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Ordinanza Interlocutoria — n. 22937/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax tribunal ruling on substitute advertising fee calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22937/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Clear Channel Italia against a tax tribunal decision awarding a substitute advertising fee to the Municipality of Naples. The appellant argued procedural errors regarding the non-contestation principle and substantive errors in calculating the fee based on public space occupation rules. The court rejected these claims, finding no sufficient grounds to overturn the lower tribunal's judgment on the specific facts and legal application.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; The Court of Cassation holds that an appeal fails when the lower tribunal correctly applies the principle of non-contestation and accurately calculates substitute fees based on established statutory limits and proven facts.

Parole chiave

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substitute advertising fee tax tribunal appeal non-contestation principle public space occupation Cassation dismissal tributary autonomy procedural error canone radiotelevisivo

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
l’«error in procedendo per inosservanza del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., non avendo la C.T.R.
Art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.
con la seconda ragione di censura, l’istante ha dedotto, sempre a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. l’«error in iudicando per omessa e/o apparente motivazione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello -apparente motivazione sull’accoglimento del gravame»(cfr.
Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
con il quarto motivo di impugnazione, l’istante ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. l’«error in iudicando: violazione dell’art.
Art. 2909 c.c.
l’«error in iudicando: violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione al giudicato esterno formatosi sulla sentenza C.T.P.
Art. 23 della Costituzione
civ., l’« error in iudicando: violazione della riserva di legge in materia tributaria sancita dall’art. 23 della Costituzione in rapporto all’art.
Art. 52 del D. Lgs. n. 446/97
23 della Costituzione in rapporto all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97; violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/93
446/97; violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/93, riferito esclusivamente all’ICP; violazione dell’art.
Art. 62, comma 2, lett. d e f del D. Lgs. n. 446/97
4838/5/2019 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, assumendo, in linea con la ribadita giurisprudenza della Commissione territoriale, che: -il Comune di Napoli non aveva istituito, in luogo dell'imposta comunale sulla pubblicità (da ora anche ICP), il canone previsto dall'art. 62 d.lgs.
Art. 3 della Legge 27.7.2000 n. 212
7 d.lgs. 31 dicembre 1993, n.
Art. 54 del D. Lgs. n. 446/97
212 e dell’art. 54 del D. Lgs. n. 446/97; violazione dell’art.
Art. 23 del D.L. 83/2012
446/97; violazione dell’art. 23 del D.L. 83/2012 (convertito in Legge 7.8.2012, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27576/2021 del ruolo generale, proposto DA C LEAR C HANNEL I TALIA S. P .A. – già Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A. - (codice fiscale 12710340154), con sede in Roma, al Viale Regina Margherita n. 42, in persona del consigliere delegato munito di specifici poteri di rappresentanza, dott.ssa Eszter Sallai, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti Fulvio Lorigiola (codice fiscale LRG FLV 59A06 G224 W) ed Elena Laverda (codice fiscale LVR LNE 66T46 L157 Z) del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.

Andrea Manzi, in Roma, alla Via Alberico II, n. n.33. - RICORRENTE – CONTRO E LPIS S . R . L . IN LIQUIDAZIONE , con sede in Napoli, alla Via Ugo Palermo n. 6, (codice fiscale 04777011216), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore , dr. Federico Rumolo, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA ’ nomina da considerarsi poste in calce al controricorso, dall'avv. Sandro Micelisopo del Foro di Napoli (codice fiscale MCL SDR 59H11 F839 Y), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Antonio Castiello in Roma, al Viale Bruno Buozzi n.

32. E il C OMUNE DI N APOLI (codice fiscale 80014890638), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Andreottola (codice fiscale NDR NTN 72E22 I163 X) e Barbara Accattatis Chalons d'Oranges (codice fiscale CCT BBR 70L46 F839 X), elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Appennini n.46,presso lo Studio Legale Leone. - CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza n. 3076/7/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 9 aprile 2021, non notificata. U DITA la relazione svolta all’udienza del 23 giugno 2023 dal Consigliere Ugo Candia. LETTE le motivate conclusioni scritte della Sostituta Procuratrice Generale, Luisa De Renzis, depositate il 1° giugno 023, con le quali è stato chiesto di rigettare il ricorso. RILEVATO CHE :

1. la controversia riguarda il canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità relativo all’anno 2014, pari alla somma di 30.919,00 €, richiesta da Elpis S.R.L., nell’interesse del Comune di Napoli, quale concessionaria della riscossione dell’ente territoriale, con riferimento a n. 142 impianti pubblicitari (poster formato 6x3) realizzati dalla contribuente sul suolo comunale;

2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da Elpis S.R.L. in liquidazione avverso la sentenza n. 4838/5/2019 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, assumendo, in linea con la ribadita giurisprudenza della Commissione territoriale, che: -il Comune di Napoli non aveva istituito, in luogo dell'imposta comunale sulla pubblicità (da ora anche ICP), il canone previsto dall'art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (canone installazione mezzi pubblicitari, cd. CIMP), in quanto il regolamento attuativo previsto dall'art. 62 citato non veniva adottato, restando solo un obiettivo programmatico, né esso poteva individuarsi nella deliberazione del consiglio comunale n. 419/1999, che aveva approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari; - il Comune di Napoli aveva continuato ad applicare l'imposta comunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all'art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, aggiornate con la deliberazione del consiglio comunale n. 80/1998, in conformità al disposto di cui all'art. 11, punto 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (aumento del 20%); - all'imposta comunale sulla pubblicità (e quindi, al tributo), veniva aggiunto il canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti, detto cumulo risultando consentito, ai sensi dell'art. 9, comma 7, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, precisando che non si tratta di un tributo (come l'ICP o il CIMP), ma di un canone concessorio, il cuipresupposto applicativo è ravvisabile nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e quindi all'uso generalizzato (cfr.

Cassazione SSUU 21545/2017), canone questo introdotto dal predetto Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che ne aveva determinato le tariffe in base alle zone di insediamento degli impianti, prevedendone l'entrata in vigore in via progressiva negli anni 2000- 2002, nella misura del 30% nel 2000, del 60% nel 2001 e del 100% nel 2002; - l'emolumento, s ia pure impropriamente definito "canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità", non va confuso con il CIMP di cui all'art. 62 d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446, in quanto in esso sono accorpati, con la stessa base di calcolo (ovvero la superficie pubblicitaria), l'imposta comunale sulla pubblicità ex art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 507 (tributo) ed il canone per la locazione dei luoghi pubblici di installazione degli impianti pubblicitari; -non si era, quindi, verificato alcun aumento tariffario del CIMP in misura superiore al 25% rispetto alle tariffe dell'ICP, asseritamente stabilite con ordinanza sindacale del 31 dicembre 2001, poi annullata con sentenza del TAR del 2006, passata in giudicato, precisando che detta ordinanza non aveva determinato le nuove tariffe CIMP, ma si era limitata a convertire in euro le previgenti tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone per la locazione dei luoghi; - le voci e le tariffe del "canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità" erano state rese conoscibili ai contribuenti, in quanto trasfusi in atti amministrativi generali e tariffari oggetto di pubblicazione, sicché la mancata specificazione nell'atto impositivo delle diverse componenti, tributaria e non tributaria, non poteva essere invocata a sostegno dell'illegittimità dell'avviso di accertamento; - la componente tributaria di detto canone, costituita esclusivamente dall'ICP, non aveva subito illegittime maggiorazioni rispetto alle tariffe originarie di cui all'art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, aggiornate con deliberazione del consiglio comunale n.80/1998; -«In definitiva, a parere di questa Commissione, il contribuente muove da un'errata interpretazione della Deliberazione n. 419/1999 emanata ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 507/1993 e dell'Ordinanza Sindacale del 31 dicembre 2001, e non ha fornito la prova né dell'intervenuta eliminazione del tributo originario (ICP) e della sua sostituzione con il nuovo tributo (CIMP) con apposito regolamento attuativo, ai sensi dell'art. 62 Dlgs. 446/1997 né della riconducibilità degli importi asseritamente richiesti in eccedenza alla normativa statale ad illegittimi aumenti della componente tributaria di detto emolumento» (così a pagina n. 5 della sentenza impugnata).

3. con ricorso notificato il 9 novembre 2021 ai suindicati controinteressati, Clear Channell Italia S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata sulla base di sei motivi, successivamente illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

3. Elpis S.R.L. in liquidazione resisteva con controricorso notificato il 20 dicembre 2021, concludendo per il rigetto del ricorso;

4. il Comune di Napoli notificava controricorso in data 14 dicembre 2021, successivamente depositando memoria ex art. 378 cod. proc. civ., chiedendo il rigetto del ricorso; CONSIDERATO CHE :

1. con il primo motivo di ricorso la contribuente ha contestato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’«error in iudicando per omessa motivazione sulla dirimente ordinanza n. 2185/2020 della Corte di Cassazione allegata dalla contribuente» (v. pagina n. 12 del ricorso);

2. con la seconda ragione di censura, l’istante ha dedotto, sempre a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. l’«error in iudicando per omessa e/o apparente motivazione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello -apparente motivazione sull’accoglimento del gravame»(cfr. pagina n. 13 del ricorso);

3. con la terza doglianza la ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. l’«error in procedendo per inosservanza del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., non avendo la C.T.R. posto a fondamento della sentenza elementi di fatto attestati dai documenti agli atti, decisivi e non contestati», nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. l’«error in iudicando per omessa motivazione ed esame di fatti decisivi, costitutivi delle domande ed eccezioni opposte dalla ricorrente appellata, documentalmente provati, che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, ove valutati, avrebbero comportato una pronuncia di accoglimento» (v. pagina n. 14 del ricorso);

4. con il quarto motivo di impugnazione, l’istante ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. l’«error in iudicando: violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione al giudicato esterno formatosi sulla sentenza C.T.P. di Napoli n. 1194/2019 relativa alla stessa contribuente, allo stesso anno di imposta (2014) e ad avvisi di accertamento pressoché identici» (v. pagina n. 19 del ricorso);

5. con il quinto motivo di ricorso la contribuente ha lamentato, in ordine al paradigma censorio di cui all’art. 360,, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., l’« error in iudicando: violazione della riserva di legge in materia tributaria sancita dall’art. 23 della Costituzione in rapporto all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97; violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/93, riferito esclusivamente all’ICP; violazione dell’art. 62, comma 2, lett. d e f del D. Lgs. n. 446/97, secondo il quale il CIMP copre anche la tassazione dell’occupazione di suolo pubblico dell’impianto e deve perciò essere ridotto di almeno un terzo per gli impianti su suolo privato», nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. l’«error in iudicando per violazione del limite massimo delle tariffe CIMP fissato all’art. 62 comma 2, lett. d e f del D.

Lgs. n. 446/97 e per omessa considerazione di un fatto decisivo, documentalmente provato, mai contestato dal Comune di Napoli né dall’Elpis, che comporta l’accoglimento del ricorso di primo grado» (v. pagina n. 20 del ricorso);

6. con la sesta ragione di contestazione, sviluppata in termini subordinati al mancato accoglimento del quinto motivo di impugnazione, Clear Channell Italia ha eccepito, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. l’«error in iudicando: violazione del principio di autonomia dell’obbligazione tributaria in base al quale le disposizioni di legge che riguardano ciascun periodo d’imposta hanno effetti a partire dall’anno successivo alla loro entrata in vigore; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 27.7.2000 n. 212 e dell’art. 54 del D. Lgs. n. 446/97; violazione dell’art. 23 del D.L. 83/2012 (convertito in Legge 7.8.2012, n. 134, oggetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 739, della Legge 28.12.2015, n. 208); violazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/1993 (novellato dall’art. 145, comma 55 della Legge 23.12.2000, n. 388)» (v. pagine nn. 23 e 24 del ricorso); 7. è necessario acquisire il fascicolo di ufficio per verificare il contenuto dell’avviso impugnato e delle dom