Cassation court remits case to another section to review merits file regarding revocation appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal against its own order rejecting a revocation request. The appellant argued factual errors regarding appeal notification and the scope of the contested judgment, while the respondents took no defensive action. The court decided to remand the case to a different section to acquire the original merits file for a complete deliberation of all appeal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 380-ter c.p.c.: When a request for revocation of a cassation order is filed, if the grounds require examination of the merits file, the court must remand the case to another section to acquire the original record for a complete deliberation.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17502/2015 R.G. proposto da : DONNARUMMA GENNARO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COTICELLI PASQUALE (CTCPQL53E19E131L)e COTICELLI FELICIANA (CTCFCN80H66E131M) -ricorrente- contro COMUNE GRAGNANO, PUBLISERVIZI SRL -intimati- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 5838/2015depositata il 24/03/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023dal Consigliere FABIO DI PISA.
RILEVATO CHE 1. la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5838/2015, respingeva il ricorso proposto da Gennaro Donnarumma avverso la sentenza n. 245/12/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva respinto il ricorso per revocazione propostodal predetto Donnarumma contro lasentenza n. 41 /03/2012 della medesima Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n.708/16/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta con la quale era stato accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di pagamento per TOSAP relativa all'anno 2009, dichiarando insussistenti i presupposti di legge per la revocazione della sentenza dianzi indicata in quanto andava escluso il lamentato errore percettivo in relazione alle modalità di notifica dell’ atto di appello; 1.1. secondo quanto è dato evincere dalla ordinanza sopra indicata i giudici di legittimità osservavano che i primi due motivi di impugnazione erano privi di fondamento, apparendo corretta la decisione dei giudici di merito i quali avevano escluso la sussumibilità dell’errore prospettato nell’ archetipo tipizzato dall’ art. 395 n. 4 cod. proc. civ. e che, quanto al terzo ed al quarto motivo di impugnazione (entrambi centrati sulla nullità della sentenza di cui era chiesta la revocazione, e cioè lasentenza n. 41 /03/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sia per violazione del diritto di difesa, sia per l'omessa integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'altra parte necessaria del giudizio, e cioè il comune di Gragnano) gli stessi apparivano manifestamente inammissibili atteso che non era in discussione la legittimità della pronuncia del giudice del merito che era stata oggetto della domanda di revocazione bensì, invece, la sentenza che su detta domanda di revocazione si era pronunciata;
2. Gennaro Donnarumma ha proposto ricorso per la revocazione dell'ordinanza n.5838/2015, deducendo un primo errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione nel fondare la decisione su dati la cui verità era indiscutibilmente esclusa ed, in particolare, sull'errata supposizione che l'atto di appello fosse stato notificato e che il contribuente avesse contestato la regolarità/ritualità, legittimità della notifica nonché un ulteriore errore percettivo nella parte in cui era stata affermata l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo del ricorso per cassazione laddove con questo era stata impugnata non solo la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato la richiesta di revocazione della sentenza n.41/3/12 della stessa Commissione territoriale ma anche quest'ultima decisione; 2.1 gli intimati Pubbliservizi s.r.l. e Comune di Gragnano non hanno svolto attività difensiva; 2.2. a seguito di deposito di relazione ex art.380-bis cod. proc. civ. e di fissazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, depositata memoria ad opera di parte ricorrente, la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile - nel rilevare la non manifesta inammissibilità del secondo motivo di ricorso, ha rimesso la causa per la trattazione alla Quinta Sezione Civile, oggi Sezione Tributaria, di questa Corte;
CONSIDERATO CHE ai fini di una compiuta delibazione di tutti i motivi di ricorso appare necessario acquisire il fascicolo di merito
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito. Così deciso in Roma, nel