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Ordinanza Interlocutoria — n. 22936/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax collector's standing to challenge annulment judgments due to procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22936/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court ordered the case to be remitted to public hearing to examine the appellant's arguments regarding the tax collector's standing and the specific nature of the appeal. The primary issue concerns whether the tax collection agency lacked the legal authority to challenge annulment judgments after a municipal resolution altered the management contract. The court decided to suspend the proceedings because the lower tribunal failed to address the critical question of the agency's standing and the specific requirements for the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 and 5 of the Civil Procedure Code; Art. 7, para. 1, lett. i) of D.Lgs. 30/12/1992, n. 504: The court must remand the case to public hearing if the lower tribunal fails to examine the decisive issue of the appellant's standing to challenge annulment judgments.

Parole chiave

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tax collector standing annulment judgments procedural defects municipal resolution remittal to hearing ubicazione dell'immobile settore immobiliare società immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 and 5 of the Civil Procedure Code
con la terza ragione di impugnazione Assoservizi ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 7, para. 1, lett. i) of D.Lgs. 30/12/1992, n. 504
civ., la violazione dell’art. 7, comma 1, lett.
Art. 53 and 57 of D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
art. 2697 cod. civ
civ., nonché la violazione dell’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza del 7 novembre 2022, n. 32739
questa Corte, con ordinanza del 7 novembre 2022, n. 32739, ha rimesso in pubblica udienza la trattazione della controversia di cui al giudizio n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 32110/2018 del ruolo generale, proposto DA A SSOSERVIZI S.R.L. (codice fiscale 06833891002), con sede in Roma, alla Via Luca Gaurico, n. 9, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, ing. Attilio Ortenzi, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Ferdinando D’Amario (codice fiscale DMR FDN 46D24 C776 W), con studio in Roma, alla Via Trionfale, n. 5637. - RICORRENTE – CONTRO U NIONE DEGLI I NDUSTRIALI C ONFINDUSTRIA DELLA P ROVINCIA DI A VELLINO (codice fiscale 80004630648), con sede in Avellino, alla Via Palatucci n. 20, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Giuseppe Bruno, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.

I . C . I . ESENZIONE Francesco de Beaumont (codice fiscale DBM FNC 53D07 C283 L), con studio in Roma, alla Via Astura, n. 2/B. - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE - NONCHE ’ il C OMUNE DI A VELLINO (codice fiscale 00184530640), con sede alla Piazza del Popolo, n. 1, inpersona del Sindaco pro tempore. - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 3183/2/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania (Sezione distaccata di Salerno), depositata in data 9 aprile 2018, non notificata; U DITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 6 giugno 2023;

RILEVATO CHE : 1.oggetto del contendere sono cinque avvisi di accertamento nn. 59 (I.C.I. anni di imposta 2009/2011), 10056/2015, 10059/2015 e 10060/2015 (I.M.U. anni d’imposta 2012/2014), 11005/2015 (I.M.U. anni di imposta 2012/2014), emessi da Assoservizi S.R.L. – concessionaria del servizio di riscossione del Comune di Avellino - in relazione (per i primi quattro avvisi) al complesso immobiliare sito in Avellino, alla Via Palatucci n. 20 e l’ultimo con riferimento ai beni immobili ubicati nello stesso Comune, alla Via Tagliamento, tutti posseduti dalla contribuente;

2. la Commissione regionale della Campania (Sezione distaccata di Salerno) accoglieva parzialmente gli appelli proposti da Assoservizi S.R.L. contro le sentenze nn. 1180/2/2015 (avviso n. 59 -I.C.I. - 2009/2011), 1099/4/2015 (avviso n. 11005/2015 - I.M.U. - 2012/2014), 601/5/2016 (avviso n. 10056/2015 - I.M.U. - 2012/2014) 602/5/2016 (avviso n. 10059/2015 - I.M.U. - 2012/2014) e n. 603/5/2016 (avviso n. 10060/2015 - I.M.U. - 2012/2014) della Commissione tributaria provinciale di Avellino, la quale aveva accolto i ricorsi della contribuente, considerando la concessionaria priva del potere di accertamento; 2.1. nello specifico, il Giudice dell’appello, riformava le sentenze di primo grado, ritenendo sussistente il potere di accertamento della concessionaria, correttamente richiesta la Tarsu-Tia-Tari, ma, per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione, reputando non dovuta l’ICI e l’IMU, in ragione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs, 30 dicembre 1992, n.504, assumendo: - esistente – come detto - il potere di accertamento della concessionaria in quanto la delibera n. 239/2015 del Comune (che aveva revocato l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione ad Assoservizi, peraltro convalidando gli avvisi emessi in precedenza) era stata annullata dal T.A.R. con sentenza passata in giudicato e che il Comune aveva comunque ratificato, anche in sede processuale, gli atti di accertamento; - che « nel caso in esame il complesso immobiliare de quo partecipa appieno al modello pubblicistico istituzionale dell'Unione degli Industriali, in virtù della sua “esclusiva e diretta” utilizzazione, destinato all'esercizio dei compiti istituzionali dell'Ente, rappresentati dall'assistenza nonché dalla promozione di attività culturali, didattiche e formative della Provincia di Avellino» (così a pagina n. 4 della sentenza impugnata); -sussistente l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ricorrendone il requisito soggettivo, essendo l’Unione degli Industriali un ente privato non commerciale, nonché quello oggettivo, in quanto «l'immobile è destinato esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciale, di attività assistenziali e previdenziali» (v. pagina n. 4 della sentenza appellata);

3. con ricorso notificato, in data 31 ottobre 2018, all’Unione degli Industriali Confindustria della Provincia di Avellino ed al Comune di Avellino, Assoservizi S.R.L. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando cinque motivi di censura;

4. l’Unione degli Industriali Confindustria della Provincia di Avellinoresisteva con controricorso notificato il 7/10 dicembre 2018, articolando altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi di impugnazione avverso i quali Assoservizi ha resistito con controricorso notificato il 9 gennaio 2019;

5. il Comune di Avellino è restato invece intimato; CONSIDERATO CHE :

1. con il primo motivo di impugnazione Assoservizi ha eccepito la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., rappresentando di aver eccepito nei gradi merito l'omessa dichiarazione e versamento dell’imposta per l'immobile di via Palatucci, nonché la mancata richiesta di esenzione dal pagamento dell’imposta per gli immobili di Via Tagliamento, richiamando sul punto il principio espresso dalla Corte di cassazione (ordinanza del 7 luglio 2017, n. 16775) circa la necessità di tale obbligo dichiarativo e lamentando di non avere ricevuto al riguardo dal Giudice regionale alcuna pronuncia;

2. con la seconda censura la concessionaria ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sempre a mente degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., nonché la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in ordine al riparto dell’onere probatorio, segnalando di aver eccepito in grado di appello che la contribuente non aveva precisato il motivo per il quale poteva godere del beneficio, non facendo alcun concreto riferimento all’attività effettivamente svolta nei locali, così rimproverando al Giudice regionale di non aver trattato la questione posta in ordine all'onere della prova, limitandosi ad affermare che l'immobile era destinato allo svolgimento di attività assistenziali e previdenziali;

3. con la terza ragione di impugnazione Assoservizi ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, num.5 cod. proc. civ., il«vizio di motivazione […] per mancanza assoluta di motivo» (v. pagina n. 8 del ricorso), ponendo in rilievo che gli avvisi di accertamento erano stati emessi nei confronti della Confindustria di Avellino con riferimento alla percentuale di sua proprietà del 50% del bene, essendo la restante quota posseduta dall'Associazione Costruttori Edili e che nessuna motivazione era stata resa dal Giudice regionale in ordine all'attività in concreto svolta negli immobili;

4. con la quarta doglianza la ricorrente principale ha dedotto, in relazione al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7, comma 1, lett.

i) d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, evidenziando che la comproprietà e l'utilizzo degli immobili con altro soggetto escludeva il carattere esclusivo dell’utilizzazione richiesto dalla norma e che le attività istituzionali erano finalizzate alla realizzazione di interessi economici e soggettivi della categoria, assumendo quindi che l'utilizzo dell'immobile a tali fini non concretizzava l'esercizio diretto, concreto ed esclusivo di una delle attività tassativamente indicate dalla previsione normativa esoneratrice;

5. con il quinto motivo di ricorso, Assoservizi ha denunciato, sotto altro profilo, ma sempre in relazione al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7, comma 1, lett.

i) d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ribadendo l'assenza del requisito soggettivo per godere della agevolazione, in quanto detto elemento richiede che i compiti istituzionali dell'ente abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività organizzate a fini di solidarietà sociale, non rientrando invece nell'ambito operativo della norma agevolativa l'erogazione di servizi effettuata a favore degli associati;

6. con il primo motivo del ricorso incidentale l’Unione degli Industriali Confindustria della Provincia di Avellino ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un punto decisivo della controversia inerente il difetto di legittimazione di Assoservizi ad impugnare la sentenza di primo grado, per l’intervenuta decadenza dal servizio di gestione accertamento e riscossione per conto del Comune di Avellino, rappresentando la sopravvenienza del fatto storico costituito dalla delibera della Giunta comunale n. 64/2016, con la quale il Comune e la società decisero di transigere definitivamente la controversia tra loro insorta, risolvendo il contratto di gestione, prevedendo che Assoservizi potesse provvedere alla gestione a propria cure e spese del contenzioso tributario conseguente all'impugnazione dei suoi avvisi di accertamento, senza però attribuire alla stessa il potere di impugnare le sentenze di annullamento;

7. con la seconda censura la ricorrente incidentale ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 53 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la Commissione dichiarato l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei suoi motivi e per non aver dichiarato l’inammissibilità della nuova deduzione circa la legittimità del potere di affidamento, basata in grado di appello sul diverso argomento della natura politica della delibera della giunta comunale di Avellino n. 239/2015, così attribuendo a detta delibera un opposto valore, indicandola in primo grado come fonte di legittimità dell'operato della società, mentre in secondo grado la legittimità di tale operato è stata ricondotta all'annullamento di tale atto;

8. questa Corte, con ordinanza del 7 novembre 2022, n. 32739, ha rimesso in pubblica udienza la trattazione della controversia di cui al giudizio n. 35457/2019 di ruolo generale, che verte su analoga questione di diritto, ritenendo «la particolare rilevanza delle questioni di diritto, poste, in particolare, dal primo motivo di ricorso circa la questione se l’omessa dichiarazione IMU determini per il contribuente la perdita del diritto ai benefici previstiper legge»;

9. di dover rimettere anche la trattazione di questa causa in pubblica udienza, stante la sussistenza della medesima questione posta con il primo motivo della suindicata impugnazione principale;

10. di acquisire il fascicolo di ufficio per l’esame dell’eccezione e dei motivi di appello proposti dalla ricorrente principale,