Cassation appeal dismissed for lack of interest due to settlement and invalid waiver of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's interest in continuing the proceedings had ceased following a settlement. Although the appellant attempted to waive the lawsuit, the lawyer's mandate lacked the specific special power required by law to effectuate such a waiver. Consequently, the Court ruled that the settlement created a new lack of interest, allowing the appeal to be rejected without imposing additional costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: A generic mandate is insufficient to waive proceedings; a subsequent settlement creates a new lack of interest, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 644/2018 del ruolo generale, proposto DA F ORTORE W IND S. P .A. – già Fortore Wind S.R.L . - (codice fiscale 03669930715), incorporata da Fortore Energia S.p.A. (codice fiscale 031515407107), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Vincenzo De Michele del Foro di Foggia (codice fiscale DMC VCN 62A16 D643 W), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Panaro, n. 25, presso lo studio dell’avv.
Francesco Visco. - RICORRENTE – CONTRO il C OMUNE DI B ICCARI (codice fiscale 82000390714), con sede in Biccari (FG), alla P.zza Municipio, n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso e di delibera della Giunta Comunale n. 128 del 28 dicembre 2017, dall’avv. Antonio Chiarello ICI PARCO EOLICO (codice fiscale CHR NTN 60T20 L419 E), elettivamente domiciliato in Roma, al C.so Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Pecorilla. - CONTRORICORRENTE – NONCHÈ l’ AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI FOGGIA – TERRITORIO (codice fiscale 80416110585), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 1712/27/2017 della Commissione tributaria regionale della Puglia (Bari - Sezione distaccata di Foggia), depositata in data 15 maggio 2017;
U DITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 18 maggio 2023; RILEVATO CHE : 1.oggetto del contendere è l’omessa dichiarazione e versamento dell’ICI relativamente agli anni di imposta 2009/2010, richiesta dal Comune di Biccari in relazione al possesso da parte della ricorrente di un impianto eolico, composto da sei aerogeneratori, sito nel citato Comune, alla località “Ripe di Suonno”;
2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Puglia (Bari- Sezione distaccata di Foggia) rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 780/5/2014 della Commissione tributaria provinciale di Foggia.
3. con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate in data 14 dicembre 2017 ed al Comune il 15/19 dicembre 2017, Wind Fortore S.p.A. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando quattro motivi di censura;
4. il Comune di Biccari, dal suo canto, resisteva con controricorso notificato il 24 gennaio 2018, concludendo per il rigetto dell’impugnazione;
5. l’Agenzia delle Entrate è restata intimata;
6. con atto del 9maggio 2023 Fortore Energia S.p.A., incorporante per fusione la ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art.390 cod. proc. civ., rappresentando di aver conciliato (anche) la presente lite con l’ente impositore; CONSIDERATO CHE :
1. il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse;
2. il difensore della ricorrente non risulta munito del mandato speciale richiesto dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., ove si consideri che la procura alla lite allegata in calce al ricorso si limitava a conferire al difensore «ogni ampia facoltà di legge», espressione questa che, nella sua genericità, non può reputarsi idonea, per ribadita giurisprudenza di questa Corte, a consentire di effettuare atti che importino non solo disposizione del diritto in contesa (transazione, confessione, rinunzia all'azione o all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto), ma anche rinunzia agli atti del giudizio (così Cass., Sez. VI/III, 27 luglio 2018, n. 19907, con riferimento ad una procura del tutto analoga a quella in oggetto, che richiama «Cass., Sez. Un., 14/3/2016, n. 4909; Cass., 17/12/2013, n. 28146; Cass., 5/7/1991, n. 7413; Cass., 28/10/1988, n. 5859; Cass., 7/1/1984, n. 99 ; Cass., 20/6/1978, n. 3033; Cass., 2/8/1977, n. 3396»);
4. tale atto denota, nondimeno, la sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso, giacché la dichiarazione di rinunzia sprovvista dei requisiti di cui all'art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., pur non essendo idonea a produrre l'effetto dell'estinzione del processo per avvenuta rinunzia ai sensi del combinato disposto dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. , palesa il sopravvenuto difetto d'interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso, consentendo così al giudice di dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, qualora la conciliazione della lite abbia determinare la cessazione della materia del contendere (cfr. in tema, Cass., Sez. VI/III, 27 luglio 2018, n. 19907, che richiama «Cass., 15/01/2015, n. 963; Cass., 11/10/2013, n. 23161; Cass., 15/9/2008, n. 23685; Cass., 6/12/2004, n. 22806» e negli stessi termini, ex multis , Cass., Sez. L., 12 novembre 2020, n. 25625; Cass., Sez. U. civ., 18 febbraio 2010, n. 3876 e. da ultimo, Cass., Sez. T, 9 febbraio 2023, n, 4104);
5. le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, stante l’intervenuto accordo transattivo;
6. non sussistono i presupposti per imporre all’istante il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass, Sez. VI/T, 7 giugno 2018,n. 14782 e Cass., Sez. VI/T, 12 novembre 2015, n. 23175/2015, nonché Cass., Sez. L., 12 novembre 2020, n. 25625); P . Q