Italian tax court remands case to new role due to client's settlement under tax facilitation law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the tax dispute to a new procedural role following the taxpayer's declaration of settlement. Video 80 s.r.l. argued that the litigation had been defined under the tax facilitation decree, while the Revenue Agency resisted this claim. The court ruled that a new role must be opened to allow the Agency to formally deduce the settlement details.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 of D.L. 22/10/2016 n. 193; When a taxpayer declares a tax dispute settled under the facilitation decree, the court must remand the case to a new role to permit the tax authority to formally deduce the settlement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24150/2015R.G. proposto da Video 80 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via dei Monti Parioli n. 4 8 , presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marini, che larappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e contro Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale III di Roma , in persona del Direttore pro tempore;
–intimata – Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 1316/04/15, depositata il 6 marzo 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATOCHE 1. con sentenza n. 1316/04/15 del 06 / 0 3 /201 5 la C ommissione tributaria regionale del Lazio(di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’appello proposto da Video 80 s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n . 188/28/13, che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006;
2. avverso la sentenza della CTRVideo 80 s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. con memoria depositata in data 06/06/2023 la società contribuente ha dedotto di avere definito la lite ex art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1 dicembre 2016, n. 225;
2. appare necessario disporre rinvio a nuovo ruolo affinché l’Agenzia delle entrate deduca in ordine all’intervenuta definizione agevolata della controversia.Cons. est. G.M. Nonno
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando l’Agenzia delle entrate a dedurre in ordine a quanto sopra indicato nel termine di giorni sessantadalla comunicazione della presente ordi