetto era già estinto per prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., mentre per le annualità 2010 e 2011 vi è prova in atti di previo annullamento di pedissequo atto impositivo con pronuncia irrevocabile, di guisa che l'avviso presentemente contestato realizza a riguardo una patente violazione del principio del ne bis in idem»; 2.
–Assoservizi S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinquemotivi; -Capone Roberta e Capone Paola, quali eredi di Bosco Antonia, ed il Comune di Avellino, resistono con controricorso. Considerato che: 1. –il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi: 1.1 –il primo motivo, non meglio rubricato, espone la denuncia di violazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva rilevato di ufficio la prescrizione estintiva (ai sensi dell’art.2948 cod. civ.), con ciò pronunciando ultra petita partium, in quanto la relativa questione non era stata esaminata dal giudice di primo grado e controparte non aveva spiegato appello incidentale sul punto, così che l’eccezione di parte (rectedi decadenza) non avrebbe potuto essere esaminata; 1.2 – col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione della l. l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e 171, ed assume che - venendo in considerazione unità immobiliare per la quale la contribuente non aveva presentato la relativa dichiarazione né corrisposto il tributo - il dies a quo della decadenza dal potere di accertamento andava individuato nel giugno 2010 con conseguente tempestività di un avviso di accertamento notificato entro il 31 dicembre 2015; 1.3 –il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.,espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e di violazione degli artt. 39 e 273 cod. proc. civ.; -assume, in sintesi, la ricorrente che: - risultava controversa, tra le parti, l’identificazione della unità immobiliare hinc et indeoggetto di ripresa a tassazione negli avvisi di accertamento (in tesi) oggetto di duplicazione; - il potere di accertamento le era stato conferito a decorrere dal marzo 2014, così che non risultava comprensibile il riferimento di controparte ad avvisi di accertamento emessi per gli (stessi) anni 2010 e 2011; - la pronuncia del giudice del gravame, in punto di rilevata duplicazione della pretesa impositiva, difettava, pertanto, di motivazione - esponendo una motivazione apparente - e, ad ogni modo, «un difetto di analisi della realtà processuale», siccome omessa l’indicazione «dei necessari elementi in fatto posti a fondamento della decisione»; - in un contesto pr ocessuale connotato , peraltro, dalla contemporanea pendenza di distinti giudizi con un medesimo oggetto (gli avvisi di accertamento notificati in relazione alla medesima unità immobiliare ed agli stessi periodi di imposta), il giudice del gravame avrebbe dovuto sospendere il giudizio pregiudicato ovvero procedere alla riunione dei distinti giudizi;1.4 – col quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.112 cod. proc. civ., non avendo il giudice del gravame pronunciato sul motivo di appello che era stato articolato in ordine all’insussistenza dei presupposti di applicabilità dell’esenzione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 7, comma 1, lett. i), per di più in fattispecie connotata dalla immutazione in fatto della destinazione dell’unità immobiliare che, per stessa deduzione di controparte, si era verificata (già) nel 2005 quanto l’Ospedale civile di Avellino aveva trasferito altrovei suoi reparti di Ginecologia ed Ostetricia; 1.5 – col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 7, comma 1, lett. i), sull’assunto che, nella fattispecie, veniva in considerazione un’utilizzazione indiretta della unità immobiliare (concessa in locazione all’Ospedale civile di Avellino), utilizzazione peraltro cessata, come anticipato, sin dal 2005; 2. - in via pregiudiziale, va rilevato che le contribuenti hanno depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi della l. n. 197 del 2022; - detta legge - nel disciplinare la definizione agevolata delle controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio (art. 1, comma 186) -per quel che qui rileva, ha disposto che: - « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.» (art. 1, comma 197);-«Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.
I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15- quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.» (art. 1, comma 205); 3.
–come deducono le parti private controricorrenti, il Comune di Avellino ha adottato ilRegolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'articolo 1, commi 186- 205,della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, così che la trattazione del ricorso va rinviata a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata dalla controversia.
P.Q.M.
La Corte dispone rinviarsi a nuovo ruolo la trattazione