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Ordinanza — n. 22730/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows irrigation contribution appeal, ruling burden of proof lies with the irrigation consortium, not the farmer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22730/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court overturned a regional tax commission decision that had dismissed an appeal by an irrigation consortium against a farmer. The lower court incorrectly placed the burden of proving irrigation necessity on the farmer, despite an approved land classification plan. The Court ruled that the burden of proof rests with the consortium to disprove the statutory presumption of benefit derived from land improvement works.

Regesto Legislator

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R.D. 13 February 1933, n. 215; Civil Code Art. 860, 2697; Intesa Stato-Regioni 2008; Regional Regulation 2017: In disputes over irrigation contributions, the existence of a land classification plan creates a rebuttable presumption of benefit, shifting the burden of proof to the consortium to demonstrate the lack of necessity for irrigation.

Parole chiave

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irrigation contribution burden presumption of land benefit taxation of irrigation burden of proof allocation land classification plan consortium liability agricultural tax dispute consumo idrico

Disposizioni normative citate

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R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 10 e 11
civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 10 e 11, agli artt.
Civil Code Art. 860
Civil Code Art. 2697
Intesa Stato-Regioni 18 settembre 2008, n. 187/esc/CSR, art. 6
187/esc/CSR), art. 6, al regolamento reg.
Regional Regulation Campania 22 maggio 2017, n. 1, art. 8, comma 2, lett. b
1, art. 8, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 3 maggio 2016, n. 8770
Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188
Cass., 8 aprile 2022, n. 11431
21820; Cass., 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., 18 aprile 2018, n.
Cass., 29 agosto 2019, n. 21820
Cass., 29 agosto 2019, n. 21820; Cass., 8 aprile 2022, n.
Cass., 18 aprile 2018, n. 9511
11431; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., 24 maggio 2017, n.
Cass., 24 maggio 2017, n. 13130
9511; Cass., 24 maggio 2017, n. 13130; Cass., 29 novembre 2016, n.
Cass., 29 novembre 2016, n. 24356
13130; Cass., 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., 31 ottobre 2014, n.
Cass., 31 ottobre 2014, n. 23220
24356; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23220; Cass., 8 ottobre 2014, n.
Cass., 8 ottobre 2014, n. 21176
23220; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., 6 giugno 2012, n.
Cass., 6 giugno 2012, n. 9099
21176; Cass., 6 giugno 2012, n. 9099; Cass.
Cass. S.U., 14 maggio 2010, n. 11722
9099; Cass. S.U., 14 maggio 2010, n. 11722); 5.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35226/2019 R.G. proposto da Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio dell’avvocato Oreste Cantillo che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Guglielmo Cantillo; –ricorrente – contro Franzese Nicola; –intimato – avverso la sentenza n. 3400/2019, depositata il 16 aprile 2019, della Commissione tributaria regionaledella Campania ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 maggio 2023,dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto . Consorzio Contributi Rilevato che: 1. – con sentenza n. 3400/2019, depositata il 16 aprile 2019, la Commissione tributaria regionale della Campaniaha rigettato l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di notifica emesso in relazione al contributo irriguo, quota di esercizio, dovuto dal contribuente Franzese Nicolaper gli anni 2014 e 2015; 1.1 -il giudice del gravame ha rilevato che: - nella fattispecie, veniva in considerazione una «richiesta di pagamento per il consumo individuale di un’utilità economica messa a disposizione dal Consorzio», con conseguente inapplicabilità dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di determinazione del beneficio fondiario e di presunzione di detto beneficio a fronte di un piano di classifica approvato; -l’onere della prova di una siffatta prestazione gravava, pertanto, sul Consorzio la cui pretesa doveva, con ciò, ritenersi destituita di fondamento in quanto non provata; - nemmeno erano state «smentite» le allegazioni svolte dal contribuente secondo il quale «il suo fondo, coltivato ad avena, non avrebbe bisogno di irrigazione e comunque non sarebbe neppure raggiunto da condotte idriche e bocchette consortili di erogazione dell’acqua.»; 2.

– il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturnoricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; -Franzese Nicola non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. –ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 10 e 11, agli artt. 860 e 2697 cod. civ., all’Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 (n. 187/esc/CSR), art. 6, al regolamento reg. Campania 22 maggio 2017, n. 1, art. 8, comma 2, lett. b); -assume, in sintesi, il ricorrente che: -ripartito il contributo irriguo, secondo disposizioni regolamentari, in una quota fissa (per beneficio potenziale) ed in una quota esercizio (per beneficio effettivo), quest’ultima, a sua volta, correlata al fabbisogno irriguo dei terreni, secondo le culture (ivi) praticatee la loro estensione, il giudice del gravame erroneamente aveva posto a carico di esso esponente l’onere della prova della prestazione (irrigua) resa sulla base di «un immaginato consumo idrico» laddove venivano diversamente in rilievo contributi consortili di natura tributaria, in quanto tali correlati al beneficio fondiario tratto dal servizio irriguo; -la prova di detto beneficio, in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, non poteva, pertanto, essere posta a carico del Consorzio in quanto la sussistenza del beneficio, secondo dictadella giurisprudenza di legittimità, formavaoggetto di una presunzione la cui prova contraria gravava su controparte; -i criteri di riparto della quota di esercizio del contributivo irriguo corrispondevano, del resto, ai criteri posti dal regolamento regionale n. 1 del 2017, cit., adottato in attuazione del d.m. 31 maggio 2015; 2.

–il ricorso è fondato e va senz’altro accolto; 3. –come, difatti, ben deduce il ricorrente, l’ error iuris che connota la pronuncia del giudice del gravame si annida - con le conseguenti implicazioni che ne sono state tratte in punto di riparto degli oneri probatori - nella qualificazione della prestazione patrimoniale in discorso che, in buona sostanza, è stata considerata alla stregua di «un corrispettivo per il consumo individuale di un’utilità economica» laddove non è dubbio che, nella fattispecie, venga in rilievo una prestazione (contributo consortile) di natura tributaria secondo il consolidato orientamento della Corte (v., ex plurimis, Cass.

Sez. U.,3 maggio 2016, n. 8770) e gli stessi dicta del Giudice del Leggi ( Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188); -e, come precisato dalla Corte Costituzionale in detta pronuncia, il legislatore statale«nel disciplinare la provvista di un servizio pubblico, può escludere o, all'opposto, prevedere una relazione sinallagmatica con il servizio, seppur non in termini di stretta corrispettività, conformando una prestazione patrimoniale obbligatoria come tributo, canone o tariffa»; 4. –come, poi, emerge dal consolidato principio di diritto espresso dalla Corte, l’adozione del piano di classifica e ripartizione ingenera una presunzione (iuris tantum) di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio - ossia di benefici fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per i fondi di proprietà dei consorziati ricompresi nel perimetro di contribuenza - così che incombe sul consorziato l’onere di fornire la prova contraria (della non vantaggiosità, per il proprio fondo, dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio), prova che non può consistere, evidentemente, nella mera scelta personaledi non usufruire dell'impianto di irrigazione realizzato dal Consorzio (cfr., ex plurimis, Cass., 8 aprile 2022, n. 11431;

Cass., 29 agosto 2019, n. 21820; Cass., 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., 24 maggio 2017, n. 13130; Cass., 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23220; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., 6 giugno 2012, n. 9099; Cass. S.U., 14 maggio 2010, n. 11722); 5. – l’impugnata sentenza va, perta nto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di sec