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Ordinanza — n. 22876/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as case settled; court declares proceedings extinct due to voluntary withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22876/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinct because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit before the chamber hearing. The appellant, Unipol Gruppo, had previously challenged a tax assessment regarding unreported operations, but the state agency resisted with a counter-appeal. Since the withdrawal was formalized prior to the session and accepted by the opposing counsel, the proceedings terminated without a substantive ruling on the tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; When a party withdraws an appeal before the chamber hearing and the withdrawal is formalized and accepted, the proceedings are declared extinct and the case is settled.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings tax cassation appeal conciliatory settlement formal withdrawal requirements litigation costs allocation Corte di Cassazione ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5564/2015R.G. proposto da UNIPOL GRUPPOs.p.a. (già UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO s.p.a.) , rappresentata e difesa dall’avvocato Livia Salvini, presso il cui studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 11, è elettivamente domiciliata, in virtù di procura speciale rilasciata a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Lombardian. 3707/45/ 20 1 4, depositata il 7 . 07 .20 1 4 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31 maggio 2023 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto Oggetto: Tributi il ricors o propost o dall a Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. (ora Unipol Gruppo s.p.a. ) contro l’ a vviso di accertamento e l’atto di irrogazione di sanzioni, a seguito di omessa fatturazione di operazioni ritenute imponibili ai fini IVA, per l’anno 2006; - l a Unipol impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso .

CONSIDERATO CHE - successivamente, con atto depositato in data del 5.05.2023, sottoscritto dalla ricorrente, dal suo difensore, nonché, per accettazione, dal rappresentante dell’Avvocatura generale dello Stato, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, essendo stata la controversia definita in via conciliativa; - la rinuncia del ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dal difensore ed è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente; - il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite; - la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso