Cassation appeal dismissed due to withdrawal following out-of-court settlement and tax relief. Judgment extinguished proceedings. Costs borne by appellants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the appellants formally withdrew their request after reaching a settlement with the tax agency. The parties had previously agreed on a partial reduction of the registration tax, leading the lower court to grant relief and the appellants to abandon the litigation. Consequently, the proceedings were terminated without a ruling on the merits, and the costs of the withdrawn appeal were assigned to the appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002; Art. 1, comma 17, L. 228/2012: When a party withdraws a cassation appeal following a settlement that results in tax relief, the judgment is an extinction of proceedings rather than a rejection, thereby excluding the mandatory payment of the uniform contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7151/2016 R.G. proposto da : PRIVITERA ALFIO, PRIVITERA SANTA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BALSAMO MARIO (BLSMRA66C31C351I) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 3493/2015depositata il 07/08/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023dal Consigliere FABIO DI PISA RILEVATO CHE 1. la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con la sentenza n. 3493/18/2015 depositata il 07 / 08 /201 5 e non notificata accoglieva parzialmente l’appello proposto da Alfio Privitera e Santa Privitera avverso la sentenza di primo grado rideterminando l’imposta di registro dovuta in relazione all’ atto di compravendita in Notar Spina del 19 marzo 2007;
2. Alfio Privitera e Santa Privitera hanno proposto ricorso per cassazione affidato adue motivi; 2.1. l’Ufficio è rimasto intimato; CONSIDERATO CHE 1. i ricorrenti hanno depositato in data 28 maggio 2019 rinunzia al ricorso, da loro sottoscritta personalmente , in ragione dell’intervenuta conciliazione stragiudiziale con l’Agenzia delle Entrate la quale risulta aveva adottato conseguente provvedimento di sgravio;
2. per effetto della intervenuta conciliazione e della conseguente rinunzia al ricorso va dichiarata l’estinzione del giudizio;
3. le spese rimangono a carico di parte ricorrente;
4. la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi d i norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso, con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 21 giugno 2023 . Il Presidente (Giacomo