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Ordinanza Interlocutoria — n. 22891/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on municipal advertising tax, upholding regional tribunal's decision on tariff application.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22891/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the appeal filed by Clear Channel Italia S.p.A. against the Campania Regional Tax Tribunal's ruling. The appellant argued that the regional court violated the principle of autonomy of the tax obligation and misapplied specific tariff limits for public space occupation. The court dismissed these claims, affirming that the lower tribunal correctly applied the relevant tax laws and statutory limits without error.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 23 Cost.; Art. 62 D.Lgs. 446/97: The Regional Tax Tribunal did not err in applying the statutory tariff limits for municipal advertising taxes, and the principle of tax obligation autonomy does not invalidate the correct interpretation of legislative provisions regarding public space occupation.

Parole chiave

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municipal advertising tax public space occupation tax obligation autonomy statutory tariff limits error in judging judicial review tax appeal procedure costi della campagna

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
con la seconda censura, l’istante ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. l’«error in iudicando: violazione dell’art.
Art. 23 della Costituzione
l’«error in iudicando: violazione della riserva di legge in materia tributaria sancita dall’art. 23 della Costituzione in rapporto all’art.
Art. 52 del D. Lgs. n. 446/97
23 della Costituzione in rapporto all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97; violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/93
446/97; violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/93, riferito esclusivamente all’ICP; violazione dell’art.
Art. 62, comma 2, lett. d e f del D. Lgs. n. 446/97
419/1999 non aveva escluso l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, né ha introdotto in luogo di essa il canone indicato dall’art. 62 d.lgs.
Art. 3 della Legge 27.7.2000 n. 212
7 d.lgs. 31 dicembre 1993, n.
Art. 54 del D. Lgs. n. 446/97
212 e dell’art. 54 del D. Lgs. n. 446/97; violazione dell’art.
Art. 23 del D.L. 83/2012
446/97; violazione dell’art. 23 del D.L. 83/2012 (convertito in Legge 7.8.2012, n.
Art. 1, comma 739, della Legge 28.12.2015, n. 208
134, oggetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 739, della Legge 28.12.2015, n. 208); violazione dell’art.
Art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/1993
208); violazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/1993 (novellato dall’art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27564/2021 del ruolo generale, proposto DA C LEAR C HANNEL I TALIA S. P .A. (codice fiscale 12710340154), con sede in Roma, al Viale Regina Margherita n. 42, in persona del consigliere delegato munito di specifici poteri di rappresentanza, dott.ssa Eszter Sallai, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti Fulvio Lorigiola (codice fiscale LRG FLV 59A06 G224 W) ed Elena Laverda (codice fiscale LVR LNE 66T46 L157 Z) del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.

Andrea Manzi, in Roma, alla Via Alberico II, n. n.33. - RICORRENTE – CONTRO E LPIS S . R . L . IN LIQUIDAZIONE , con sede in Napoli, alla Via Ugo Palermo n. 6, (codice fiscale 04777011216), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore , dr. Federico Rumolo, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA ’ nomina da considerarsi poste in calce al controricorso, dall'avv. Sandro Micelisopo del Foro di Napoli (codice fiscale MCL SDR 59H11 F839 Y), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Antonio Castiello in Roma, al Viale Bruno Buozzi, n. 32. - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE - E il C OMUNE DI N APOLI (codice fiscale 80014890638), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Andreottola (codice fiscale NDR NTN 72E22 I163 X) e Barbara Accattatis Chalons d'Oranges (codice fiscale CCT BBR 70L46 F839 X), elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Appennini n.46, presso lo Studio Legale Leone. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2941/1/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 6 aprile 2021, non notificata.

U DITA la relazione svolta all’udienza del 23 giugno 2023 dal Consigliere Ugo Candia. LETTE le motivate conclusioni scritte della Sostituta Procuratrice Generale, Luisa De Renzis, depositate il 1° giugno 2023, con le quali è stato chiesto di rigettare il ricorso. RILEVATO CHE :

1. la controversia riguarda il canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità relativo all’anno 2014, di cui all’avviso di accertamento n. 147, pari alla somma di 12.693,00 €, richiesta da Elpis S.R.L., nell’interesse del Comune di Napoli, quale concessionaria della riscossione dell’ente territoriale, con riferimento a plurimi impianti pubblicitari realizzati dalla contribuente sul suolo comunale;

2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 12392/22/2019 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, precisando, dopo la ricostruzione del quadro normativo (primario e secondario), che: -la deliberazione del consiglio comunale del Comune di Napoli n. 419/1999 non aveva escluso l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, né ha introdotto in luogo di essa il canone indicato dall’art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto l’adozione del regolamento attuativo era stata prevista solo in prospettiva futura, avendo invece espressamente stabilito il canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti pubblicitari, in luogo della tassa per l'occupazione di spazi su aree pubbliche, canone questo che, ai sensi dell’art. 9, comma 7, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si aggiungeva all'imposta comunale sulla pubblicità (hinc:

ICP) avendo natura e presupposti di applicabilità diversi, come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 21545/2017; -essendo la base di calcolo medesima tra l'imposta comunale di pubblicità ed il canone di locazione, a partire dal 2000 in due pagamenti erano stati accorpati sotto l’impropria denominazione del canone sostitutivo dell'imposta comunale, che comprende in sé un tributo e un canone concessorio da non da non confondersi con il canone d’installazione dei mezzi pubblicitari (cd. CIMP), che invece costituisce un tributo totalmente sostitutivo dell'ICP; - il progressivo aumento del canone di lo cazione, applicabile secondo l’art. 3 delle norme di attuazione del canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti pubblicitari del piano, non andava confuso con l'aumento tariffario previsto per il CIMP (nei limiti del 25% rispetto alla tariffa stabilita dall’ICP) dall’art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e rispetto alle preesistenti tariffe ICP del 1998 il Comune non aveva applicato alcuna maggiorazione; -l'ordinanza sindacale n. 223 del 31 dicembre 2001 non aveva determinato il regime tariffario del CIMP, ma si era limitata alla mera conversione in euro delle tariffe espressi in lire dei canoni pubblicitari e affissionali affezionati, per cui l'annullamento della citata ordinanza da parte del Tar Campania con sentenza n. 9438/2004 era da considerarsi del tutto ininfluente ai fini della decisione della controversa. 2.1. la Commissione concludeva, quindi, nel senso che: -il Comune di Napoli non aveva istituito, in luogo dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), il canone previsto dall'art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (canone installazione mezzi pubblicitari, cd.

CIMP), in quanto il regolamento attuativo previsto dall'art. 62 citato non veniva adottato, restando solo un obiettivo programmatico, né esso poteva individuarsi nella deliberazione del consiglio comunale n. 419/1999, che aveva approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari; - il Comune di Napoli aveva continuato ad applicare l'imposta comunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all'art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, aggiornate con la deliberazione del consiglio comunale n. 80/1998, in conformità al disposto di cui all'art. 11, punto 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (aumento del 20%); - all'imposta comunale sulla pubblicità (e quindi, al tributo), veniva aggiunto il canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti, detto cumulo risultando consentito, ai sensi dell'art. 9, comma 7, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, precisando che non si tratta di un tributo (come l'ICP o il CIMP), ma di un canone concessorio, il cui presupposto applicativo era ravvisabile nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e quindi all'uso generalizzato (cfr.

Cassazione SSUU 21545/2017), canone questo introdotto dal predetto Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che ne aveva determinato le tariffe in base alle zone di insediamento degli impianti, prevedendone l'entrata in vigore in via progressiva negli anni 2000- 2002, nella misura del 30% nel 2000, del 60% nel 2001 e del 100% nel 2002; - l'emolumento, sia pure impropriamente definito "canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità", non andava confuso con il CIMP di cui all'art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto in esso venivano accorpati, con la stessa base di calcolo (ovvero la superficie pubblicitaria), l'imposta comunale sulla pubblicità ex art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 507 (tributo) ed il canone concessorio per la locazione dei luoghi pubblici di installazione degli impianti pubblicitari ex art., 9 comma 7, del medesimo decreto; - il canone di locazione per l'installazione degli impianti pubblicitari aveva natura non tributaria ed era cumulabile sia con l’ICP che con il CIMP; -non si era, quindi, verificato alcun aumento tariffario del CIMP in misura superiore al 25% rispetto alle tariffe dell'ICP, asseritamente stabilite con ordinanza sindacale del 31 dicembre 2001, poi annullata con sentenza del TAR del 2006, passata in giudicato, poiché detta ordinanza non aveva determinato le nuove tariffe CIMP, ma si era limitata a convertire in euro le previgenti tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone per la locazione dei luoghi; - le voci e le tariffe del "canone so stitutivo dell’imposta sulla pubblicità" erano state rese conoscibili ai contribuenti, in quanto trasfusi in atti amministrativi generali e tariffari oggetto di pubblicazione, sicché la mancata specificazione nell'atto impositivo delle diverse componenti, tributaria e non tributaria, non poteva essere invocata a sostegno dell'illegittimità dell'avviso di accertamento; - la componente tributaria di detto canone, costituita esclusivamente dall'ICP, non aveva subito illegittime maggiorazioni rispetto alle tariffe originarie di cui all'art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, aggiornate con deliberazione del consiglio comunale n.80/1998; - le differenze evidenziate nei prospetti allegati dalla contribuente non integravano illegittimi aumenti del CIMP in violazione dell’art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, bensì solo dei progressivi aumenti della componente non tributaria del canone, costituita dal canone per la locazione dei luoghi pubblici che aveva sostituito la tassa di occupazione delle aree e spazi pubblici, applicato secondo i criteri di cui all'art. 3 Norme di Attuazione del PGI del 1999; -a prescindere dall’improprio nomem iuris utilizzato per indicare l’emolumento emergev a , nella sostanza, che le somme richieste con gli atti impositivi erano conformi alla normativa vigente, mentre la società contribuente «che muove da un'errata interpretazione della Deliberazione n. 419/1999 emanata ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 507/1993 e dell'Ordinanza Sindacale del 31 dicembre 2001, non ha fornito la prované dell'intervenuta eliminazione del tributo originario (ICP) e della sua sostituzione con il nuovo tributo (CIMP) con apposito regolamento attuativo, ai sensi dell'art. 62 Dlgs. 446/1997, nè della riconducibilità degli importi asseritamente richiesti in eccedenza alla normativa statale ad illegittimi aumenti della componente tributaria di detto emolumento» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);

3. con ricorso notificato il 5 novembre 2021 ai suindicati controinteressati, Clear Channell Italia S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata sulla base di quattro motivi, successivamente illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

3. Elpis S.R.L. in liquidazione resisteva con controricorso notificato il 15 dicembre 2021, concludendo per il rigetto del ricorso e formulando ricorso incidentale sulla base di un unico motivo;

4. il Comune di Napoli notificava controricorso in data 14 dicembre 2021, successivamente depositando la memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., chiedendo il rigetto del ricorso; C ONSIDERATO CHE :

1. con la prima doglianza la ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. l’«error in procedendo per inosservanza del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., non avendo la C.T.R. posto a fondamento della sentenza elementi di fatto attestati dai documenti agli atti, decisivi e non contestati», nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. l’«error in iudicando per omessa motivazione ed esame di fatti decisivi, costitutivi delle domande ed eccezioni opposte dalla ricorrente appellata, documentalmente provati, che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, ove valutati, avrebbero comportato una pronuncia di accoglimento» (v. pagina n. 17 del ricorso);

2. con la seconda censura, l’istante ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. l’«error in iudicando: violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione al giudicato esterno formatosi sulla sentenza C.T.P. di Napoli n. 1194/2019 relativa alla stessa contribuente, allo stesso anno di imposta (2014) e ad avvisi di accertamento pressoché identici» (v. pagina n. 19 del ricorso);

3. con il terzo motivo di impugnazione, l’istante ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. l’«error in iudicando: violazione della riserva di legge in materia tributaria sancita dall’art. 23 della Costituzione in rapporto all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97; violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/93, riferito esclusivamente all’ICP; violazione dell’art. 62, comma 2, lett. d e f del D. Lgs. n. 446/97, secondo il quale il CIMP copre anche la tassazione dell’occupazione di suolo pubblico dell’impianto e deve perciò essere ridotto di almeno un terzo per gli impianti su suolo privato», nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. l’«error in iudicando per violazione del limite massimo delle tariffe CIMP fissato all’art. 62 comma 2, lett.

d) e f) del D. Lgs. n. 446/97 e per omessa considerazione di un fatto decisivo, documentalmente provato e mai contestato dalle parti appellate che comporta l’accoglimento del ricorso di primo grado» (v. pagina n. 25 del ricorso);

4. con la quarta ragione di contestazione, sviluppata in termini subordinati al mancato accoglimento del terzo motivo di impugnazione, Clear Channell Italia ha eccepito, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. l’« error in iudicando: violazione del principio di autonomia dell’obbligazione tributaria in base al quale le disposizioni di legge che riguardano ciascun periodo d’imposta hanno effetti a partire dall’anno successivo alla loro entrata in vigore; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 27.7.2000 n. 212 e dell’art. 54 del D. Lgs. n. 446/97; violazione dell’art. 23 del D.L. 83/2012 (convertito in Legge 7.8.2012, n. 134, oggetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 739, della Legge 28.12.2015, n. 208); violazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/1993 (novellato dall’art. 145, comma 55 della Legge 23.12.2000, n. 388)» (v. pagine nn. 28 e 29 del ricorso);

5. con l’unico motivo di ricorso incidentale Elpis S.R.L. in liquidazione ha eccepito, in relazione all’art, 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, lamentando l’omessa motivazione sul dedotto difetto di legittimazione della suindicata ricorrente, essendo stato il gravame proposto da Clear Channel Italia S.p.A. in luogo di Clear Channel Affitalia S.R.L. costituita in primo grado; 6. è necessario acquisire il fascicolo di uf