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Ordinanza — n. 22912/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of proof of land benefit without approved classification plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22912/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by the Reclamation Consortium against a regional tax commission's rejection of the claim. The Consortium argued that the land benefit was independent of a specific classification plan, but the lower court correctly held that such a plan is mandatory under regional law. The court ruled that without an approved plan and corresponding proof of direct land benefits, the contribution remains due regardless of the taxpayer's arguments.

Regesto Legislator

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Legge regionale Calabria n. 11/2003, artt. 23 e 24: The adoption of a classification plan is a prerequisite for establishing the presumption of direct land benefits; in its absence, the burden of proof rests on the taxpayer to demonstrate the benefit.

Parole chiave

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reclamation consortium classification plan land benefit proof tax contribution burden of proof regional law contribution unificato difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Legge regionale Calabria n. 11/2003, art. 23
11 del 2003, cit., art. 23) - il contributo era dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario»; - diversamente da quanto prospettato dall’appellante, ad ogni modo, le disposizioni della l.
Legge regionale Calabria n. 11/2003, art. 24
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
–il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Codice di procedura civile, art. 112
civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
115 del 2002, art. 13, c.
art. 112 cod. proc. civ
civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

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Cassazione, 17 ottobre 2019, n. 26395
Cassazione, 3 luglio 2019, n. 17759
Cassazione, 8 aprile 2022, n. 11431
Cassazione, 29 agosto 2019, n. 21820
Cassazione, 18 aprile 2018, n. 9511
Cassazione S.U., 14 maggio 2010, n. 11722
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2205/2020R.G. proposto da Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, in persona del Commissario Liquidatore p.t., con domicilio eletto in Roma, via Pian di Sco n. 68/A, presso lo studio dell’avvocato Francesco Antonio Puccio che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.e Tocci Anastasio Giuseppe; –intimati – avverso la sentenza n. 1960/19, depositata il 30 maggio 2019, della Commissione tributaria regionaledella Calabria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 maggio 2023,dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto . Consorzio Contributi Rilevato che: 1. – con sentenza n. 1960/19, depositata il 30 maggio 2019, la Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un a cartella di pagamento emessadietro iscrizione a ruolo dei contributi consortili di bonifica dovuti da Tocci Anastasio Giuseppeper gli anni 2005 e 2006; 1.1 –il giudice del gravame ha considerato che: -il Consorzio - in difetto di approvazione di un piano di classifica (legge reg.

Calabria, 23 luglio 2003, n. 11, art. 24) - non aveva dato prova del beneficio che il terreno del contribuente aveva conseguito dalle opere di bonifica; e, per di più, (solo) nell’atto di costituzione in giudizio - con una inammissibile integrazione della motivazione della cartella di pagamento -aveva dedotto che - venendo in considerazione il concorso nelle «spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali» (l. n. 11 del 2003, cit., art. 23) - il contributo era dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario»; - diversamente da quanto prospettato dall’appellante, ad ogni modo, le disposizioni della l. n. 11 del 2003, artt. 23 e 24, andavano interpretate nel senso che la contribuzione presupponeva il beneficio specifico e diretto per i terreni inclusi nel perimetro consortile, beneficio la cui sussistenza, in difetto di un piano di classifica, andava provata dal Consorzio; - né, a det to fine, rilevavano gli atti assunti dal Consorzio prima dell’entrata in vigore della l. n. 11 del 2003, cit., che prescriveva l’adozione di un piano di classifica; atti, questi, dei quali non v’era peraltro (per riscontro documentale) alcuna evidenza di u n contenuto equiparabile ad un piano di classifica, così come dedotto dal Consorzio;2.

–il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ed ha depositato memoria; - gli intimati, Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. e Tocci Anastasio Giuseppe,non hanno svolto attività difensiva . Considerato che: 1. –il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame aveva pronunciato su questioni non dedotte dalla controparte né rilevabili di ufficio, ed atteso che il contribuente non aveva contestato l’entità della pretesa impositiva; - soggiunge il ricorrente di aver dato prov a della determinazione del perimetro di contribuenza, e dell’approvazione del piano di riparto delle spese consortili (delibera n. 245 del 13 luglio 1976), atti questi da ritenersi riconducibili alla disciplina posta dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215e sostanzialmente equivalenti ad un piano di classifica; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di «Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge e di diritto» e si risolve nella riproposizione (trascrizione) dei contenuti della pronuncia di incostituzionalità resa dal Giudice delle Leggi con riferimento alla legge reg.

Calabria, n. 11 del 2003, art. 23 , comma 1, lettera a), «nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “ in presenza del beneficio”»(Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188); 2. –il primo motivo è manifestamen te destituito di fondamento; 2.1 – non sussiste, difatti, la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.avendo il giudice del gravame pronunciato - oltreché su motivi di appello che, a loro volta, non esponevano una simile denuncia di nullità della decisione di prime cure - nei limiti di detti motivi, così confermando il decisumoggetto di impugnazione che, per l’appunto - pronunciando su specifici motivi di ricorso proposti dal contribuente - aveva rilevato l’omessa adozione di un piano di classifica ed il difetto di riscontro di un beneficio specifico e diretto a riguardo dei terreni del contribuente; - del tutto eccen trica risulta, quindi - rispetto al parametro di sindacato evocato dalla rubrica del motivo di ricorso -la riproposizione della quaestio iuris relativa alla validità, ed equivalenza, degli atti adottati dal Consorzio prima dell’approvazione della legge regionale n. 11 del 2003, cit.; questione che il giudice del gravame ha specificamente esaminato - in difetto (ora) di ogni specifica censura - escludendone la conferenza a riguardo (anche) del contenuto di detti attiche, come ben rilevato, ad ogni modo predicava, ratione temporis, l’approvazione di un piano di classifica secondo le specifiche disposizioni poste da detta disciplina regionale(art. 24); 3.

– il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, come anticipato, si risolve nella (mera) riproposizione dei contenuti di una pronuncia della Corte costituzionale, motivo che (così) non identifica l’error iuris(in tesi) riferibile alla pronuncia del giudice del gravame; 3.1 -va, ad ogni modo, rimarcato che la Corte ha già avuto modo di esaminare le implicazioni della pronuncia resa dal giudice delle leggi con riferimento alla disciplina regionale (ora) in contestazione, ed ha rilevato che se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica", con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio (v.

Cass., 17 ottobre 2019, n. 26 395; Cass., 3 luglio 2019, n. 17759); -il motivo di ricorso in esame, per di più, non reca alcuna censura in ordine al rilevato difetto tanto di un piano di classifica quanto di un riscontro probatorio del beneficio fondiario da ricondurre al presupposto di imposizione, beneficio la cui sussistenza, peraltro - per come rilevato dal giudice del gravame -non avrebbe dovuto astringere detto presuppostosecondo una prospettazione difensiva che (proprio) l’evocata pronuncia della Corte costituzionaleha smentito; -come, difatti, ripetutamente statuito dalla Corte, (solo) l’adozione del piano di classifica e ripartizione ingenera una presunzione (iuris tantum) di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio - ossia di benefici fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per i fondi di proprietà dei consorziati ricompresi nel perimetro di contribuenza -così che incombe sul consorziato l’onere di fornire la prova contraria (della non vantaggiosità, per il proprio fondo, dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio; cfr., ex plurimis, Cass., 8 aprile 2022, n. 11431;

Cass., 29 agosto 2019, n. 21820; Cass., 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., 24 maggio 2017, n. 13130; Cass., 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23220; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., 6 giugno 2012, n. 9099; Cass. S.U., 14 maggio 2010, n. 11722); 4. - le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra le parti, in difetto di attività difensiva delle parti rimaste intimate, mentre nei confronti del ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso princ