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Ordinanza — n. 22822/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as new law automatically annuls debts under 5000 euros from 2000-2010, ending the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22822/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax collection proceedings extinguished due to a newly applicable law. The taxpayer challenged a payment order for a debt under 5,000 euros incurred between 2000 and 2010, while the tax agency argued the matter was already resolved. The court ruled that the statute automatically annuls such debts without further administrative action, thereby terminating the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 4 D.L. n. 41/2021; Art. 46, comma 3 d.lgs. n. 546/1992: The automatic annulment of debts under 5,000 euros from 2000 to 2010 by the new law renders the underlying tax collection proceedings extinguished by operation of law.

Parole chiave

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automatic debt annulment tax collection proceedings ius superveniens extinction of litigation debt threshold 5000 euros tax administration liability procedural extinction opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 4 D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021
L’Amministrazione ha resistito con controricorso, evidenziando in via pregiudiziale che l’art. 4 del D.L.
Art. 46, comma 3 d.lgs. n. 546/1992
Le spese di lite, in dipendenza della definizione ope legis della controversia, devono restare a carico delle parte che le ha anticipate, come da previsione dell’art. 46, terzo comma del d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 15471/2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11953/2022 R.G. proposto da: LONGOBARDI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 42, presso lo studio dell’avvocato ZECCA ALESSANDRO (ZCCLSN57B27H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato NATALE RICCARDO (NTLRCR64D24C470I) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliati ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST.SALERNO n. 7969/2021 depositata il 10/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Antonio Longobardi impugnava avanti alla CTP di Avellino l’avviso di intimazione n. 01220179005269736. Il ricorso del contribuente veniva rigettato e, parimenti, la CTR della Campania rigettava l’appello da questi proposto, con conferma della sentenza di primo grado.

2. Il contribuente ha proposto ricorso, con tre motivi.

3. L’Amministrazione ha resistito con controricorso, evidenziando in via pregiudiziale che l’art. 4 del D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021, ha disposto l'annullamento dei debiti fino all'importo di euro 5000, affidati in riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 Dicembre 2010 e che, in base alla menzionata norma, consegue nel caso di specie la cessazione della materia del contendere.

4. Con memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. il ricorrente ha in via principale chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con liquidazione delle spese di lite in suo favore, in subordine ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rileva la Corte che deve ritenersi assorbente il rilievo dello ius superveniens, con conseguente cessazione della materia del contendere.

2. Dispone l’art. 4 del D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021, che “Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.” 3.

Per effetto della menzionata norma le partite rientranti nel perimetro applicativo della disposizione devono considerarsi annullate ex lege senza necessità di alcun formale provvedimento di sgravio da parte dell'amministrazione, conformemente a quanto già rilevato da questa Corte in termini analoghi per il precedente annullamento disposto a mezzo dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018 (v. Cass. n. 15471/2019).

4. Nel caso di specie la cartella di pagamento posta a fondamento dell’intimazione di pagamento impugnata è stata emessa per un valore inferiore alla soglia prevista e risultano integrati anche gli ulteriori presupposti per l’annullamento, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione resistente, che ha dichiarato di avere proceduto al discarico delle relative imposte.

5. In conclusione l'annullamento del pertinente carico tributario comporta, senz'altro, la conseguente nullità iure superveniente della intimazione di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo.

6. Le spese di lite, in dipendenza della definizione ope legis della controversia, devono restare a carico delle parte che le ha anticipate, come da previsione dell’art. 46, terzo comma del d.lgs. n. 546/1992.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo per ce