Cassation appeal dismissed for lack of interest in immediate protection regarding unpaid tax notices. The court ruled the appeal inadmissible because the taxpayer failed to prove non-notification of tax notices. The decision emphasizes that immediate protection interest must be demonstrated at the time of the ruling. The court declared the appeal inadmissible due to lack of interest in immediate protection. The taxpayer failed to prove non-notification of tax notices. The court ruled the appeal inadmissible due to lack of interest in immediate protection. The court declared the appeal inadmissible due to lack of interest in immediate protection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible for lack of interest in immediate protection. The taxpayer argued that tax payment notices were never served, while the Revenue Agency maintained they were properly notified via postal service. The court ruled that the specific interest required to challenge such notices must be demonstrated at the time of the decision, which was not met here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 21 D.lgs. 546/92: The appeal is inadmissible if the taxpayer fails to demonstrate a specific interest in immediate protection regarding tax notices assumed to be invalidly or non-notified.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9218/2018 del ruolo generale, proposto DA S CANTAMBURLO D AVIDE (codice fiscale SCN DVD 71H20 F205 H), nato a Milano, il 20 giugno 1971 ed ivi residente alla Via Moretto da Brescia, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Angelo Pisani del Foro di Napoli (codice fiscale PSN NGL 71L21 F839 W), domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE -R ISCOSSIONE (codice fiscale 13756881002)), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n.
12. ESTRATTO DI RUOLO - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 3689/45/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 20 settembre 2017, non notificata. U DITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale non partecipata del 17 marzo 2023, celebratasi da remoto; RILEVATO CHE : 1.oggetto di controversia sono i crediti contemplati da molteplici cartelle di pagamento, di cui all’estratto di ruolo asseritamente ritirato dal contribuente in data 15 maggio 2014;
2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata «per l'assorbente inammissibilità del ricorso del contribuente avverso atti divenuti definitivi ex art. 21 D.lgs. 546/92», ribadendo che era stata dimostrata la notifica delle cartelle di pagamento contestate, eseguita tramite servizio postale e che «il ricorso è avvenuto in data ben successiva al termine di decadenza in relazione a ciascuno di tali atti autonomamente impugnabili» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);
3. con ricorso notificato tramite servizio postale in data 20 marzo 2018 il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura; 4.l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, a sua volta, controricorso in data 27 aprile 2018, concludendo per l’inammissibilità e/o il rigetto dell’impugnazione; C ONSIDERATO CHE :
1. con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «la violazione o falsa applicazione di norme di diritto – violazione ex art. 26, co. 4, del DPR 602/73 – violazione o falsa applicazione degli artt. 215 c.p.c. e 2719 c.c.» (così a pagina n. 5 del ricorso), ribadendo -al netto di ogni divagazione non pertinente ai fini che occupano – che « le cartelle di pagamento non sono mai state notificate al contribuente» (v. pagina n. 9 del ricorso) e di aver disconosciuto la documentazione prodotta dal concessionario, assumendo inoltre che questi non aveva prodotto gli originali dei documenti contestati (avvisi di ricevimento delle notifiche eseguite ex art. 26, primo comma, d.P.R. cit.) e nemmeno le copie e/o gli originali delle cartelle oggetto di lite, né dimostrato la riferibilità degli avvisi alle cartelle, osservando ancora che «la cartella di pagamento deve essere notificata direttamente al destinatario e, ogniqualvolta non sia ritirata dal medesimo, ma da un soggetto terzo, la stessa deve essere sempre seguita dalla seconda raccomandata informativa (Comunicazione di avvenuta notifica – CAN)» (così a pagina n. 11 del ricorso);
2. con la seconda censura l’istante ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Violazione ex art. 139 cpc», lamentando che la «Commissione Tributaria Regionale ha trascurato l'aspetto fondamentale del contenuto della relata di notificazione, limitandosi a considerare regolare la consegna delle raccomandate senza il successivo invio dell'avviso a mezzo raccomandata al destinatario per renderla edotto della notificazione, avviso che nel corso del giudizio non è stato in alcun modo provato dall’agente riscossore» (così a pagina n. 13 del ricorso);
3. con la terza doglianza, il contribuente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. la «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio», deducendo la nullità della sentenza impugnata « per inesistenza della motivazione» sull’eccezione di « prescrizione quinquennale dei titoli menzionati negli estratti impugnati», segnalando che «i tributi cui fanno riferimento le cartelle mai notificate al contribuente si riferiscono ad annualità molto remote», per cui «anche a volersi considerare valide presunte relate prodotte in copia dall’agente riscossore molte risultano perfezionate ben oltre il termine prescrizione quinquennale, che dunque risulta ampiamente maturato» (così a pagina n. 14 del ricorso);
4. il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione del sopravvenuto intervento normativo che ha declinato, sul versante dell’interesse ad agire del contribuente, le ipotesi in cui il ruolo e la relativa cartella di pagamento sono impugnabili; 5.l’art. 3 - bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 ha, difatti, stabilito che «all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”»;
6. le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 6 settembre 2022, n. 26283, hanno « affermato, ex art. 363 c.p.c. , il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 , col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12,è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 2 4, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione»;
7. la Corte – per quanto ora di interesse e rinviando agli ampi contenuti della citata sentenza – ha avuto modo di precisare che «L'interesse in questione può […] essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio» (così, sempre Cass. Sez. U, 6 settembre 2022, n. 26283 cit.);
8. di seguito, questa Corte, uniformandosi a tale principio, ha dichiarato inammissibili, per difetto dello specifico interesse come definito dalla citata disposizione, le impugnazioni di sentenze aventi ad oggetto controversie concernenti pretese tributarie di cui il contribuente assumeva di aver avuto conoscenza tramite l’esame dell’estratto di ruolo, ribadendo che la Corte di legittimità «[…] prima della trattazione dei […] motivi di ricorso, deve preliminarmente vagliare se il ricorso introduttivo, con cui si è impugnato l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento in esso indicato, sia ammissibile o meno, per carenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un ruolo e di una cartella che il contribuente medesimo assume invalidamente notificata, o non affatto notificata(così Cass., Sez. T., 22 febbraio 2023, n. 5435 ai cui più ampi contenuti si rinvia e , nello stesso senso, Cass., Sez. T., 27 febbraio 2023, n. 5901, Cass., Sez. T., 7 marzo 2023, n. 6857);
9. alla luce di tali principi, non essendo stato allegato nel corso del presente grado di giudizio il menzionato, specifico, interesse ad agire (ed a impugnare), che deve sussistere ed essere valutato al momento della decisione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. L. 23 maggio 2023, n. 14124), il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile;
10. il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio;
11. nondimeno, va dato, atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso;
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese del presente grado di giudizio. Dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento da parte del r